Commission Implementing Regulation (EU) No 505/2012 of 14 June 2012 amending and correcting Regulation (EC) No 889/2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 on organic production and labelling of organic products with regard to organic production, labelling and control

Published date15 June 2012
Subject MatterAnimal feedingstuffs
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 154, 15 June 2012
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15.6.2012 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 154/12

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 505/2012 DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 2012

che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 2, l’articolo 16, paragrafo 1, lettera d), l’articolo 16, paragrafo 3, lettera a), l’articolo 21, paragrafo 2, l’articolo 22, paragrafo 1, l’articolo 26, lettera a), e l’articolo 38, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

(1) L’articolo 14, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 834/2007, stabilisce le norme generali di produzione dei mangimi biologici per quanto riguarda l’approvvigionamento. Secondo tale impostazione, i mangimi di produzione propria completano il ciclo di produzione biologico in azienda. La produzione di mangimi in azienda e/o l’utilizzo di risorse alimentari della stessa regione riducono il trasporto e comportano benefici per l’ambiente e per la natura. Di conseguenza, ai fini di un migliore conseguimento degli obiettivi previsti dal regolamento (CE) n. 834/2007 in tema di produzione biologica e alla luce dell’esperienza acquisita, è opportuno stabilire una quota minima di mangimi prodotti in azienda per le specie suine e avicole e aumentare la quota minima per gli erbivori.
(2) La legislazione orizzontale in tema di materie prime per mangimi, mangimi composti e additivi per mangimi ivi contenuta è stata riveduta dal regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione (2). Occorre pertanto adeguare gli articoli e gli allegati pertinenti del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione (3).
(3) L’elaborazione di norme armonizzate a livello unionale in materia di produzione biologica per il pollame giovane risulta complessa a causa della notevole varietà dei punti di vista delle parti interessate sulle prescrizioni tecniche. Al fine di lasciare più tempo per l’elaborazione delle modalità di produzione biologica delle pollastrelle, è opportuno prorogare la norma eccezionale che consente l’utilizzo di pollastrelle non biologiche.
(4) La produzione di colture proteiche biologiche è in ritardo rispetto alla domanda. In particolare, l’offerta di proteine biologiche sul mercato dell’Unione non è ancora sufficiente in termini qualitativi e quantitativi per soddisfare le esigenze nutrizionali dei suini e del pollame allevati in aziende biologiche. È pertanto opportuno consentire l’uso di una piccola proporzione di mangimi proteici non biologici, a titolo eccezionale e per un periodo di tempo limitato.
(5) Per precisare e chiarire ulteriormente l’uso del termine «biologico» e del logo biologico dell’UE nell’etichettatura dei mangimi prodotti con ingredienti biologici, è opportuno riformulare le disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 889/2008.
(6) L’impiego di additivi per mangimi può essere consentito nella produzione di mangimi biologici a determinate condizioni. Gli Stati membri hanno presentato domande per alcune nuove sostanze, che devono essere autorizzate a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007. In base alle raccomandazioni formulate dal gruppo di esperti chiamati a fornire una consulenza tecnica sulla produzione biologica (Expert group for technical advice on organic production — EGTOP) (4), il quale ha concluso che gli additivi per mangimi formiato di sodio, ferrocianuro di sodio, natrolite-fonolite e clinoptilolite sono conformi agli obiettivi e ai principi dell’agricoltura biologica, tali sostanze devono essere incluse nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 889/2008.
(7) Nell’allegato VIII, sezione A, del regolamento (CE) n. 889/2008, nei requisiti per l’uso degli estratti di rosmarino come additivo alimentare biologico è apparso un errore che occorre correggere.
(8) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 889/2008.
(9) Per lasciare agli operatori la possibilità di continuare ad avvalersi delle norme di produzione eccezionali in relazione ai mangimi non biologici e alle pollastre non biologiche dopo il termine di scadenza attualmente fissato per tali norme, è necessario che le modifiche delle norme eccezionali stabilite dal presente regolamento si applichino a decorrere dal 1o gennaio 2012, onde evitare che la produzione biologica sia ostacolata o interrotta.
(10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Disposizioni di modifica

Il regolamento (CE) n. 889/2008 è così modificato:

1) l’articolo 19 è sostituito dal seguente: «Articolo 19 Alimenti provenienti dall’azienda stessa o da altre fonti 1. Nel caso degli erbivori, fatta eccezione per i periodi di ogni anno in cui gli animali sono in transumanza conformemente all’articolo 17, paragrafo 4, almeno il 60 % degli alimenti proviene dall’unità di produzione stessa o, qualora ciò non sia possibile, è ottenuto in cooperazione con altre aziende biologiche situate nella stessa regione. 2. Nel caso dei suini e del pollame, almeno il 20 % degli alimenti proviene dall’unità di produzione stessa o, qualora ciò non sia possibile, è ottenuto nella stessa regione in cooperazione con altre aziende biologiche od operatori del settore dei mangimi che applicano il metodo di produzione biologico. 3. Nel caso delle api, alla fine della stagione produttiva negli alveari devono essere lasciate scorte di miele e di polline sufficienti per superare il periodo invernale. L’alimentazione delle colonie di api è autorizzata soltanto quando la sopravvivenza degli alveari è minacciata da condizioni climatiche avverse. L’alimentazione viene effettuata con miele, zucchero o sciroppi di zucchero biologici.»;
2) l’articolo 22 è sostituito dal seguente: «Articolo 22 Uso di alcuni prodotti e sostanze negli alimenti per animali Ai fini dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera d), punto iv), del regolamento (CE) n. 834/2007, solo le seguenti sostanze possono essere utilizzate nella trasformazione dei mangimi biologici e nell’alimentazione degli animali biologici:
a) materie prime non biologiche di origine vegetale o animale per mangimi, o altre materie prime per mangimi elencate nell’allegato V, sezione 2, purché:
i) siano prodotte o preparate senza solventi chimici; e
ii) purché siano rispettate le restrizioni di cui agli articoli 43 o 47, lettera c);
b) spezie, erbe aromatiche e melasse non biologiche, purché:
i) non siano disponibili in forma biologica;
ii) siano prodotte o preparate senza solventi chimici; e
iii) il loro utilizzo sia limitato all’1 % della razione alimentare di una data specie, calcolata annualmente come percentuale di sostanza secca degli alimenti di origine agricola;
c) materie prime biologiche di origine animale per mangimi;
d) le materie prime di origine minerale per mangimi elencate nell’allegato V, sezione 1;
e) prodotti ottenuti da attività di pesca sostenibili purché:
i) siano prodotti o preparati senza solventi chimici;
ii) il loro impiego sia limitato alle specie non erbivore; e
iii) l’impiego di idrolizzati proteici di pesce sia limitato esclusivamente agli animali giovani;
f) sale sotto forma di sale marino o salgemma grezzo estratto da giacimenti;
g) gli additivi per mangimi elencati nell’allegato VI.»;
3) all’articolo 24, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. I prodotti fitoterapici, gli oligoelementi e i prodotti elencati all’allegato V, sezione 1, e all’allegato VI, sezione 3, sono preferiti ai medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica o agli antibiotici, purché abbiano efficacia terapeutica per la specie animale e tenuto conto delle circostanze che hanno richiesto la cura.»;
4) all’articolo 25 duodecies, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) materie prime biologiche di origine vegetale o animale per mangimi.»;
5) all’articolo 25 quaterdecies, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Le materie prime di origine minerale per mangimi possono essere utilizzate nell’acquacoltura biologica solo se figurano nell’allegato V, sezione 1.»;
6) all’articolo 42, lettera b), la data «31 dicembre 2011» è sostituita da «31 dicembre 2014»;
7) l’articolo 43 è sostituito dal seguente: «Articolo 43 Uso di mangimi proteici non biologici di origine vegetale e animale Ove ricorrano le condizioni di cui all’articolo 22, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 834/2007, e qualora gli allevatori non siano in grado di procurarsi mangimi proteici ottenuti esclusivamente con il metodo di produzione biologico, è consentito l’impiego in
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