bpost SA v Autorité belge de la concurrence.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:202
Docket NumberC-117/20
Date22 March 2022
Celex Number62020CJ0117
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

22 marzo 2022 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Servizi postali – Sistema di tariffazione adottato da un fornitore di servizio universale – Ammenda inflitta da un’autorità nazionale di regolamentazione del settore postale – Ammenda inflitta da un’autorità nazionale garante della concorrenza – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 50 – Principio del ne bis in idem – Esistenza di una stessa infrazione – Articolo 52, paragrafo 1 – Limitazioni apportate al principio del ne bis in idem – Cumulo di procedimenti e di sanzioni – Presupposti – Perseguimento di un obiettivo d’interesse generale – Proporzionalità»

Nella causa C‑117/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles, Belgio), con decisione del 19 febbraio 2020, pervenuta in cancelleria il 3 marzo 2020, nel procedimento

bpost SA

contro

Autorité belge de la concurrence,

con l’intervento di:

Publimail SA,

Commissione europea,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, L. Bay Larsen, vicepresidente, A. Arabadjiev, K. Jürimäe (relatrice), C. Lycourgos, E. Regan, N. Jääskinen, I. Ziemele e J. Passer, presidenti di sezione, M. Ilešič, T. von Danwitz, A. Kumin e N. Wahl, giudici,

avvocato generale: M. Bobek

cancelliere: D. Dittert, capo unità,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 22 marzo 2021,

considerate le osservazioni presentate:

– per la bpost SA, da J. Bocken, S. Gnedasj, K. Verbouwe e S. Mathieu, avocats;

– per il governo belga, da J.-C. Halleux, L. Van den Broeck e C. Pochet, in qualità di agenti, assistiti da P. Vernet ed E. de Lophem, avocats;

– per il governo tedesco, inizialmente da J. Möller e S. Heimerl, successivamente da J. Möller, in qualità di agenti;

– per il governo ceco, da M. Smolek, J. Vláčil, I. Gavrilova, in qualità di agenti;

– per il governo ellenico, da L. Kotroni, in qualità di agente;

– per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da F. Meloncelli, avvocato dello Stato;

– per il governo lettone, inizialmente da K. Pommere e V. Kalniņa, successivamente da K. Pommere, in qualità di agenti;

– per il governo polacco, da B. Majczyna e M. Wiącek, in qualità di agenti;

– per il governo rumeno, da E. Gane, R.I. Haţieganu e A. Wellman, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da H. van Vliet, P. Rossi, A. Cleenewerck de Crayencour e F. van Schaik, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 2 settembre 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la bpost SA e l’Autorité belge de la concurrence (Autorità belga garante della concorrenza, Belgio), succeduta al Conseil de la concurrence (Consiglio garante della concorrenza, Belgio) (in prosieguo, congiuntamente: l’«autorità garante della concorrenza»), in merito alla legittimità di una decisione con la quale la bpost è stata condannata al pagamento di un’ammenda per aver commesso un abuso di posizione dominante (in prosieguo: la «decisione dell’autorità garante della concorrenza»).

Contesto normativo

Diritto dellUnione

3 La direttiva n. 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (GU 1998, L 15, pag. 14), come modificata dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008 (GU 2008, L 52, pag. 3) (in prosieguo: la «direttiva 97/67»), ha per oggetto la graduale liberalizzazione del mercato dei servizi postali.

4 I considerando 8 e 41 della direttiva 97/67 sono così formulati:

«(8) considerando che misure con le quali si cerca di assicurare una liberalizzazione progressiva e controllata del mercato ed un giusto equilibrio nella loro applicazione sono necessarie al fine di garantire in tutto il territorio [dell’Unione europea], nel rispetto degli obblighi e dei diritti dei prestatori del servizio universale, la libera prestazione di servizi nel settore postale stesso;

(...)

(41) considerando che la presente direttiva non incide sull’applicazione delle norme del trattato, ed in particolare delle norme in materia di concorrenza e di libera prestazione di servizi».

5 L’articolo 12 di tale direttiva prevede, in particolare, che gli Stati membri provvedano affinché le tariffe di ciascuno dei servizi che fanno parte del servizio universale siano trasparenti e non discriminatorie.

Diritto belga

6 Gli articoli 144 bis e 144 ter della loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques (legge recante riforma di alcune imprese pubbliche economiche), del 21 marzo 1991 (Moniteur belge del 27 marzo 1991, pag. 6155), nella sua versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale, recepiscono nell’ordinamento giuridico belga l’articolo 12 della direttiva 97/67.

7 L’articolo 3 della loi sur la protection de la concurrence économique (legge sulla protezione della concorrenza economica), del 10 giugno 2006 (Moniteur belge del 29 giugno 2006, pag. 32755), coordinata dall’arrêté royal (regio decreto) del 15 septembre 2006 (Moniteur belge del 29 settembre 2006, pag. 50613), nella versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale (in prosieguo: la «legge sulla tutela della concorrenza»), così dispone:

«È vietato, senza che sia necessaria una previa decisione a tal fine, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato belga interessato o su una parte sostanziale di questo.

Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:

1° nell’imporre direttamente od indirettamente prezzi d’acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque;

2° nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori;

3° nell’applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza;

4° nel subordinare la conclusione di contratti all’accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l’oggetto dei contratti stessi».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

8 In Belgio la bpost è il fornitore storico di servizi postali. Essa offre servizi di distribuzione postale al grande pubblico, ma anche a due particolari categorie di clienti, ossia i mittenti di invii all’ingrosso, che sono consumatori finali, e le imprese di smistamento, che sono intermediari che forniscono essi stessi servizi a monte del servizio di distribuzione postale, mediante la preparazione della corrispondenza e il deposito degli invii.

9 A partire dal 2010, la bpost ha istituito un nuovo sistema di tariffazione per la distribuzione di invii pubblicitari indicanti il destinatario e di invii amministrativi basati sul modello cosiddetto «per mittente» Secondo tale modello, gli sconti quantitativi concessi agli intermediari erano calcolati non più sulla base del volume totale degli invii provenienti dall’insieme dei mittenti ai quali essi fornivano i loro servizi, bensì su quella del volume di invii depositato individualmente da ciascun mittente.

10 Con decisione del 20 luglio 2011, l’Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) (in prosieguo: l’«autorità di regolamentazione del settore postale»), sulla base dell’articolo 144 bis e dell’articolo 144 ter, paragrafo 1, punto 5, della loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques (legge relativa alla riforma di alcune imprese pubbliche economiche), del 21 marzo 1991, nella sua versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale, ha condannato la bpost al pagamento di un’ammenda di EUR 2,3 milioni per aver violato il principio di non discriminazione in materia tariffaria (in prosieguo: la «decisione dell’autorità di regolamentazione del settore postale»). Secondo tale decisione, il nuovo sistema di tariffazione attuato dalla bpost a partire dall’anno 2010 era fondato su una differenza di trattamento ingiustificata tra gli intermediari ed i clienti diretti. L’autorità di regolamentazione del settore postale ha inoltre indicato che il procedimento che ha portato all’adozione di detta decisione non riguardava l’applicazione del diritto della concorrenza.

11 Con sentenza del 10 marzo 2016, la Cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles, Belgio) ha annullato la decisione dell’autorità di regolamentazione del settore postale, per il motivo che la pratica tariffaria in questione non era discriminatoria. Tale sentenza, divenuta definitiva, è stata pronunciata a seguito di un rinvio pregiudiziale che ha dato luogo alla sentenza dell’11 febbraio 2015, bpost (C‑340/13, EU:C:2015:77).

12 Nel frattempo, il 10 dicembre 2012, con decisione dell’autorità garante della concorrenza, tale autorità ha constatato che la bpost aveva commesso un abuso di posizione dominante vietato dall’articolo 3 della legge sulla tutela della concorrenza e dall’articolo 102 TFUE...

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