Règlement délégué (UE) 2019/826 de la Commission du 4 mars 2019 modifiant les annexes VIII et IX de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil sur le contenu des évaluations complètes du potentiel d'efficacité en matière de chaleur et de froid

Published date23 May 2019
Subject Matterenergia,énergie
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 137, 23 maggio 2019,Journal officiel de l'Union européenne, L 137, 23 mai 2019
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23.5.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 137/3

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/826 DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 2019

che modifica gli allegati VIII e IX della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo al contenuto delle valutazioni globali del potenziale dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica (1), in particolare l'articolo 22,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2012/27/UE stabilisce il quadro e il contenuto delle valutazioni globali degli Stati membri sul potenziale dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento.
(2) L'articolo 22 e l'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2012/27/UE conferiscono alla Commissione il potere di adottare atti delegati per adattare i requisiti di cui agli allegati VIII e IX.
(3) Il primo ciclo di valutazioni globali è stato analizzato dalla Commissione. La raccolta di nuovi dati, l'individuazione di nuovi potenziali e lo scambio delle migliori pratiche in materia di efficienza energetica per il riscaldamento e il raffreddamento hanno confermato sia l'utilità delle valutazioni globali sia la necessità che la Commissione esiga dagli Stati membri di notificare il secondo ciclo di valutazioni globali aggiornandone i contenuti.
(4) Poiché le valutazioni sono risultate diverse a livello di metodo e contenuto, è stata evidenziata la necessità di requisiti più chiari, una maggior neutralità tecnologica e un migliore collegamento con le politiche. I requisiti riguardanti i contenuti delle valutazioni globali devono essere aggiornati prima dell'avvio del secondo ciclo, per ottenere informazioni più utili sia per gli Stati membri sia per la Commissione, per semplificare le informazioni da fornire e per un migliore collegamento con altre normative dell'Unione dell'energia, in particolare il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima (2), la direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (3), la direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (4) e la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (5).
(5) I dati sulle richieste di autorizzazione sono uno strumento opportuno al quale gli Stati membri possono ricorrere per individuare i punti progettati per la fornitura di riscaldamento e raffreddamento e gli impianti di trasmissione per il teleriscaldamento.
(6) Nel corso di una riunione tenutasi il 25 ottobre 2018 gli Stati membri e i portatori di interessi sono stati consultati in merito al processo di valutazione globale e a un progetto di documento di lavoro riguardante l'aggiornamento dell'allegato VIII.
(7) Le misure di cui al presente regolamento sono state discusse dagli esperti degli Stati membri in conformità dell'articolo 22 della direttiva (UE) 2018/2002;
(8) È pertanto opportuno adattare l'allegato VIII e l'allegato IX, parte 1, della direttiva 2012/27/UE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Potenziale dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento

(1) L'allegato VIII della direttiva 2012/27/UE è sostituito dal testo contenuto nell'allegato I del presente regolamento.

(2) L'allegato IX della direttiva 2012/27/UE è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1) GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1.

(2) Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

(3) Direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 75).

(4) Direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 210).

(5) Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).


ALLEGATO I

Modifica dell'allegato VIII

L'allegato VIII della direttiva 2012/27/UE è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO VIII

Potenziale dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento

La valutazione globale dei potenziali nazionali di riscaldamento e raffreddamento di cui all'articolo 14, paragrafo 1, comprende e si basa su quanto illustrato di seguito.

Parte I

PANORAMICA DEL RISCALDAMENTO E DEL RAFFREDDAMENTO

1. La domanda di riscaldamento e raffreddamento in termini di energia utile valutata (1) e consumo quantificato di energia finale in GWh/anno (2) per settore:

a) residenziale;
b) dei servizi;
c) industriale;
d) eventuali altri settori che individualmente consumano più del 5 % del totale della domanda nazionale totale di raffreddamento e riscaldamento utile.

2. L'individuazione, o nel caso del punto 2, lettera a), punto i), l'individuazione o la stima, della fornitura attuale di riscaldamento e raffreddamento:

a) per tecnologia, in GWh/anno (3), per i settori di cui al punto 1 ove possibile, distinguendo tra energia da fonti fossili e da rinnovabili:
i) fornita in loco in siti residenziali o di servizi attraverso:
caldaie per la sola produzione di energia termica;
cogenerazione ad alto rendimento di calore ed energia elettrica;
pompe di calore;
altre tecnologie e fonti in loco;
ii) fornita in loco in siti non residenziali e non di servizi attraverso:
caldaie per la sola produzione di energia termica;
cogenerazione ad alto rendimento di calore ed energia elettrica;
pompe di calore;
altre tecnologie e fonti in loco;
iii) fornita extra loco attraverso:
cogenerazione ad alto rendimento di calore ed energia elettrica;
calore di scarto;
altre tecnologie e fonti extra loco;
b) identificazione degli impianti che producono calore o freddo di scarto e del loro potenziale di fornitura di riscaldamento o raffreddamento, in GWh/anno:
i) impianti di generazione di energia termica che possono fornire o essere modificati a posteriori per fornire calore di scarto, con potenza termica totale superiore a 50 MW;
ii) impianti di cogenerazione di calore ed energia elettrica che utilizzano tecnologie di cui all'allegato I, parte II, con potenza termica totale superiore a 20 MW;
iii) impianti di incenerimento dei rifiuti;
iv) impianti ad energia da fonti rinnovabili, con potenza termica totale superiore a 20 MW, diversi dagli impianti di cui al punto 2, lettera b), punti i) e ii), che generano riscaldamento o raffreddamento utilizzando energia da questo tipo di fonti;
v) impianti industriali con potenza termica totale superiore a 20 MW, che possono fornire calore di scarto;
c) quota comunicata di energia da fonti rinnovabili e da calore o freddo di scarto nel consumo di energia finale del settore del teleriscaldamento e del teleraffrescamento (4) nel corso degli ultimi 5 anni, conformemente alla direttiva (UE) 2018/2001.

3. Una mappa che copre l'intero territorio nazionale e che, pur proteggendo le informazioni sensibili sul piano commerciale, indica:

a) la domanda di riscaldamento e raffreddamento per area a seguito dell'analisi di cui al punto 1, utilizzando criteri coerenti per evidenziare le
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