Commission Directive 2011/71/EU of 26 July 2011 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include creosote as an active substance in Annex I thereto Text with EEA relevance

Published date27 July 2011
Subject MatterPlant health legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 195, 27 July 2011
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27.7.2011 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 195/46

DIRETTIVA 2011/71/UE DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 2011

recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il creosoto come principio attivo nell’allegato I della direttiva

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (2), fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I, nell’allegato IA o nell’allegato IB della direttiva 98/8/CE. Detto elenco comprende il creosoto.
(2) A norma del regolamento (CE) n. 1451/2007, il creosoto è stato oggetto di una valutazione ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 8, preservanti del legno, come definito nell’allegato V di detta direttiva.
(3) Il 31 ottobre 2007 la Svezia, designata come Stato membro relatore, ha presentato alla Commissione la relazione dell’autorità competente accompagnata da una raccomandazione, in conformità all’articolo 14, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1451/2007. Dalla relazione risulta che la valutazione riguarda unicamente il creosoto di grado B e di grado C, come specificato nella norma europea EN 13991:2003.
(4) Una consultazione delle parti interessate è stata avviata il 30 aprile 2008. L’esito della consultazione è stato reso noto e discusso nella trentesima riunione dei rappresentanti delle autorità degli Stati membri competenti per l’attuazione della direttiva 98/8/CE relativa all’immissione sul mercato dei biocidi.
(5) La relazione dell’autorità competente è stata esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione. Il 17 dicembre 2010, nell’ambito del comitato permanente sui biocidi, i risultati della valutazione sono stati inseriti in una relazione di valutazione a norma dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1451/2007.
(6) Dalla relazione di valutazione risulta che i preservanti del legno contenenti creosoto possono soddisfare i requisiti di cui all’articolo 5 della direttiva 98/8/CE se applicati al legno in alcuni degli scenari considerati. Dalla suddetta consultazione con le parti interessate è inoltre emerso chiaramente che l’impiego del creosoto in alcuni casi comporta notevoli vantaggi socioeconomici. Secondo le analisi del ciclo di vita presentate e pubblicate nel contesto della consultazione, non esistono alternative adeguate al creosoto che siano meno nocive per l’ambiente. È quindi opportuno iscrivere il creosoto nell’allegato I.
(7) La valutazione dei rischi ha tuttavia individuato rischi inaccettabili per l’ambiente in alcuni scenari di utilizzazione sul legno illustrati nella relazione di valutazione.
(8) Il creosoto è inoltre considerato una sostanza cancerogena senza un livello soglia ed è classificato come una sostanza cancerogena di categoria 1B a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (3).
(9) Il creosoto, costituito da una miscela di centinaia di composti, contiene principalmente idrocarburi policiclici aromatici (IPA), alcuni dei quali sono stati considerati dal comitato per la valutazione dei rischi dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche persistenti, bioaccumulabili e tossici [«PBT»; antracene (4)] o molto persistenti e molto bioaccumulabili [«vPvB»; fluorantene, fenantrene e pirene (5)] in conformità ai criteri stabiliti nell’allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (6).
(10) Gli idrocarburi policiclici aromatici sono elencati tra le sostanze oggetto di disposizioni in materia di riduzione dei rilasci nell’allegato III del protocollo sugli inquinanti organici persistenti (POP) della Convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza e nell’allegato III del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (7).
(11) Un documento orientativo adottato con la decisione 2009/4 dell’organo esecutivo della Convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza elenca le migliori tecniche disponibili per la riduzione delle emissioni di inquinanti organici persistenti da grandi fonti fisse. La sezione V, parte E, di detto documento orientativo verte specificamente sulle emissioni di IPA correlate ai trattamenti preservanti del legno effettuati con prodotti derivati dal catrame di carbone contenenti IPA, come il creosoto. Tali tecniche riguardano l’impregnazione, la conservazione, la manipolazione e l’utilizzazione del legno e comprendono soluzioni alternative che riducono la dipendenza dai prodotti basati su IPA. Sono inoltre consigliate le migliori tecniche disponibili da utilizzare se il legno da trattare è bruciato.
(12) A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 850/2004, in combinato disposto con l’allegato III dello stesso regolamento, gli Stati membri sono tenuti ad adottare piani d’azione comprendenti misure volte a promuovere lo sviluppo e, ove lo ritengano opportuno, esigere l’utilizzo di sostituti o di materiali, prodotti e processi modificati al fine di prevenire la formazione e il rilascio di IPA. A norma dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento precitato, gli Stati membri e la Commissione, nell’ambito dei regimi di valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche e dei pesticidi esistenti previsti dalla pertinente legislazione dell’Unione, adottano adeguate misure per il controllo delle sostanze chimiche e dei pesticidi esistenti che presentano caratteristiche degli inquinanti organici persistenti.
(13) La direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
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