Commission Delegated Regulation (EU) 2017/104 of 19 October 2016 amending Delegated Regulation (EU) No 148/2013 supplementing Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories with regard to regulatory technical standards on the minimum details of the data to be reported to trade repositories (Text with EEA relevance. )

Published date21 January 2017
Subject MatterFreedom of establishment,Free movement of capital,Information and verification
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 17, 21 January 2017
L_2017017IT.01000101.xml
21.1.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 17/1

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/104 DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 2016

che modifica il regolamento delegato (UE) n. 148/2013 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare le informazioni minime da segnalare al repertorio di dati sulle negoziazioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento delegato (UE) n. 148/2013 della Commissione (2) stabilisce i dati che devono essere segnalati e obbliga le controparti ad assicurare che i dati segnalati siano concordati tra entrambe le parti dell'operazione.
(2) È importante inoltre riconoscere che le controparti centrali (CCP) agiscono come parte del contratto derivato. Pertanto, se un contratto in essere è successivamente compensato mediante controparte centrale, il contratto dovrebbe essere segnalato come cessato e il nuovo contratto risultante dalla compensazione dovrebbe essere oggetto di segnalazione.
(3) Se il contratto derivato è costituito da una combinazione di contratti derivati, le autorità competenti devono poter capire le caratteristiche di ciascuno dei contratti derivati in questione. Dato che le autorità competenti devono inoltre essere in grado di comprendere il contesto generale, dovrebbe altresì risultare chiaro dalla segnalazione che l'operazione rientra in una strategia complessiva. Pertanto, i contratti derivati che si riferiscono ad una combinazione di contratti derivati dovrebbero essere segnalati in sezioni separate per ciascun contratto derivato, con un identificativo interno che consenta un collegamento tra le sezioni.
(4) Per quanto riguarda i contratti derivati costituiti da una combinazione di contratti derivati che devono essere segnalati in più di una segnalazione, può essere difficile determinare in che modo le pertinenti informazioni sul contratto dovrebbero essere ripartite tra le segnalazioni e quindi quante segnalazioni dovrebbero essere presentate. Pertanto, le controparti dovrebbero concordare il numero di segnalazioni da presentare ai fini della segnalazione del contratto.
(5) Per monitorare adeguatamente la concentrazione delle esposizioni e del rischio sistemico è di fondamentale importanza assicurare che ai repertori di dati sulle negoziazioni siano trasmesse informazioni complete e accurate sull'esposizione e sulle garanzie scambiate tra le due controparti. Pertanto, è essenziale che le controparti segnalino le valutazioni dei contratti derivati secondo una metodologia comune. Inoltre, è altrettanto importante imporre la segnalazione dei margini iniziali e dei margini di variazione costituiti e ricevuti.
(6) Affinché le autorità competenti dispongano di informazioni complete sulle reali esposizioni delle controparti in tutte le classi di derivati, è essenziale definire gli obblighi di segnalazione per quanto riguarda i dati sui derivati su crediti e sulle garanzie scambiate dalle controparti. Inoltre, per consentire alle parti segnalanti di rispettare gli obblighi di segnalazione in modo armonizzato e standardizzato, è necessario fornire una descrizione più chiara dei campi attualmente previsti.
(7) È opportuno modificare pertanto di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 148/2013.
(8) Gli obblighi di segnalazione per quanto riguarda i dati da segnalare dovrebbero essere modificati. Alle controparti e ai repertori di dati sulle negoziazioni dovrebbe essere concesso tempo sufficiente per adottare tutte le misure necessarie per conformarsi ai nuovi obblighi.
(9) Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.
(10) Ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), l'ESMA ha anche condotto consultazioni pubbliche sul progetto di norme tecniche di regolamentazione, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 dello stesso regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) n. 148/2013 è così modificato:

1) il paragrafo 2 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente: «2. I dati e le informazioni di cui al paragrafo 1 sono comunicati in un'unica segnalazione. In deroga al primo comma, i dati e le informazioni di cui al paragrafo 1 sono comunicati in segnalazioni separate se si applicano le seguenti condizioni:
a) il contratto derivato è costituito da una combinazione di contratti derivati;
b) i campi delle tabelle dell'allegato non consentono la segnalazione efficace dei dati e delle informazioni sul contratto derivato di cui alla lettera a).
Le controparti di un contratto derivato costituito da una combinazione di contratti derivati stabiliscono di comune accordo, prima del termine della segnalazione, il numero di segnalazioni separate da trasmettere al repertorio di dati sulle negoziazioni in relazione al contratto derivato. La controparte segnalante collega le segnalazioni separate al gruppo di segnalazioni dell'operazione mediante un identificativo unico a livello della controparte, conformemente al campo 14 della tabella 2 dell'allegato.»;
2) gli articoli 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 2 Operazioni compensate 1. Se un contratto derivato di cui sono già stati comunicati i dati a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 648/2012 è successivamente compensato da una CCP, detto contratto è segnalato come cessato specificando come tipo di azione nel campo 93 della tabella 2 dell'allegato «cessazione anticipata», e segnalando i nuovi contratti risultanti dalla compensazione. 2. Quando i contratti sono conclusi e compensati in una sede di negoziazione nello stesso giorno, sono segnalati solo i contratti risultanti dalla compensazione. Articolo 3 Segnalazione delle esposizioni 1. I dati sulle garanzie di cui alla tabella 1 dell'allegato includono tutte le garanzie costituite e ricevute, conformemente ai campi da 21 a 35 della tabella 1 dell'allegato. 2. Quando una controparte non costituisce garanzie per ogni singola operazione, le controparti segnalano al repertorio di dati sulle negoziazioni la garanzia costituita e ricevuta sul portafoglio, conformemente ai campi da 21 a 35 della tabella 1 dell'allegato. 3. Quando relativamente ad un contratto viene segnalata la garanzia costituita sul portafoglio, la controparte segnalante trasmette al repertorio di dati sulle negoziazioni il codice che identifica il portafoglio collegato al contratto segnalato, conformemente al campo 23 della tabella 1 dell'allegato. 4. Le controparti non finanziarie diverse da quelle di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 648/2012 non sono tenute a segnalare le garanzie e le valutazioni a prezzi correnti di mercato o in base ad un modello dei contratti di cui alla tabella 1 dell'allegato. 5. Per i contratti compensati mediante CCP, la controparte segnala la valutazione del contratto fornita dalla CCP, conformemente ai campi da 17 a 20 della tabella 1 dell'allegato. 6. Per i contratti non compensati mediante CCP, la controparte segnala, conformemente ai campi da 17 a 20 della tabella 1 dell'allegato, la valutazione del contratto effettuata secondo la metodologia definita nell'International Financial Reporting Standard IFRS 13 Valutazione del fair value adottato dall'Unione e di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (*1). (*1) Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1).»;"
3) è inserito il seguente articolo 3 bis: «Articolo 3 bis Importo nozionale 1. L'importo nozionale del contratto derivato, di cui al campo 20 della tabella 2 dell'allegato, è indicato come segue:
a) nel caso di swap, future e forward negoziati in unità monetarie, l'importo di riferimento sulla base del quale sono determinati i pagamenti contrattuali nei mercati dei derivati;
b) nel caso delle opzioni, calcolato utilizzando il prezzo strike;
c) nel caso dei contratti finanziari differenziali e dei contratti derivati relativi a materie prime designate in unità quali barili e tonnellate, l'importo risultante della quantità al prezzo fissato nel contratto;
d) nel caso dei contratti derivati in cui l'importo nozionale è calcolato utilizzando il prezzo dell'attività sottostante e tale prezzo è disponibile solo al momento del regolamento, il prezzo di fine giornata dell'attività sottostante alla data di conclusione del contratto.
2. La segnalazione iniziale del contratto derivato il cui valore nozionale varia nel tempo specifica l'importo nozionale applicabile alla data della conclusione del contratto derivato.»;
4) l'articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 Log relativo ai dati Le modifiche dei dati registrati nei repertori di dati sulle negoziazioni sono conservate in un log che indica la persona o le
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