Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2407 of 18 December 2015 renewing the derogation from Council Regulation (EC) No 1967/2006 as regards the minimum distance from coast and the minimum sea depth for boat seines fishing for transparent goby (Aphia minuta) in certain territorial waters of Italy

Published date19 December 2015
Subject MatterFisheries policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 333, 19 December 2015
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19.12.2015 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 333/104

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2407 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2015

che rinnova la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto concerne la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto (Aphia minuta) in talune acque territoriali dell'Italia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 vieta l'uso di attrezzi trainati entro una distanza di 3 miglia nautiche dalla costa o all'interno dell'isobata di 50 metri quando tale profondità è raggiunta a una distanza inferiore dalla costa.
(2) Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può concedere una deroga all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 purché siano soddisfatte alcune condizioni indicate all'articolo 13, paragrafi 5 e 9.
(3) Il 16 marzo 2010 la Commissione ha ricevuto dall'Italia una richiesta di deroga all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006 per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto (Aphia minuta) nelle acque territoriali della sottozona geografica 9, quale definita nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).
(4) La richiesta riguardava le navi registrate nelle direzioni marittime di Genova e Livorno aventi un'attività comprovata nella pesca di più di cinque anni e operanti nell'ambito di un piano di gestione che regola l'utilizzo delle sciabiche da natante per la pesca del rossetto (Aphia minuta) nella sottozona geografica 9.
(5) Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha esaminato nel 2010 la deroga chiesta dall'Italia e il progetto di piano di gestione ad essa allegato. L'Italia ha adottato il piano di gestione mediante decreto (3) conformemente all'articolo19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006.
(6) La deroga chiesta dall'Italia era conforme alle condizioni stabilite all'articolo 13, paragrafi 5 e 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006 ed è stata concessa fino al 31 marzo 2014 con il regolamento di esecuzione (UE) n. 988/2011 della Commissione (4).
(7) Il 16 luglio 2015 le autorità italiane hanno chiesto alla Commissione di rinnovare la deroga che era scaduta il 31 marzo 2014. L'Italia ha fornito informazioni aggiornate per giustificare il rinnovo della deroga, compresi dettagli sulla riduzione del numero di pescherecci autorizzati e su alcune ulteriori modifiche al relativo piano di gestione.
(8) Il 16 luglio 2015 l'Italia ha informato la Commissione della propria intenzione di pubblicare entro breve il piano di gestione aggiornato.
(9) La deroga chiesta dall'Italia è conforme alle condizioni stabilite all'articolo 13, paragrafi 5 e 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.
(10) Sussistono vincoli geografici specifici, date le ridotte dimensioni della piattaforma continentale e la distribuzione geografica della specie bersaglio, presente esclusivamente in determinate zone delle aree costiere a profondità inferiori a 50 m. I fondali di pesca sono pertanto limitati.
(11) La deroga chiesta dall'Italia riguarda 117 navi.
(12) Il piano di gestione presentato dall'Italia garantisce che non vi sarà alcun incremento dello sforzo di pesca, in quanto saranno rilasciate autorizzazioni di pesca a 117 pescherecci che sono già autorizzati a operare dall'Italia, per uno sforzo totale di 5 754,5 Kw.
(13) La richiesta riguarda imbarcazioni che hanno un'attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e operano nell'ambito di un piano di gestione adottato dall'Italia conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006.
(14) Tali imbarcazioni sono incluse in un elenco comunicato alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.
(15) La pesca con sciabiche da natante è praticata vicino alla costa in acque poco profonde. Per le sue caratteristiche questo tipo di pesca non può essere praticato con altri attrezzi.
(16) La pesca con sciabiche da natante non ha un impatto significativo
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