Commission Directive 2008/49/EC of 16 April 2008 amending Annex II to Directive 2004/36/EC of the European Parliament and of the Council regarding the criteria for the conduct of ramp inspections on aircraft using Community airports (Text with EEA relevance)

Published date19 April 2008
Subject MatterTransport
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 109, 19 April 2008
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19.4.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 109/17

DIRETTIVA 2008/49/CE DELLA COMMISSIONE

del 16 aprile 2008

recante modifica dell’allegato II della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri per l’effettuazione delle ispezioni a terra sugli aeromobili che utilizzano aeroporti comunitari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari (1), in particolare l'articolo 12,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2004/36/CE adotta un approccio armonizzato per l’applicazione efficace delle norme internazionali di sicurezza all’interno della Comunità armonizzando le norme e le procedure applicabili alle ispezioni a terra di aeromobili di paesi terzi che atterrano in aeroporti situati negli Stati membri. La direttiva impone agli Stati membri di effettuare, seguendo una procedura armonizzata, ispezioni a terra degli aeromobili di paesi terzi che atterrano in uno qualsiasi dei loro aeroporti aperti al traffico aereo internazionale, nonché di partecipare alla rilevazione e allo scambio di informazioni sulle ispezioni a terra effettuate.
(2) In precedenza, gli obblighi comunitari che incombono agli Stati membri a norma della direttiva 2004/36/CE potevano essere assolti in gran parte attraverso la partecipazione volontaria degli Stati membri al programma di valutazione della sicurezza degli aeromobili stranieri (Safety Assessment of Foreign Aircraft — SAFA) avviato nel 1996 dalla Conferenza europea dell’aviazione civile (ECAC) e la cui gestione era affidata alle autorità aeronautiche comuni (Joint Aviation Authorities — JAA).
(3) Dal 1o gennaio 2007 il programma SAFA è diventato di competenza esclusiva della Comunità ed è ora gestito dalla Commissione, assistita dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA), conformemente al regolamento (CE) n. 768/2006 della Commissione, del 19 maggio 2006, recante attuazione della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari e relativo alla gestione del sistema informativo (2).
(4) È opportuno che il programma SAFA sia completato con misure appropriate volte a garantire norme comuni per l'esecuzione delle ispezioni a terra, sotto forma, ad esempio, di un manuale per le ispezioni a terra.
(5) L’allegato II della direttiva 2004/36/CE contiene solo criteri estremamente generali, dato che al momento della sua adozione la JAA pubblicava e aggiornava periodicamente le procedure e gli orientamenti tecnici dettagliati, che poi venivano attuati su base volontaria dagli Stati che partecipano al programma SAFA.
(6) Tenuto conto del trasferimento del programma SAFA alla Comunità e della sempre maggiore importanza attribuita dalla Commissione ai risultati delle ispezioni a terra condotte nell'ambito di tale programma al momento di stabilire quali vettori inserire nell'elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a divieto istituito a norma del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull’identità del vettore aereo effettivo e che abroga l’articolo 9 della direttiva 2004/36/CE, si ritiene necessario specificare gli elementi fondamentali del manuale per lo svolgimento delle ispezioni a terra.
(7) Gli elementi fondamentali del manuale costituiscono le norme essenziali per l’efficace effettuazione delle ispezioni a terra ed è pertanto opportuno che siano integrati, nel più breve tempo possibile, nell'allegato II della direttiva 2004/36/CE che stabilisce la procedura per l’esecuzione delle ispezioni a terra, in particolare a seguito del trasferimento del programma SAFA tra le competenze esclusive della Comunità.
(8) L’AESA ha presentato una proposta di modifica dell’allegato II della direttiva 2004/36/CE conformemente a quanto disposto dall’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 768/2006 della Commissione.
(9) Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2004/36/CE.
(10) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (3),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifica della direttiva 2004/36/CE

L'allegato II della direttiva 2004/36/CE è sostituito dal testo dell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Materiale esplicativo

Quando elabora il materiale esplicativo di cui all’allegato della presente direttiva che gli Stati membri devono attuare, l’Agenzia europea per la sicurezza aerea stabilisce una procedura trasparente per la consultazione degli Stati membri, in base alle competenze disponibili presso le autorità aeronautiche degli Stati membri e coinvolgendo, se necessario, esperti riconosciuti provenienti dalle parti interessate. A tal fine, l’AESA può istituire un gruppo di lavoro.

Articolo 3

Attuazione

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2008.

Per la Commissione

Jacques BARROT

Vicepresidente


(1) GU L 143 del 30.4.2004, pag. 76. Direttiva modificata dal Regolamento (CE) n. 2111/2005 (GU L 344 del 27.12.2005, pag. 15).

(2) GU L 134 del 20.5.2006, pag. 16.

(3) GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1).


ALLEGATO

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ALLEGATO II

Manuale delle procedure SAFA comunitarie per le ispezioni a terra — Elementi fondamentali

1. ISTRUZIONI GENERALI

1.1. Le ispezioni a terra nell’ambito del programma SAFA sono effettuate da ispettori in possesso delle conoscenze necessarie nel settore oggetto dell’ispezione, che coprono imperativamente gli aspetti tecnici, operativi e di navigabilità qualora siano sottoposte a verifica tutte le voci dell'elenco di controllo. Quando un’ispezione a terra è effettuata da due o più ispettori, i principali elementi dell'ispezione, vale a dire l'ispezione visiva all’esterno dell'aeromobile, l'ispezione nella cabina di pilotaggio e l’ispezione della cabina passeggeri e/o del compartimento di carico, possono essere distribuiti tra gli...

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