Italmobiliare SpA e.a. contre Commission européenne.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:286
Celex Number62019CJ0694
Docket NumberC-694/19
Date15 April 2021
CourtCourt of Justice (European Union)

SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)

15 aprile 2021 (*)

«Impugnazione – Concorrenza – Intesa – Mercato degli imballaggi alimentari per vendita al dettaglio – Imputabilità del comportamento illecito – Condizioni per la concessione del beneficio dell’immunità – Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 – Valore delle vendite – Limite massimo dell’ammenda – Durata del procedimento amministrativo – Termine ragionevole – Capacità contributiva»

Nella causa C‑694/19 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 18 settembre 2019,

Italmobiliare SpA, con sede in Milano (Italia),

Sirap-Gema SpA, con sede in Verolanuova (Italia),

Sirap France SAS, con sede in Noves (Francia),

Petruzalek GmbH, con sede in Tattendorf (Austria),

Petruzalek s.r.o., con sede in Břeclav (Repubblica ceca),

Petruzalek s.r.o., con sede in Bratislava (Slovacchia),

Petruzalek kft, con sede in Budapest (Ungheria), rappresentate da F. Moretti, avvocata,

ricorrenti,

procedimento in cui l’altra parte è:

Commissione europea, rappresentata inizialmente da P. Rossi e T. Vecchi, successivamente da P. Rossi, G. Conte e C. Sjödin, in qualità di agenti,

convenuta in primo grado,

LA CORTE (Nona Sezione),

composta da N. Piçarra, presidente di sezione, M. Vilaras (relatore), presidente della Quarta Sezione, e D. Šváby, giudice,

avvocato generale: E. Tanchev

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con la loro impugnazione, la Italmobiliare SpA e a. chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea, dell’11 luglio 2019, Italmobiliare e a./Commissione (T‑523/15, non pubblicata, EU:T:2019:499; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui quest’ultimo ha respinto il loro ricorso diretto, in via principale, all’annullamento parziale della decisione C(2015) 4336 final della Commissione, del 24 giugno 2015, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso AT.39563 – Imballaggi alimentari per vendita al dettaglio) (in prosieguo: la «decisione controversa»), e, in via subordinata, alla riduzione dell’importo delle ammende loro irrogate.

Contesto normativo

Regolamento (CE) n. 1/2003

2 L’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101] e [102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1), ai suoi paragrafi 2 e 3 dispone quanto segue:

«2. La Commissione può, mediante decisione, infliggere ammende alle imprese ed alle associazioni di imprese quando, intenzionalmente o per negligenza:

a) commettono un’infrazione alle disposizioni dell’articolo [101 o 102 TFUE]; oppure

(...)

Per ciascuna impresa o associazione di imprese partecipanti all’infrazione, l’ammenda non deve superare il 10% del fatturato totale realizzato durante l’esercizio sociale precedente.

(...)

3. Per determinare l’ammontare dell’ammenda occorre tener conto, oltre che della gravità dell’infrazione, anche della sua durata.

(...)».

Comunicazione sulla cooperazione

3 La comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese (GU 2006, C 298, pag. 17; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione»), enuncia, al suo punto 8, quanto segue:

«La Commissione concede l’immunità da qualsiasi ammenda, che le sarebbe altrimenti stata inflitta, a un’impresa che riveli la sua partecipazione a un presunto cartello avente ripercussioni negative sull[’Unione], se l’impresa in questione è la prima a fornire informazioni ed elementi probatori che consentano alla Commissione, a giudizio di questa, di:

(a) effettuare un’ispezione mirata riguardo al presunto cartello, oppure

(b) constatare una violazione dell’articolo [101 TFUE] in correlazione con il presunto cartello».

4 Ai sensi del punto 11 di tale comunicazione:

«L’immunità in virtù del punto (8), lettera (b) è concessa soltanto alle condizioni cumulative che la Commissione non sia in possesso, al momento della domanda, di elementi probatori sufficienti per constatare un’infrazione all’articolo [101 TFUE] in correlazione con il presunto cartello e che a nessuna impresa sia stata accordata l’immunità dall’ammenda in virtù del punto (8), lettera (a) in correlazione con il presunto cartello. Per qualificarsi, l’impresa deve essere la prima che fornisca elementi probatori contemporanei, incriminanti, riguardanti il presunto cartello, (...) i quali consentano alla Commissione di constatare un’infrazione all’articolo [101 TFUE]».

5 Il punto 12 di tale comunicazione prevede quanto segue:

«(...) Per qualificarsi ai fini dell’immunità dall’ammenda devono essere soddisfatte in ogni caso tutte le seguenti condizioni:

(...)

b) [l]’impresa deve aver posto fine alla sua partecipazione al presunto cartello immediatamente dopo aver presentato la domanda, tranne per quanto, a giudizio della Commissione, sia ragionevolmente necessario allo scopo di preservare l’integrità delle ispezioni.

(...)».

Orientamenti del 2006

6 I punti 13, da 19 a 25 e 35 degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2; in prosieguo: gli «orientamenti del 2006») sono così formulati:

«13. Al fine di determinare l’importo di base dell’ammenda da infliggere, la Commissione utilizzerà il valore delle vendite dei beni o servizi, ai quali l’infrazione direttamente o indirettamente si riferisce, realizzate dall’impresa nell’area geografica interessata all’interno dello Spazio economico europeo (SEE). In linea di massima la Commissione prenderà come riferimento le vendite realizzate dall’impresa nell’ultimo anno intero in cui questa ha partecipato all’infrazione (...).

(...)

19. L’importo di base dell’ammenda sarà legato ad una proporzione del valore delle vendite, determinata in funzione del grado di gravità dell’infrazione, moltiplicata per il numero di anni dell’infrazione.

20. La gravità sarà valutata caso per caso per ciascun tipo di infrazione, tenendo conto di tutte le circostanze rilevanti.

21. In linea di massima, la proporzione considerata del valore delle vendite sarà fissata a un livello che può raggiungere il 30% del valore delle vendite.

22. Per decidere se la proporzione del valore delle vendite da prendere in considerazione in un determinato caso debba situarsi sui valori minimi o massimi all’interno della forcella prevista, la Commissione terrà conto di un certo numero di fattori, quali la natura dell’infrazione, la quota di mercato aggregata di tutte le imprese interessate, l’estensione geografica dell’infrazione e se sia stata data attuazione o meno alle pratiche illecite.

23. Per la loro stessa natura, gli accordi orizzontali di fissazione dei prezzi, di ripartizione dei mercati e di limitazione della produzione, che sono generalmente segreti, costituiscono alcune delle più gravi restrizioni della concorrenza. Nell’ambito della politica di concorrenza essi saranno severamente sanzionati. In generale, pertanto, la proporzione del valore delle vendite considerata per le infrazioni di questo tipo si situerà sui valori più alti previsti.

24. Per tenere pienamente conto della durata della partecipazione di ciascuna impresa all’infrazione, l’importo determinato in funzione del valore delle vendite (...) sarà moltiplicato per il numero di anni di partecipazione all’infrazione. I periodi di durata inferiore a un semestre saranno contati come metà anno, quelli di durata superiore a sei mesi, ma inferiore a un anno, saranno contati come un anno intero.

25. Inoltre, a prescindere dalla durata della partecipazione di un’impresa all’infrazione, la Commissione inserirà nell’importo di base una somma compresa fra il 15% e il 25% del valore delle vendite definito nella sezione A al fine di dissuadere ulteriormente le imprese dal prendere parte ad accordi orizzontali di fissazione dei prezzi, di ripartizione dei mercati e di limitazione della produzione. Essa può applicare tale importo supplementare anche ad altre infrazioni. Per decidere la proporzione del valore delle vendite da considerare in un determinato caso, la Commissione terrà conto di un certo numero di fattori, fra cui in particolare quelli indicati al punto 22.

(...)

35. In circostanze eccezionali la Commissione può, a richiesta, tener conto della mancanza di capacità contributiva di un’impresa in un contesto sociale ed economico particolare. La Commissione non concederà alcuna riduzione di ammenda basata unicamente sulla constatazione di una situazione finanziaria sfavorevole o deficitaria. Una riduzione potrebbe essere concessa soltanto su presentazione di prove oggettive dalle quali risulti che l’imposizione di un’ammenda, alle condizioni fissate dai presenti orientamenti, pregiudicherebbe irrimediabilmente la redditività economica dell’impresa e priverebbe i suoi attivi di qualsiasi valore».

Fatti e decisione controversa

7 I fatti all’origine della controversia sono esposti ai punti da 1 a 10 della sentenza impugnata e, ai fini del presente procedimento, possono essere sintetizzati come segue.

8 Come rilevato al punto 1 della sentenza impugnata, la prima ricorrente, Italmobiliare, era la società holding di un gruppo in seno al quale le altre ricorrenti formavano un sottogruppo (in prosieguo: il «sottogruppo Sirap-Gema»).

9 Dai punti da 2 a 4 della sentenza impugnata risulta che, a seguito di una domanda di immunità presentata il 18 marzo 2008 dall’impresa costituita dal gruppo la cui società controllante è Linpac Group Ltd (in prosieguo: la «Linpac»), la Commissione ha avviato un procedimento di applicazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53...

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