Commission Regulation (EC) No 1289/2008 of 12 December 2008 amending Commission Regulation (EC) No 809/2004 implementing Directive 2003/71/EC of the European Parliament and of the Council as regards elements related to prospectuses and advertisements (Text with EEA relevance)

Published date19 December 2008
Subject MatterInternal market - Principles,Freedom of establishment,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 340, 19 December 2008
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19.12.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 340/17

REGOLAMENTO (CE) N. 1289/2008 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 809/2004 recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda talune informazioni contenute nei prospetti e nei messaggi pubblicitari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (2) prescrive alle società soggette alla legge di uno Stato membro i cui titoli siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di qualsiasi Stato membro di redigere i propri conti consolidati, per ciascun esercizio finanziario avente inizio il 1o gennaio 2005 o successivamente, conformemente ai principi contabili internazionali, attualmente comunemente denominati «International Financial Reporting Standard», adottati in conformità del regolamento (CE) n. 1606/2002 (di seguito «IFRS adottati»).
(2) Il regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l’inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari (3) impone agli emittenti di paesi terzi di fornire, nei prospetti per l’offerta al pubblico di titoli o l’ammissione di titoli alla negoziazione su un mercato regolamentato, informazioni finanziarie relative agli esercizi passati redatte conformemente agli IFRS adottati o ai principi contabili nazionali di un paese terzo equivalenti a tali principi.
(3) Per valutare l’equivalenza dei principi contabili generalmente accettati (Generally Accepted Accounting Principles — GAAP) di un paese terzo con gli IFRS adottati, il regolamento (CE) n. 1569/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, che stabilisce un meccanismo per determinare l’equivalenza dei principi contabili applicati dagli emittenti di titoli di paesi terzi conformemente alle direttive 2003/71/CE e 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), fornisce la definizione di equivalenza e stabilisce un meccanismo per determinare l’equivalenza dei GAAP di un paese terzo. Il regolamento (CE) n. 1569/2007 prevede inoltre che la decisione della Commissione consenta agli emittenti comunitari di utilizzare gli IFRS adottati conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 nel paese terzo interessato.
(4) I bilanci redatti conformemente agli IFRS emessi dallo International Accounting Standards Board (IASB) forniscono ai relativi utenti un’informazione adeguata che consente loro di valutare con cognizione di causa la situazione patrimoniale e finanziaria, i risultati economici e le prospettive dell’emittente. È pertanto opportuno permettere agli emittenti di un paese terzo di utilizzare all’interno della Comunità gli IFRS emessi dallo IASB.
(5) Nel dicembre 2007 la Commissione ha consultato il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (CESR) per quanto riguarda la valutazione tecnica dell’equivalenza dei Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) degli Stati Uniti, della Cina e del Giappone. Nel marzo 2008 la Commissione ha esteso la consultazione ai GAAP della Corea del Sud, del Canada e dell’India.
(6) Nel suo parere espresso rispettivamente nei mesi di marzo, maggio e ottobre 2008, il CESR ha raccomandato di considerare i GAAP degli Stati Uniti e i GAAP giapponesi equivalenti agli IFRS, ai fini dell’utilizzazione all’interno della Comunità. Il CESR ha inoltre raccomandato di accettare all’interno della Comunità, su base temporanea, fino e non oltre il 31 dicembre 2011, i bilanci che utilizzano i GAAP della Cina, del Canada, della Corea del Sud e dell’India.
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