Commission Directive 2010/47/EU of 5 July 2010 adapting to technical progress Directive 2000/30/EC of the European Parliament and of the Council on the technical roadside inspection of the roadworthiness of commercial vehicles circulating in the Community

Published date08 July 2010
Subject MatterEnvironment,Approximation of laws,Transport
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 173, 08 July 2010
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8.7.2010 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 173/33

DIRETTIVA 2010/47/UE DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 2010

recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2000, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità (1), in particolare l’articolo 8, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) Nell’interesse della sicurezza stradale, della tutela dell’ambiente e di un’equa concorrenza è importante garantire che i veicoli commerciali in circolazione siano sottoposti alle opportune operazioni di manutenzione e controllo, in modo che le loro prestazioni nel traffico restino sicure quando circolano all’interno dell’Unione europea.
(2) Le norme e i metodi stabiliti nella direttiva 2000/30/CE devono essere adeguati in base ai progressi tecnici, migliorando così i controlli tecnici su strada nell’Unione europea.
(3) Al fine di ridurre al minimo i costi e i ritardi per i conducenti e le imprese, i controlli devono avere una durata ragionevole.
(4) Per assicurare la coerenza tra i risultati delle prove, i difetti e le caratteristiche specifiche di ogni veicolo controllato, è opportuno redigere una relazione di controllo standardizzata più dettagliata di quella indicata all’articolo 5, paragrafo 1.
(5) Le prescrizioni tecniche differiscono a seconda delle categorie di veicoli definite nella legislazione relativa all’omologazione (2). La relazione di controllo deve essere modificata di conseguenza al fine di riflettere tali categorie di veicoli.
(6) Per rendere l’identificazione del veicolo più affidabile, la relazione di controllo deve includere, oltre al numero di immatricolazione del veicolo, il numero di identificazione del veicolo (VIN).
(7) Allo scopo di facilitare la registrazione delle carenze riscontrate dagli ispettori, la relazione di controllo deve riportare sul verso un elenco completo di elementi da controllare.
(8) Per migliorare ulteriormente i controlli tecnici su strada alla luce dei progressi tecnici, è opportuno introdurre metodi di controllo per ciascuno degli elementi elencati nell’allegato II.
(9) Oltre agli elementi relativi all’affidabilità, alla sicurezza e alla protezione dell’ambiente, il controllo deve riguardare anche l’identificazione del veicolo in modo da garantire l’applicazione di controlli e norme corretti, la registrazione dei risultati del controllo e l’applicazione di altri requisiti legali.
(10) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l’adeguamento al progresso tecnico della direttiva sul controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, istituito a norma dell’articolo 7 della direttiva 2009/40/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato I e l’allegato II della direttiva 2000/30/CE sono modificati in conformità dell’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o gennaio 2012. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1) GU L 203 del 10.8.2000, pag. 1.

(2) Allegato II della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).


ALLEGATO

Gli allegati I e II della direttiva 2000/30/CE sono così modificati:

1) l’allegato I è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO I (recto) MODELLO DI RELAZIONE DI CONTROLLO TECNICO SU STRADA CONTENENTE UN ELENCO DEGLI ELEMENTI OGGETTO DI CONTROLLO
1. Luogo del controllo …
2. Data…
3. Ora…
4. Segno distintivo del paese e numero di immatricolazione del veicolo …
5. Numero di identificazione del veicolo/VIN …
 N2(a) (da 3,5 a 12 t)  N3(a) (più di 12 t)  O3(a) (da 3,5 a 10 t)  O4(a) (più di 10 t)  M2(a) [> 9 sedili (b) fino a 5 t]  M3(a) [> 9 sedili (b) più di 5 t]  Altre categorie di veicoli (articolo 1, paragrafo 3)
6. Categoria di veicolo a) b) c) d) e) f) g)
7. Impresa che effettua il trasporto
a) Nome e indirizzo … …
b) Numero della licenza comunitaria (c) [regolamento (CE) n. 1072/2009] …
8. Nazionalità (del conducente) …
9. Nominativo (del conducente) …
10. Elementi controllati…
Verificato(d) Non verificato Non conforme(e)
0) identificazione (f)
1) dispositivo di frenatura
2) sterzo (f)
3) visibilità (f)
4) impianto elettrico e circuito elettrico (f)
5) assi, ruote, pneumatici, sospensioni (f)
6) telaio ed elementi fissati al telaio (f)
7) altre dotazioni, compreso il tachigrafo e il limitatore di velocità (f)
8) effetti nocivi, tra cui emissioni e fuoriuscita di combustibile e/o olio
11. Risultato del controllo: Divieto di utilizzare il veicolo, che presenta difetti pericolosi 
12. Varie/osservazioni: …
13. Autorità/funzionario o ispettore che ha effettuato il controllo Firma:
Autorità/funzionario o ispettore che ha effettuato le prove … Conducente …
Note:
(a) Categoria del veicolo ai sensi dell’allegato II della direttiva 2007/46/EC (OJ L 263 del 9.10.2007, pag.1).
(b) Numero di sedili compreso quello del conducente (punto S.1 della carta di circolazione).
(c) Se disponibile.
(d) “verificato” significa che sono stati controllati uno o alcuni degli elementi da controllare elencati per questo gruppo nell’allegato II della direttiva 2009/40/CE, quale modificata dalla direttiva 2010/48/UE.
(e) Difetti indicati sul verso.
(f) Metodi per la prova e orientamenti per la valutazione dei difetti in conformità del’allegato II della direttiva 2009/40/CE, quale modificata dalla direttiva 2010/48/UE.
(verso) 0. IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLO
0.1. Targa d’immatricolazione
0.2. Numero di identificazione del veicolo/del telaio/di serie
1. IMPIANTO DI FRENATURA
1.1. Stato meccanico e funzionamento
1.1.1. Pedale/leva del freno
1.1.2. Condizione e corsa del pedale del dispositivo di frenatura
1.1.3. Pompa a vuoto o compressore e serbatoi
1.1.4. Manometro o indicatore di pressione
1.1.5. Valvola di controllo del freno a mano
1.1.6. Freno di stazionamento, leva di comando, dispositivo di bloccaggio
1.1.7. Valvole di frenatura (valvole di fondo, valvole di scarico, regolatori di pressione)
1.1.8. Giunti mobili di accoppiamento (elettrici e pneumatici)
1.1.9. Accumulatore o serbatoio di pressione
1.1.10. Dispositivo servofreno, cilindro principale del freno (sistemi idraulici)
1.1.11. Condotti rigidi dei freni
1.1.12. Tubi flessibili dei freni
1.1.13. Guarnizioni e pastiglie per freni
1.1.14. Tamburi dei freni, dischi dei freni
1.1.15. Cavi dei freni, tiranteria
1.1.16. Cilindri dei freni (compresi i freni a molla e a cilindri idraulici)
1.1.17. Correttore automatico di frenatura in funzione del carico
1.1.18. Dispositivi e indicatori di regolazione
1.1.19. Sistema ausiliario di frenatura (se installato o necessario)
1.1.20. Azionamento automatico dei freni del rimorchio
1.1.21. Sistema di frenatura completo
1.1.22. Connessioni di prova
1.2. Prestazioni ed efficienza del freno
1.2.1. Prestazioni
1.2.2. Efficienza
1.3. Prestazioni ed efficienza della frenatura di soccorso (emergenza)
1.3.1. Prestazioni
1.3.2. Efficienza
1.4. Prestazioni ed efficienza del freno a mano (di stazionamento)
1.4.1. Prestazioni
1.4.2. Efficienza
1.5. Prestazioni del sistema frenante elettronico
1.6. Sistema antibloccaggio ABS
2. STERZO
2.1. Stato meccanico
2.1.1. Stato dello sterzo
2.1.2. Fissaggio dell’alloggiamento della scatola dello sterzo
2.1.3. Stato degli organi di
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