Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1023 of 23 July 2018 correcting Implementing Regulation (EU) 2017/2470 establishing the Union list of novel foods (Text with EEA relevance)

Published date24 July 2018
Subject MatterFoodstuffs,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 187, 24 July 2018
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24.7.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187/1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1023 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 2018

che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (1), in particolare l’articolo 8,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283, entro il 1o gennaio 2018 la Commissione deve istituire l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati o notificati a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).
(2) L’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati o notificati a norma del regolamento (CE) n. 258/97 è stato istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (3).
(3) A norma dell’articolo 36 del regolamento (UE) 2015/2283, il nuovo regolamento sui nuovi alimenti si applica a decorrere dal 1o gennaio 2018. Vari prodotti sono stati autorizzati o notificati a norma del regolamento (CE) n. 258/97 durante il periodo compreso tra il voto del comitato permanente sull’elenco dell’Unione, il 6 dicembre 2017, e la data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2015/2283, il 1o gennaio 2018. Tali prodotti dovrebbero pertanto essere inclusi nell’elenco dell’Unione istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
(4) Il 19 dicembre 2017, la società Demethra Biotech S.r.l. ha comunicato alla Commissione di avere immesso sul mercato dell’Unione il nuovo alimento «Estratto di Echinacea purpurea da colture cellulari» a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 258/97. Tale nuovo alimento non è stato incluso nell’elenco dell’Unione. È pertanto opportuno inserire una nuova voce nelle tabelle 1 e 2 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
(5) Il 21 e il 22 dicembre 2017 due società, DuPont Nutrition & Biosciences ApS e FrieslandCampina Nederland BV, hanno comunicato alla Commissione di aver immesso sul mercato dell’Unione il nuovo alimento «2-fucosillattosio (fonte microbica)» a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 258/97. Il «2-fucosillattosio (fonte microbica)» è già stato incluso nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. Le nuove notifiche modificano i valori numerici di vari parametri riportati nelle specifiche di tale nuovo alimento, pertanto è opportuno rettificare di conseguenza la voce «2-fucosillattosio (fonte microbica)» nella tabella 2 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
(6) Il 20 dicembre 2017, la società c-LEcta GmbH ha comunicato alla Commissione di avere immesso sul mercato dell’Unione il nuovo alimento «trealosio» a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 258/97. Il «trealosio» è già stato incluso nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. La nuova notifica riguarda una nuova fonte del trealosio, il saccarosio. È pertanto opportuno rettificare di conseguenza le specifiche della voce «trealosio» nella tabella 2 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
(7) Dopo la pubblicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, sono stati rilevati vari errori o omissioni riguardanti le specifiche o le condizioni di impiego di alcuni nuovi alimenti autorizzati. È pertanto opportuno rettificare l’elenco dell’Unione che figura nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
(8) Il nuovo alimento «L-alanil-L-glutammina» è stato autorizzato a determinate condizioni di impiego a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 258/97. La categoria «Bevande destinate a persone che compiono uno sforzo muscolare intenso, in particolare gli sportivi» è stata erroneamente omessa. Occorre pertanto rettificare la voce «L-alanil-L-glutammina» nella tabella 1 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, al fine di aggiungere «Bevande destinate a persone che compiono uno sforzo muscolare intenso, in particolare gli sportivi» quale categoria di alimenti ammessa.
(9) Il nuovo alimento «Glucosamina HCl» è stato autorizzato a determinate condizioni di impiego a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 258/97. La categoria di alimenti «Bevande a base di latte e prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia» è stata aggiunta erroneamente e dovrebbe essere soppressa in questa voce. Occorre pertanto rettificare la voce «Glucosamina HCl» nella tabella 1 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
(10) Il nuovo alimento «latto-N-neotetraosio» è stato autorizzato a determinate condizioni di impiego e a specifici livelli massimi dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/375 della Commissione (4). La dicitura «a concentrazioni fino a 1,2 g/l» è stata aggiunta erroneamente e dovrebbe essere soppressa nella categoria di alimenti «Bevande a base di latte e prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia» per tale nuovo alimento. Occorre pertanto rettificare la voce «latto-N-neotetraosio» nella tabella 1 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
(11) Il nuovo alimento «estratto di germi di frumento (Triticum aestivum) ricco di spermidina» è stato autorizzato a determinate condizioni di impiego per la «popolazione adulta escluse le donne durante la gravidanza e l’allattamento» a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 258/97. L’elenco dell’Unione tuttavia erroneamente non prevede l’esclusione delle donne durante la gravidanza e l’allattamento. Occorre pertanto rettificare la voce «estratto di germi di frumento (Triticum aestivum) ricco di spermidina» nella tabella 1 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
(12) In relazione al nuovo alimento «olio di krill antartico estratto da Euphausia superba» nella tabella 2 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è stato erroneamente omesso il seguente requisito, che è opportuno aggiungere: «Stabilità ossidativa: tutti i prodotti alimentari contenenti olio di krill antartico estratto da Euphausia superba devono dimostrare la stabilità ossidativa in base a un metodo di analisi adeguato e riconosciuto a livello nazionale/internazionale (ad esempio AOAC).» È pertanto necessario rettificare tale voce nella tabella 2 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
(13) Il nuovo alimento «olio di krill antartico ricco di fosfolipidi estratto da Euphausia superba» è stato autorizzato a determinate condizioni di impiego dalle autorità competenti finlandesi (5). Nelle specifiche è stato erroneamente aggiunto il seguente requisito: «Stabilità ossidativa: tutti i prodotti alimentari contenenti olio di krill antartico ricco di fosfolipidi estratto da Euphausia superba devono dimostrare la stabilità ossidativa in base a un metodo di analisi adeguato e riconosciuto a livello nazionale/internazionale (ad esempio AOAC).» È opportuno eliminare tale requisito. Occorre pertanto rettificare la voce «olio di krill antartico ricco di fosfolipidi estratto da Euphausia superba» nella tabella 2 dell’allegato del regolamento (UE) 2017/2470.
(14) Il nuovo alimento «semi di chia (Salvia hispanica)» è stato inizialmente autorizzato a determinate condizioni di impiego dalla decisione 2009/827/CE della Commissione (6). Nelle specifiche è stato erroneamente aggiunto il seguente requisito: «(UE: carboidrati disponibili = zucchero + amido)». È opportuno eliminare tale requisito. Occorre pertanto rettificare la voce «semi di chia (Salvia hispanica)» nella tabella 2 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
(15) Il nuovo alimento «estratto di chitosano dai funghi (Agaricus bisporus; Aspergillus niger)» è stato inizialmente autorizzato a determinate condizioni di impiego a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 258/97. Nelle specifiche è stato erroneamente aggiunto il seguente requisito: «Capacità di legare i grassi 800 × 9 (p/peso umido): accertata mediante test». Tale requisito dovrebbe essere sostituito dal seguente «Capacità di legare i grassi 800 × (p/p, peso umido): accertata mediante test». Occorre pertanto rettificare la voce «estratto di chitosano dai funghi (Agaricus bisporus; Aspergillus niger)» nella tabella 2 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
(16) Il nuovo alimento «citicolina» è stato autorizzato a determinate condizioni di impiego dalla decisione di esecuzione 2014/423/UE della Commissione (7). Nella tabella 2 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, le specifiche del nuovo alimento «citicolina» riguardano la citicolina ottenuta mediante un procedimento con materiale sintetico o microbico. Dopo la pubblicazione di detto regolamento, è emerso chiaramente che il procedimento microbico per la produzione della citicolina comporta anche il procedimento con materiale sintetico. È pertanto opportuno rettificare le specifiche della voce «citicolina» nella tabella 2 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 al fine di includere solo il procedimento microbico.
(17) Il nuovo alimento «estratto di Echinacea angustifolia da colture cellulari» è stato inizialmente autorizzato a determinate condizioni di impiego a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 258/97. Nelle specifiche è stata erroneamente omessa la dicitura «Descrizione/definizione». Occorre pertanto
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