Commission Implementing Regulation (EU) No 76/2014 of 28 January 2014 amending Regulation (EC) No 684/2009 as regards the data to be submitted under the computerised procedure for the movement of excise goods under suspension of excise duty

Published date29 January 2014
Subject MatterTaxation,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 026, 29 January 2014
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29.1.2014 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 26/4

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 76/2014 DELLA COMMISSIONE

del 28 gennaio 2014

recante modifica del regolamento (CE) n. 684/2009 per quanto riguarda i dati da presentare nell’ambito delle procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall’accisa

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (1), in particolare l’articolo 29, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Al fine di migliorare la correlazione tra le informazioni concernenti la circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa detenute dalle autorità competenti per le accise e le informazioni sui prodotti importati sottoposti ad accisa detenute dalle autorità competenti per le formalità d’importazione, qualora dei prodotti sottoposti ad accisa siano trasportati dal luogo di importazione in regime di sospensione dall’accisa, lo speditore deve indicare il codice dell’ufficio doganale competente per l’espletamento delle formalità di importazione relative ai prodotti sottoposti ad accisa che circolano in sospensione dall’accisa.
(2) Per impedire che si abusi della possibilità di consegnare i prodotti sottoposti ad accisa in luoghi diversi da quelli elencati nel registro di cui all’articolo 19 del regolamento (UE) n. 389/2012 (2), al momento di indicare il luogo di consegna nelle bozze di documento amministrativo elettronico, di messaggio di cambiamento di destinazione e di messaggio di operazione di frazionamento è opportuno consentire allo speditore di inserire indirizzi diversi da quelli indicati nel registro summenzionato soltanto se il destinatario registrato dispone dell’autorizzazione per la consegna diretta o se esistono più luoghi di consegna noti allo Stato membro responsabile dell’autorizzazione del destinatario registrato.
(3) Affinché le autorità competenti dello Stato membro di spedizione possano adempiere agli obblighi di cui all’articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2008/118/CE quando i prodotti sottoposti ad accisa circolano in regime di sospensione dall’accisa per lasciare il territorio dell’Unione, è necessario che lo speditore indichi il codice dell’ufficio di esportazione nella bozza di documento amministrativo elettronico.
(4) L’elenco dei codici relativi ai modi di trasporto figurante nell’allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009 (3) della Commissione contiene un codice per i modi di trasporto diversi da quelli specificati nell’elenco. Al fine di identificare con precisione il modo di trasporto impiegato nei casi in cui è utilizzato tale codice, è necessario aggiungere una descrizione testuale del modo di trasporto in questione.
(5) A norma dell’articolo 22 della direttiva 2008/118/CE, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione possono autorizzare lo speditore a non indicare i dati relativi al destinatario se la destinazione non è nota al momento della presentazione della bozza di documento amministrativo elettronico. Pertanto, l’obbligo di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 684/2009 di identificare il nuovo destinatario del movimento non si applica quando la destinazione non è nota al momento dell’operazione di frazionamento.
(6) L’articolo 18, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2008/118/CE consente allo Stato membro di spedizione, se gli altri Stati membri interessati sono d’accordo, di non esigere la prestazione di una garanzia per i movimenti di prodotti energetici in regime di sospensione dall’accisa aventi luogo per via marittima o attraverso condutture fisse. È necessario pertanto includere un codice del tipo di garante per indicare che non viene prestata alcuna garanzia.
(7) La struttura del codice del prodotto sottoposto ad accisa nel gruppo di dati «Corpo di dati dell’e-AD relativi al prodotto», figurante nella tabella 1 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 684/2009, e la struttura dello stesso dato nella tabella 6 di detto allegato differiscono. La struttura corretta è quella della tabella 6 ed è pertanto opportuno adattare la struttura del dato figurante nella tabella 1, in modo che corrisponda a quella della tabella 6.
(8) La struttura del numero progressivo nel gruppo di dati «e-AD del movimento dei prodotti sottoposti ad accisa», figurante nella tabella 6 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 684/2009 non corrisponde più alla struttura concordata nelle specifiche del sistema comune. Occorre pertanto adattare il dato in modo che corrisponda alla struttura definita in tali specifiche.
(9) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 684/2009.
(10) Per far coincidere la data di applicazione del presente regolamento con la data concordata per l’avvio di una nuova fase del sistema informatizzato istituito con la decisione n. 1152/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e concedere alla Commissione e agli Stati membri tempo sufficiente per prendere i provvedimenti necessari a rispettare i nuovi obblighi di documentazione derivanti dal presente regolamento, è necessario che questo si applichi a decorrere dal 13 febbraio 2014.
(11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle accise,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 684/2009 è così modificato:

1) l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento;
2) l’allegato II è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento si applica dal 13 febbraio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1) GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12.

(2) Regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio, del 2 maggio 2012, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise e che abroga il regolamento (CE) n. 2073/2004 (GU L 121 dell’8.5.2012, pag. 1).

(3) Regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio per quanto riguarda le procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall’accisa (GU L 197 del 29.7.2009, pag. 24).

(4) Decisione n. 1152/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativa all’informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 162 dell’1.7.2003, pag. 5).


ALLEGATO I

L’allegato I del regolamento (CE) n. 684/2009 è così modificato:

1) la tabella 1 è sostituita dalla seguente: «Tabella 1 (di cui all’articolo 3, paragrafo 1, e all’articolo 8, paragrafo 1) Bozza di documento amministrativo elettronico e documento amministrativo elettronico
A B C D E F G
Attributo R
a Tipo di messaggio R I valori possibili sono:
1 = Presentazione standard (da utilizzare in tutti i casi tranne quando la presentazione riguarda un’esportazione con domiciliazione)
2 = Presentazione per esportazione con domiciliazione [applicazione dell’articolo 283 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (1)]
Il tipo di messaggio non deve comparire nell’e-AD a cui è stato attribuito un ARC né nel documento cartaceo di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del presente regolamento.
n1
b Indicatore di presentazione differita D “R” per la presentazione di un e-AD per un movimento iniziato sotto scorta del documento cartaceo di cui all’articolo 8, paragrafo 1 Valori possibili:
0 = falso
1 = vero
Il valore è preimpostato a “falso”. Questo dato non deve comparire nell’e-AD a cui è stato attribuito un ARC né nel documento cartaceo di cui all’articolo 8, paragrafo 1.
n1
1 e-AD del movimento dei prodotti sottoposti ad accisa R
a Codice del tipo di destinazione R Indicare la destinazione del movimento utilizzando uno dei valori seguenti:
1 = Deposito fiscale [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 2008/118/CE]
2 = Destinatario registrato [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto ii), della direttiva 2008/118/CE]
3 = Destinatario registrato temporaneamente [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE]
4 = Consegna diretta (articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE)
5 = Destinatario esentato [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto iv), della direttiva 2008/118/CE]
6 = Esportazione [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto iii), della direttiva 2008/118/CE]
8 = Destinazione ignota (destinatario ignoto; articolo 22 della direttiva 2008/118/CE)
n1
b Durata del tragitto R Indicare il periodo di tempo normalmente necessario per il tragitto, tenendo conto del mezzo di trasporto e della distanza, espresso in ore (H) o giorni (D) e seguito da un numero a due cifre (ad esempio, H12 o D04). L’indicazione per H è inferiore o uguale a 24. L’indicazione per D è inferiore o uguale a 92. an3
c Organizzazione del trasporto R Identificare la persona responsabile dell’organizzazione del primo trasporto utilizzando uno dei seguenti valori:
1 = Speditore
2 =
...

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