Règlement délégué (UE) 2018/561 de la Commission du 29 janvier 2018 modifiant le règlement délégué (UE) 2016/127 en ce qui concerne les exigences en matière de protéines pour les préparations de suite (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )
Published date | 12 April 2018 |
Subject Matter | alimentari,denrées alimentaires |
Official Gazette Publication | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 94, 12 aprile 2018,Journal officiel de l'Union européenne, L 94, 12 avril 2018 |
12.4.2018 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 94/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/561 DELLA COMMISSIONE
del 29 gennaio 2018
che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/127 per quanto concerne le prescrizioni in materia di proteine per le formule di proseguimento
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) | Il regolamento delegato (UE) 2016/127 della Commissione (2) stabilisce, tra l'altro, norme in materia di composizione e di etichettatura per le formule per lattanti e le formule di proseguimento. |
(2) | Il regolamento delegato (UE) 2016/127 prevede in modo specifico che le formule di proseguimento a base di proteine di latte vaccino o caprino contengano almeno 1,8 g di proteine/100 kcal (0,43 g/100 kJ). |
(3) | Un operatore del settore alimentare ha presentato alla Commissione una richiesta di immissione sul mercato di una formula di proseguimento a base di proteine intatte di latte vaccino con un tenore proteico di almeno 1,61 g/100 kcal, che è inferiore ai livelli consentiti dalla direttiva 2006/141/CE della Commissione (3) e dal regolamento delegato (UE) 2016/127. |
(4) | Su richiesta della Commissione, il 5 aprile 2017 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha espresso un parere scientifico sulla sicurezza e sull'idoneità per i lattanti delle formule di proseguimento con un tenore proteico di almeno 1,6 g/100 kcal (4). L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha concluso che l'uso di formule di proseguimento a base di proteine intatte di latte vaccino o caprino con un tenore proteico di 1,6 g/100 kcal (0,38 g/100 kJ) e conformi, per il resto, alle prescrizioni della pertinente normativa dell'Unione, è sicuro e idoneo per |
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