Commission Directive 96/36/EC of 17 June 1996 adapting to technical progress Council Directive 77/541/EEC relating to safety belts and restraint systems of motor vehicles (Text with EEA relevance)

Published date17 July 1996
Subject MatterInternal market - Principles,Technical barriers,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 178, 17 July 1996
EUR-Lex - 31996L0036 - IT 31996L0036

Direttiva 96/36/CE della Commissione del 17 giugno 1996 che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/541/CEE del Consiglio relativa alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 178 del 17/07/1996 pag. 0015 - 0030


DIRETTIVA 96/36/CE DELLA COMMISSIONE del 17 giugno 1996 che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/541/CEE del Consiglio relativa alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore (Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, relativa all'omologazione dei veicoli motore e dei loro rimorchi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 95/54/CE della Commissione (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

vista la direttiva del Consiglio 77/541/CEE, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore (3), modificata da ultimo dalla direttiva 90/628/CEE della Commissione (4), in particolare l'articolo 10,

considerando che la direttiva 77/541/CEE è una delle direttive particolari previste dalla procedura di omologazione CE fissata dalla direttiva 70/156/CEE; che, di conseguenza, le disposizioni della direttiva 70/156/CEE relative ai sistemi, ai componenti ed alle entità tecniche dei veicoli si applicano alla presente direttiva;

considerando che, in particolare, l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva 70/156/CEE prescrivono che ciascuna direttiva particolare sia corredata di una scheda informativa contenente i punti dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE che riguardano la direttiva particolare in questione, nonché di una scheda di omologazione basata sull'allegato VI della medesima direttiva, per consentire il trattamento informatico dell'omologazione;

considerando che grazie al progresso tecnico è possibile migliorare la protezione dei passeggeri prescrivendo l'installazione di cinture a tre punti dotate di riavvolgitore per i sedili laterali posteriori dei veicoli a motore della categoria M1;

considerando che su ogni posto a sedere per passeggeri dotato di airbag si deve apporre un'avvertenza che informi gli occupanti del veicolo della presenza di tale dispositivo onde evitare che su detto posto venga installato un sistema di ritenuta per bambini rivolto all'indietro; che la presente direttiva dovrà essere nuovamente modificata quando un modello ottimale di pittogramma sarà stato accettato a livello internazionale;

considerando che è possibile migliorare la protezione dei passeggeri contro il rischio di essere proiettati in avanti in caso di incidente, rendendo obbligatorio almeno l'uso di cinture subaddominali munite di riavvolgitore per tutti i posti a sedere, rivolti in avanti e all'indietro, dei veicoli a motore delle categorie M2 e M3 e di cinture subaddominali e diagonali nel caso di determinati veicoli della categoria M2, come previsto dalla direttiva 90/628/CEE (con l'eccezione dei veicoli ad uso urbano destinati al trasporto di passeggeri in piedi);

considerando che l'entrata in vigore di una modifica della presente direttiva per rendere obbligatorio l'uso di cinture subaddominali nei veicoli delle categorie M2 e M3 è subordinata all'adeguamento al progresso tecnico della direttiva 76/115/CEE del Consiglio (5), modificato da ultimo dalla direttiva 90/629/CEE della Commissione (6), relativa agli ancoraggi delle cinture di sicurezza, e della direttiva 74/408/CEE del Consiglio (7) relativa alla esistenza dei sedili;

considerando che occorre migliorare la protezione dei passeggeri, soprattutto di quelli che si trovano sul sedile posteriore centrale delle autovetture, contro il rischio di essere proiettati in avanti o all'esterno del veicolo in caso di incidente e che a questo scopo la direttiva deve essere ulteriormente modificata;

considerando che l'efficacia delle misure disposte dalla presente direttiva per migliorare la protezione dei passeggeri degli autobus dipende dall'uso delle cinture di sicurezza prescritte; che la presente direttiva deve essere integrata modificando la direttiva 91/671/CEE del Consiglio (8) relativa all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza;

considerando che si fa riferimento alla direttiva 74/60/CEE del Consiglio (9), modificata da ultimo dalla direttiva 78/632/CEE (10), relativa alle finiture interne dei veicoli a motore;

considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 70/156/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 77/541/CEE è modificata come segue:

1) - All'articolo 2, primo paragrafo, la dizione «. . ., o al suo mandatario, . . .» è soppressa.

- L'articolo 4 è modificato come segue:

«Le competenti autorità degli Stati membri si informano reciprocamente, seguendo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 6 della direttiva 70/156/CEE, di ciascun tipo di cintura di sicurezza o di sistema di ritenuta per i quali hanno concesso, rifiutato o revocato l'omologazione.»

- All'articolo 9, i termini «allegato I» sono sostituiti da «allegato II A».

2) Viene inserito un elenco degli allegati e gli allegati della direttiva 77/541/CEE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

3) In altre lingue, il termine precedentemente usato per tradurre «type-approval» viene sostituito da un nuovo termine.

Articolo 2

1. A decorrere dal 1° gennaio 1997, gli Stati membri non possono:

- rifiutare, per un tipo di veicolo a motore o per un tipo di cintura di sicurezza o di sistema di ritenuta l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale,

- rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita e la messa in circolazione di un veicolo, né vietare la vendita o l'immissione sul mercato di cinture di sicurezza o sistemi di ritenuta,

per motivi riguardanti le cinture di sicurezza e i sistemi di ritenuta, se tali cinture di sicurezza o sistemi di ritenuta sono conformi alle prescrizioni della direttiva 77/541/CEE, modificata dalla presente direttiva.

2. Fatte salve le disposizioni del punto 5, a decorrere dal 1° ottobre 1999, per i veicoli della categoria M2 aventi una massa massima non superiore a 3 500 kg, e dal 1° ottobre 1997 per tutti gli altri veicoli, gli Stati membri:

- non possono rilasciare l'omologazione CE,

- possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale,

di un tipo di veicolo per motivi concernenti le cinture di sicurezza e i sistemi di ritenuta, se non sono soddisfatte le prescrizioni della direttiva 77/541/CEE, modificata dalla presente direttiva.

3. 1) Fatte salve le disposizioni del punto 5, a decorrere dal 1° ottobre 2001 per i veicoli della categoria M2 aventi una massa massima non superiore a 3 500 kg e dal 1° ottobre 1999 per tutti gli altri veicoli della categoria M, gli Stati membri:

- non considerano più validi i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi a norma della direttiva 70/156/CEE, agli effetti dell'articolo 7, paragrafo 1 della medesima direttiva,

- possono rifiutare l'immatricolazione, la vendita e la messa in circolazione di nuovi veicoli che non siano accompagnati da un certificato di conformità come stabilito dalla direttiva 70/156/CEE,

- possono rifiutare la vendita e l'immissione sul mercato di nuove cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta,

per motivi concernenti le cinture di sicurezza e i sistemi di ritenuta, se non sono soddisfatte le prescrizioni della direttiva 77/541/CEE, modificata dalla presente direttiva.

2) A decorrere dal 1° ottobre 1999, agli...

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