REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/27 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 2018
recante modifica del regolamento (UE) n. 1178/2011 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile a norma del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 1, l'articolo 27, paragrafo 1, l'articolo 62, paragrafi 14 e 15, l'articolo 72, paragrafo 5, e l'articolo 74, paragrafo 8,
considerando quanto segue:
(1) | Il regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione (2) stabilisce norme dettagliate relative a determinate licenze di piloti e alla conversione delle licenze nazionali di piloti e di ingegneri di volo in licenze di piloti, nonché le condizioni per il riconoscimento di licenze dei paesi terzi. Esso stabilisce inoltre norme per i certificati medici dei piloti e le condizioni per la conversione dei certificati medici nazionali e la certificazione di esaminatori aeromedici, oltre a recare disposizioni sull'idoneità medica dell'equipaggio di cabina. |
(2) | L'attuazione del regolamento (UE) n. 1178/2011 ha evidenziato che alcune sue disposizioni contengono errori di natura redazionale o sono ambigue. Ciò comporta problemi a livello di attuazione e difficoltà in relazione al mantenimento di un livello uniforme di sicurezza dell'aviazione civile in tutti gli Stati membri. È pertanto opportuno chiarire e rettificare tali disposizioni. |
(3) | Nell'ambito delle visite di standardizzazione condotte dall'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea («l'Agenzia») e delle riunioni del gruppo di esperti medici organizzate dall'Agenzia, nell'allegato IV del regolamento (UE) n. 1178/2011 sono state individuate diverse lacune che potrebbero avere ripercussioni sulla sicurezza e alle quali si dovrebbe pertanto porre rimedio. |
(4) | In seguito all'incidente del volo Germanwings 9525 la task force sulla Germanwings, diretta dall'Agenzia, ha individuato diversi rischi per la sicurezza e ha formulato sei raccomandazioni volte ad attenuarli (3). Quattro di tali raccomandazioni, segnatamente la raccomandazione 2 sulla «Valutazione della salute mentale dell'equipaggio di condotta», la raccomandazione 3 sulla «Prevenzione dell'abuso di alcool e di altre sostanze psicoattive da parte dell'equipaggio di condotta», la raccomandazione 4 sulla «Formazione, sorveglianza e rete degli AME» e la raccomandazione 5 sulla «Creazione di un archivio europeo di dati aeromedici», riguardano modifiche delle norme in materia di certificazione medica del personale di bordo di cui al regolamento (UE) n. 1178/2011. È giunto il momento di intervenire in base alle suddette quattro raccomandazioni. |
(6) | L'Agenzia ha presentato alla Commissione europea un progetto di norme di attuazione unitamente al suo parere n. 9/2016. |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 1178/2011 è così modificato:
1) | all'articolo 2 sono inseriti i seguenti punti 22 bis), 22 ter) e 22 quater):
«22 bis) | “ARO.RAMP”, il capitolo RAMP nell'allegato II del regolamento sulle operazioni aeree; |
22 ter) | “convalidata automaticamente”, l'accettazione, senza formalità, da parte di uno Stato contraente dell'ICAO elencato nell'allegato ICAO, di una licenza d'equipaggio di condotta rilasciata da uno Stato in conformità dell'allegato 1 della convenzione di Chicago; |
22 quater) | “allegato ICAO”, un allegato di una licenza d'equipaggio di condotta convalidata automaticamente, rilasciata in conformità dell'allegato 1 della convenzione di Chicago, menzionato alla voce XIII della licenza d'equipaggio di condotta.»; | |
2) | l'allegato IV è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento; |
3) | l'allegato VI è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 25.11.2011, pag. 1).
(3) http://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/modes/air/news/doc/2015-07-17-germanwings-report/germanwings-task-force-final-report.pdf
(4) Regolamento (UE) 2015/340 della Commissione, del 20 febbraio 2015, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti licenze e certificati dei controllori del traffico aereo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 805/2011 della Commissione (GU L 63 del 6.3.2015, pag. 1).