Règlement d'exécution (UE) 2019/27 de la Commission du 19 décembre 2018 modifiant le règlement (UE) n° 1178/2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

Published date10 January 2019
Subject Mattertrasporti,transports
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 8, 10 gennaio 2019,Journal officiel de l'Union européenne, L 8, 10 janvier 2019
L_2019008IT.01000101.xml
10.1.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 8/1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/27 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2018

recante modifica del regolamento (UE) n. 1178/2011 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile a norma del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 1, l'articolo 27, paragrafo 1, l'articolo 62, paragrafi 14 e 15, l'articolo 72, paragrafo 5, e l'articolo 74, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione (2) stabilisce norme dettagliate relative a determinate licenze di piloti e alla conversione delle licenze nazionali di piloti e di ingegneri di volo in licenze di piloti, nonché le condizioni per il riconoscimento di licenze dei paesi terzi. Esso stabilisce inoltre norme per i certificati medici dei piloti e le condizioni per la conversione dei certificati medici nazionali e la certificazione di esaminatori aeromedici, oltre a recare disposizioni sull'idoneità medica dell'equipaggio di cabina.
(2) L'attuazione del regolamento (UE) n. 1178/2011 ha evidenziato che alcune sue disposizioni contengono errori di natura redazionale o sono ambigue. Ciò comporta problemi a livello di attuazione e difficoltà in relazione al mantenimento di un livello uniforme di sicurezza dell'aviazione civile in tutti gli Stati membri. È pertanto opportuno chiarire e rettificare tali disposizioni.
(3) Nell'ambito delle visite di standardizzazione condotte dall'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea («l'Agenzia») e delle riunioni del gruppo di esperti medici organizzate dall'Agenzia, nell'allegato IV del regolamento (UE) n. 1178/2011 sono state individuate diverse lacune che potrebbero avere ripercussioni sulla sicurezza e alle quali si dovrebbe pertanto porre rimedio.
(4) In seguito all'incidente del volo Germanwings 9525 la task force sulla Germanwings, diretta dall'Agenzia, ha individuato diversi rischi per la sicurezza e ha formulato sei raccomandazioni volte ad attenuarli (3). Quattro di tali raccomandazioni, segnatamente la raccomandazione 2 sulla «Valutazione della salute mentale dell'equipaggio di condotta», la raccomandazione 3 sulla «Prevenzione dell'abuso di alcool e di altre sostanze psicoattive da parte dell'equipaggio di condotta», la raccomandazione 4 sulla «Formazione, sorveglianza e rete degli AME» e la raccomandazione 5 sulla «Creazione di un archivio europeo di dati aeromedici», riguardano modifiche delle norme in materia di certificazione medica del personale di bordo di cui al regolamento (UE) n. 1178/2011. È giunto il momento di intervenire in base alle suddette quattro raccomandazioni.
(5) Le disposizioni del regolamento (UE) n. 1178/2011 in materia di requisiti medici ed esami aeromedici dovrebbero essere allineate con le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2015/340 della Commissione (4).
(6) L'Agenzia ha presentato alla Commissione europea un progetto di norme di attuazione unitamente al suo parere n. 9/2016.
(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1178/2011 è così modificato:

1) all'articolo 2 sono inseriti i seguenti punti 22 bis), 22 ter) e 22 quater):
«22 bis) “ARO.RAMP”, il capitolo RAMP nell'allegato II del regolamento sulle operazioni aeree;
22 ter) “convalidata automaticamente”, l'accettazione, senza formalità, da parte di uno Stato contraente dell'ICAO elencato nell'allegato ICAO, di una licenza d'equipaggio di condotta rilasciata da uno Stato in conformità dell'allegato 1 della convenzione di Chicago;
22 quater) “allegato ICAO”, un allegato di una licenza d'equipaggio di condotta convalidata automaticamente, rilasciata in conformità dell'allegato 1 della convenzione di Chicago, menzionato alla voce XIII della licenza d'equipaggio di condotta.»;
2) l'allegato IV è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;
3) l'allegato VI è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1) GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.

(2) Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 25.11.2011, pag. 1).

(3) http://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/modes/air/news/doc/2015-07-17-germanwings-report/germanwings-task-force-final-report.pdf

(4) Regolamento (UE) 2015/340 della Commissione, del 20 febbraio 2015, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti licenze e certificati dei controllori del traffico aereo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 805/2011 della Commissione (GU L 63 del 6.3.2015, pag. 1).


ALLEGATO I

L'allegato IV del regolamento (UE) n. 1178/2011 è così modificato:

1) le sottoparti A e B sono sostituite dalle seguenti: «SOTTOPARTE A REQUISITI GENERALI SEZIONE 1 Disposizioni generali MED.A.001 Autorità competente Ai fini del presente allegato (Parte medica), l'autorità competente è:
a) per i centri aeromedici (AeMC):
1) l'autorità designata dallo Stato membro che ospita la sede principale dell'AeMC;
2) l'Agenzia, se l'AeMC ha sede in un paese terzo;
b) per gli esaminatori aeromedici (AME):
1) l'autorità designata dallo Stato membro che ospita la sede principale dell'AME;
2) se la sede principale di un AME si trova in un paese terzo, l'autorità designata dallo Stato membro al quale l'AME si rivolge per il rilascio del relativo certificato;
c) per i medici generici (GMP), l'autorità designata dallo Stato membro al quale il medico generico dichiara la sua attività;
d) per gli specialisti di medicina del lavoro (OHMP) che valutano l'idoneità medica dell'equipaggio di cabina, l'autorità designata dallo Stato membro al quale lo specialista di medicina del lavoro dichiara la sua attività.
MED.A.005 Ambito di applicazione Il presente allegato (Parte medica) stabilisce i requisiti per:
a) il rilascio, la validità, il rinnovo e il ripristino del certificato medico richiesto per esercitare i privilegi di una licenza di pilota o di allievo pilota;
b) l'idoneità medica dell'equipaggio di cabina;
c) la certificazione degli AME;
d) la qualifica di medico generico e di specialista di medicina del lavoro.
MED.A.010 Definizioni Ai fini del presente allegato (Parte medica) valgono le seguenti definizioni:
«limitazione», una condizione indicata sul certificato medico o sul rapporto medico sull'equipaggio di cabina, che deve essere rispettata nell'esercizio dei privilegi della licenza o della certificazione del personale di cabina;
«esame aeromedico», ispezione visiva, palpazione, percussione, auscultazione o altre metodologie di esame intese a determinare l'idoneità medica per esercitare i privilegi della licenza o svolgere i compiti di sicurezza assegnati all'equipaggio di cabina;
«valutazione aeromedica», le conclusioni relative all'idoneità medica di un richiedente sulla base della valutazione dello stesso secondo quanto richiesto nel presente allegato (Parte medica) e ulteriori esami e analisi mediche, se il quadro clinico lo richiede;
«significativo», il grado di una condizione medica il cui effetto impedirebbe l'esercizio sicuro dei privilegi della licenza o dei compiti di sicurezza dell'equipaggio di cabina;
«richiedente», una persona che presenta domanda di certificato medico o che ne è titolare, e che viene sottoposta a una valutazione aeromedica di idoneità per esercitare i privilegi della licenza o svolgere i compiti di sicurezza assegnati all'equipaggio di cabina;
«storia clinica», resoconto o registrazione di malattie, lesioni, terapie o altri dati medici verificatisi nel passato, comprese le valutazioni di non idoneità o le limitazioni di un certificato medico, che sono o possono essere pertinenti per l'attuale stato di salute e l'idoneità aeromedica di un richiedente;
«autorità competente per il rilascio delle licenze», l'autorità competente dello Stato membro
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT