Commission Implementing Regulation (EU) No 741/2014 of 8 July 2014 amending Regulation (EC) No 26/2004 on the Community fishing fleet register

Published date09 July 2014
Subject MatterInformation and verification,Fisheries policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 200, 9 July 2014
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9.7.2014 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 200/3

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 741/2014 DELLA COMMISSIONE

dell'8 luglio 2014

che modifica il regolamento (CE) n. 26/2004 relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 24, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) il regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione (2) stabilisce, tra l'altro, gli obblighi degli Stati membri con riguardo alla trasmissione dei dati relativi alle caratteristiche e alle attività dei pescherecci dai rispettivi registri nazionali alla Commissione.
(2) Per garantire un trasferimento affidabile ed efficiente dei dati relativi alle flotte, è opportuno aggiornare l'allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 per quanto riguarda i codici dei paesi, i codici degli attrezzi da pesca e i codici di segmentazione della flotta da utilizzare per la trasmissione dei dati.
(3) Per agevolare la trasmissione dei dati a norma degli articoli 6 e 8 del regolamento (CE) n. 26/2004 è necessario definire una tabella recante i codici dei paesi.
(4) A seguito dell'adesione della Croazia è necessario aggiornare la tabella 3 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 relativa alla codificazione degli attrezzi da pesca, inserendovi un codice per «arpone», un attrezzo utilizzato dalla flotta croata come attrezzo principale o secondario.
(5) È opportuno aggiornare la tabella 5 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 inserendovi alcuni codici dei segmenti di flotta per le regioni ultraperiferiche, poiché il regolamento (CE) n. 2104/2004 della Commissione (3), che istituiva tali codici, ha cessato di avere effetto a seguito dell'abrogazione del regolamento (CE) n. 639/2004 del Consiglio (4). A fini di chiarezza, è inoltre opportuno aggiungere nuovi codici di segmentazione della flotta di Mayotte.
(6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 26/2004.
(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il decimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1) GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

(2) Regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 5).

(3) Regolamento (CE) n. 2104/2004 della Commissione, del 9 dicembre 2004, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 639/2004 del Consiglio relativo alla gestione delle flotte pescherecce registrate nelle regioni ultraperiferiche della Comunità (GU L 365 del 10.12.2004, pag. 19).

(4) Regolamento (CE) n. 639/2004 del Consiglio, del 30 marzo 2004, relativo alla gestione delle flotte pescherecce registrate nelle regioni ultraperiferiche della Comunità (GU L 102 del 7.4.2004, pag. 9).


ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 è così modificato:

1) dopo la tabella 1 è inserita la seguente tabella 1 bis: «Tabella 1 bis Codici paese degli Stati membri
Stati membri Codice paese
Belgique/België BEL
България BGR
Danmark DNK
Deutschland DEU
Eesti EST
Éire/Ireland IRL
Ελλάδα GRC
España ESP
France FRA
Hrvatska HRV
Italia ITA
Κύπρος CYP
Latvija LVA
Lietuva LTU
Malta MLT
Nederland NLD
Polska POL
Portugal PRT
România ROM
Slovenija SVN
Suomi/Finland FIN
Sverige SWE
United Kingdom GBR»
2) la tabella 3 è sostituita dalla seguente: «Tabella 3 Codificazione degli attrezzi da pesca
Categoria di attrezzo Attrezzo Codice Attrezzo fisso (S) o trainato (T) o mobile (M) Pelagico (P) o demersale (D)
Reti da circuizione Ciancioli PS M P
Lampare LA M P
Sciabiche Sciabiche da spiaggia SB T D/P
Sciabiche danesi SDN T D/P
Sciabiche scozzesi SSC T D/P
Sciabiche a due natanti SPR T D/P
Reti da traino Sfogliare TBB T D
Reti a strascico a divergenti OTB T D
Reti a strascico a coppia PTB T D
Reti da traino pelagiche a divergenti OTM T D/P
Reti da traino pelagiche a coppia PTM T D/P
Reti da traino gemelle a
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