Commission Delegated Regulation (EU) 2015/2252 of 30 September 2015 amending Delegated Regulation (EU) 2015/288 as regards the period of inadmissibility of applications for support from the European Maritime and Fisheries Fund

Published date05 December 2015
Subject MatterFisheries policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 321, 5 December 2015
L_2015321IT.01000201.xml
5.12.2015 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 321/2

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/2252 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 2015

che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/288 per quanto riguarda il periodo di inammissibilità delle domande di sostegno nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Al fine di conseguire gli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) e di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e dei suoi contribuenti, gli operatori che, durante un periodo di tempo determinato precedente alla presentazione di una domanda di sostegno finanziario, abbiano commesso un'infrazione grave, un reato o una frode ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 508/2014, non dovrebbero beneficiare del sostegno finanziario nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.
(2) A norma dell'articolo 10, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 508/2014, determinate domande presentate dagli operatori per il sostegno nell'ambito del FEAMP sono inammissibili per un periodo di tempo specifico. Tali domande sono, tra l'altro, inammissibili qualora la domanda sia stata presentata per il sostegno di cui al titolo V, capo II, del suddetto regolamento relativamente allo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura ed è stato determinato dalle autorità competenti che l'operatore in questione ha commesso uno dei reati ambientali di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2). A norma dell'articolo 10, paragrafo 4, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 508/2014, il periodo durante il quale le domande sono inammissibili e le date di inizio o fine del periodo in questione devono essere stabiliti dalla Commissione in un atto delegato.
(3) Il regolamento delegato (UE) 2015/288 (3) definisce il periodo di inammissibilità delle domande nonché le relative date di inizio o fine del periodo suddetto per le domande presentate da operatori che hanno compiuto una o più delle azioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere a) e b) e paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 508/2014. In conformità all'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 508/2014, è altresì necessario stabilire norme per il calcolo della durata del periodo di inammissibilità e delle relative date di inizio o fine per le domande riguardanti il sostegno di cui al titolo V, capo II, di detto regolamento. L'inammissibilità di tali domande dovrebbe aiutare a garantire una maggiore conformità alla normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente.
(4) La direttiva 2008/99/CE stabilisce misure relative al diritto penale allo scopo di tutelare l'ambiente in modo più efficace. L'articolo 3 di detta direttiva elenca le attività punibili penalmente qualora siano illecite e poste in essere intenzionalmente o quanto meno per grave negligenza. Ai sensi dell'articolo 4 di tale direttiva, gli Stati membri provvedono affinché siano punibili penalmente il favoreggiamento e l'istigazione a commettere intenzionalmente i reati di cui all'articolo 3.
(5) Al fine di garantire la proporzionalità, i casi in cui un operatore ha commesso un reato per grave negligenza e i casi in cui ha commesso un reato intenzionalmente dovrebbero pertanto dar luogo a periodi di diversa durata. Per lo stesso motivo è inoltre opportuno stabilire norme che tengano conto dei fattori aggravanti e attenuanti nel calcolo del periodo di inammissibilità.
(6) Al fine di garantire la proporzionalità, i reati commessi nell'arco di un periodo superiore a un anno dovrebbe tradursi in periodi di inammissibilità più lunghi.
(7) A norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (UE) n. 508/2014, una domanda
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