Regolamento di esecuzione (UE) n . 282/2012 della Commissione del 28 marzo 2012 recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle garanzie per i prodotti agricoli (codificazione)

Published date30 March 2012
Subject MatterMonetary measures in the field of agriculture
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 92, 30 March 2012
TESTO consolidato: 32012R0282 — IT — 19.04.2012

2012R0282 — IT — 19.04.2012 — 000.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 282/2012 DELLA COMMISSIONE del 28 marzo 2012 recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle garanzie per i prodotti agricoli (codificazione) (GU L 092, 30.3.2012, p.4)


Rettificato da:

►C1 Rettifica, GU L 342, 14.12.2012, pag. 48 (282/2012)




▼B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 282/2012 DELLA COMMISSIONE

del 28 marzo 2012

recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle garanzie per i prodotti agricoli

(codificazione)



LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ( 1 ) in particolare l'articolo 43, lettere a), d), f) e j), l'articolo 47, paragrafo 2, l'articolo 134, l'articolo 143, lettera b), l'articolo 148, l'articolo 161, paragrafo 3, l'articolo 171 e l'articolo 172, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ( 2 ), in particolare gli articoli 37 e 38,

visto il regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli ( 3 ), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4, l'articolo 6, paragrafo 4, l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 11, paragrafo 4,

visto il regolamento CE) n. 247/2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione ( 4 ), in particolare l'articolo 25,

visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 ( 5 ), e in particolare l'articolo 142, lettera c),

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998 che istituisce il regime agromonetario dell'euro ( 6 ), in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione,, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle garanzie per i prodotti agricoli ( 7 ) è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese ( 8 ). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.
(2) Numerose disposizioni contenute in regolamenti agricoli dell'Unione prescrivono la costituzione di una garanzia per garantire il pagamento di una somma dovuta in caso di mancata osservanza di un obbligo. Tuttavia, dall'esperienza acquisita è risultato che tali prescrizioni vengono interpretate, nella prassi, in maniera molto differente. Pertanto, al fine di evitare disparità nelle condizioni di concorrenza, tali prescrizioni devono essere definite con maggiore precisione.
(3) In particolare, occorre definire la forma della garanzia.
(4) Parecchie disposizioni di regolamenti agricoli dell'Unione stabiliscono che la garanzia costituita venga escussa in caso di mancato adempimento di un obbligo garantito, senza fare alcuna distinzione tra il mancato adempimento di prescrizioni principali e prescrizioni secondarie e subordinate. Ai fini di una maggiore equità, è necessario operare una distinzione tra le conseguenze del mancato adempimento di una prescrizione principale e le conseguenze di un mancato adempimento di una prescrizione secondaria o subordinata. In particolare, occorre prevedere disposizioni secondo cui, quando ciò sia ammissibile, venga escussa solo una parte della garanzia se gli interessati hanno adempiuto la prescrizione principale ma hanno superato di poco il termine all'uopo previsto, o se non hanno adempiuto una prescrizione subordinata.
(5) Non si deve operare una distinzione tra le conseguenze del mancato adempimento di un obbligo a seconda che sia stato ricevuto o meno un pagamento anticipato. Pertanto le garanzie costituite a fronte di pagamenti anticipati devono essere soggette a norme particolari.
(6) Le spese relative alla costituzione della garanzia, sostenute tanto dall'interessato che la costituisce quanto dall'autorità competente, possono non essere proporzionate alla somma il cui pagamento è garantito dalla garanzia stessa, se tale somma è inferiore ad un certo limite. Quindi le autorità competenti devono avere la facoltà di non esigere una garanzia per il pagamento di una somma inferiore a tale limite. Inoltre, le autorità competenti debbono avere la facoltà di non prescrivere la costituzione di una garanzia, quando la natura del responsabile dell'adempimento degli obblighi rende superflua tale prescrizione.
(7) Le autorità competenti devono avere il diritto di rifiutare o sostituire le garanzie da esse ritenute insoddisfacenti.
(8) È opportuno fissare il termine relativo alla presentazione della prova prescritta ai fini dello svincolo delle garanzie, per i casi in cui tale termine non sia stabilito altrove.
(9) In relazione al tasso di cambio da applicarsi per la conversione nella moneta nazionale dell'importo delle garanzie espresso in euro, deve essere, a norma del regolamento (CE) n. 1913/2006 della Commissione ( 9 ), il fatto generatore di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2799/98.
(10) Occorre stabilire la procedura da seguire, quando la garanzia divenga escutibile.
(11) La Commissione deve essere in grado di seguire l'attuazione delle disposizioni relative alle garanzie.
(12) Il presente regolamento stabilisce disposizioni generali che devono essere applicate sempre e quando normative specifiche dell'Unione non stabiliscano disposizioni differenti.
(13) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli e sono state trasmesse per conoscenza agli altri comitaticompetenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



CAPO I

CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Il presente regolamento disciplina le garanzie previste dai seguenti regolamenti, o dai loro regolamenti di applicazione, fatte salve le disposizioni contrarie contenute in tali regolamenti:

a) regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati di taluni prodotti agricoli:

regolamento (CE) n. 104/2000 (prodotti della pesca e dell'acquacoltura),

regolamento (CE) n. 1234/2007 (regolamento unico OCM);

b) regolamento (CE) n. 73/2009 (regimi di sostegno diretto);

c) regolamento (CE) n. 1216/2009 (regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli).

Articolo 2

Il presente regolamento si applica in tutti i casi in cui i regolamenti indicati all’articolo 1 prevedono la costituzione di una garanzia come definita all’articolo 3, anche se designata con termini diversi da «garanzia».

Il presente regolamento non si applica alle garanzie costituite per garantire il pagamento dei dazi all'importazione o all'esportazione previsti dal regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ( 10 ).

Articolo 3

Ai sensi del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a) per «garanzia» s'intende l'assicurazione che, in caso di mancato adempimento di un particolare obbligo, una determinata somma sarà versata o rimarrà acquisita all' organismo competente;

b) per «garanzia cumulativa» s'intende la garanzia costituita presso l'organismo competente per garantire l'adempimento di più obblighi;

c) per «obbligo» s'intende la prescrizione o le prescrizioni, stabilite da un regolamento che prevedano il compimento o l'omissione di un determinato atto;

d) per «organismo competente» s'intende l'organismo competente per ricevere la garanzia o l'organismo competente per decidere, in conformità della normativa applicabile, se la garanzia debba essere svincolata o escussa.



CAPO II

OBBLIGO DI GARANZIA

Articolo 4

La garanzia deve essere costituita dalla persona o per conto della persona responsabile del pagamento dell'importo dovuto in caso di inadempimento di un obbligo.

Articolo 5

1. L'organismo competente può rinunciare ad esigere la garanzia qualora l'importo garantito sia inferiore a 500 EUR.

2. Ove si applichi il disposto del paragrafo 1, l'interessato si impegna per iscritto a pagare un importo equivalente a quello che dovrebbe corrispondere qualora costituisca una garanzia e quest'ultima divenga successivamente, in tutto o in parte, escutibile.

Articolo 6

L'organismo competente può rinunciare ad esigere la garanzia qualora la persona tenuta all'adempimento degli obblighi sia:

a) un organismo pubblico che esercita funzioni proprie dell'autorità pubblica;

b) un organismo privato che esercita le funzioni di cui alla lettera a) sotto il controllo dello Stato.



CAPO III

FORMA DELLA GARANZIA

Articolo 7

1. La garanzia può essere costituita:

a) in contanti, in conformità degli articoli 12 e 13; e/o

b) sotto forma di fideiussione ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1.

2. L'organismo competente può autorizzare la costituzione della garanzia nelle seguenti forme:

a) ipoteca; e/o

b) deposito bancario; e/o

c) credito riconosciuto nei confronti...

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