Commission Regulation (EC) No 1762/95 of 19 July 1995 amending Regulation (EEC) No 2454/93 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 2913/92 establishing the Community Customs Code

Published date21 July 1995
Subject MatterCustoms Union,Harmonisation of customs law: customs territory
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 171, 21 July 1995
EUR-Lex - 31995R1762 - IT

Regolamento (CE) n. 1762/95 della Commissione, del 19 luglio 1995, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale Comunitàrio

Gazzetta ufficiale n. L 171 del 21/07/1995 pag. 0008 - 0035


REGOLAMENTO (CE) N. 1762/95 DELLA COMMISSIONE del 19 luglio 1995 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (1), modificato dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia in particolare l'articolo 249,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (2) modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3254/94 (3), fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92;

considerando che con decisione 93/329/CEE (4), il Consiglio ha approvato la convenzione relativa all'ammissione temporanea, conclusa a Istanbul il 26 giugno 1990, che è opportuno apportare alcune modifiche al regolamento (CEE) n. 2454/93 a seguito dell'entrata in vigore della convenzione di Istanbul;

considerando che per garantire l'applicazione uniforme dell'articolo 29 del codice doganale comunitario per tutti gli importatori è opportuno precisare il regime probatorio di cui all'articolo 147 del regolamento (CEE) n. 2454/93;

considerando che per quanto riguarda le merci che sono dichiarate per l'immissione in libera pratica dopo essere state oggetto di più di una vendita, sono necessarie talune norme in materia di prove; che in tale ambito l'ultima vendita in base alla quale le merci sono state introdotte nel territorio doganale della Comunità costituisce prova sufficiente della vendita per l'esportazione;

considerando che con decisione 89/339/CEE del Consiglio (5) la Comunità ha accettato, il 3 maggio 1989 la raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale del 5 giugno 1962 relativa al trattamento doganale dei bagagli registrati trasportati per ferrovia, che prevede per il viaggiatore la possibilità di utilizzare un formulario per la dichiarazione in dogana di tali bagagli;

considerando che è necessario modificare il regolamento (CEE) n. 2454/93 in merito all'applicazione della procedura di domiciliazione per i depositi di tipo B;

considerando che è opportuno esonerare i viaggiatori, per quanto possibile, dall'obbligo di presentarsi personalmente alle autorità doganali dei paesi di partenza e di destinazione al fine di presentare e dichiarare in dogana i bagagli registrati;

considerando che è opportuno modificare le disposizioni relative al trasporto di merci con il bollettino di consegna TR in modo da ricomprendere il caso in cui le merci siano vincolate ad un regime doganale durante il trasporto e spedite fino allo Stato membro di destinazione accompagnate dal bollettino di consegna TR iniziale;

considerando che nel mercato unico deve essere possibile il rilascio di autorizzazioni uniche per il vincolo delle merci al regime del deposito doganale in più Stati membri; che è necessario indicare l'autorità doganale alla quale devono essere presentate le domande di autorizzazione relative al deposito doganale;

considerando che è necessario indicare le condizioni particolari cui le merci d'importazione debbono rispondere per il vincolo al regime di perfezionamento attivo degli animali vivi o delle carni;

considerando che è opportuno estendere ai costruttori di aeromobili civili i benefici attualmente riconosciuti al settore della riparazione, modifica o trasformazione degli aeromobili civili;

considerando che, per ragioni economiche e pratiche, è opportuno prevedere che, il bollettino d'informazioni INF 5 possa essere vidimato, a determinate condizioni, successivamente all'esportazione anticipata dei prodotti compensatori;

considerando che in occasione dell'adozione della direttiva 94/5/CE del Consiglio, del 14 febbraio 1994, la quale completa il sistema comune dell'imposta sul valore aggiunto e modifica la direttiva 77/388/CEE - Regime particolare applicabile ai beni d'occasione, agli oggetti d'arte, da collezione o antiquariato (6), la Commissione e gli Stati membri si sono impegnati a riesaminare le modalità di concessione e di funzionamento del regime doganale d'ammissione temporanea per questi tipi di beni hanno convenuto di assegnare per queste merci un termine di permanenza di ventiquattro mesi in regime di ammissione temporanea;

considerando che è inoltre opportuno, per la maggior coerenza della normativa doganale e fiscale, allineare le definizioni di oggetti d'arte, da collezione o di antiquariato, assoggettabile al regime doganale dell'ammissione temporanea, alla definizione che è stata inserita nel regime dell'IVA;

considerando che il prolungamento da 4 a 6 settimane del termine di permanenza in regime di ammissione temporanea per talune merci oggetto di spedizioni « per esame » è giustificato dal fine di offrire al destinatario una più ampia possibilità di esame in vista dell'eventuale acquisto del bene;

considerando che è necessario modificare parzialmente l'allegato 25 del regolamento (CEE) n. 2454/93 a seguito del cambiamento del territorio doganale della Comunità conseguente all'adesione dei nuovi Stati membri;

considerando che è necessario modificare gli allegati 26 e 27 dello stesso regolamento a seguito dei cambiamenti intervenuti nell'elenco dei prodotti interessati e nella nomenclatura combinata;

considerando che è opportuno adeguare taluni tassi forfettari di rendimento alle nuove prestazioni tecniche per allinearli ai coefficienti adottati ai fini del calcolo delle restituzioni all'esportazione in caso di trasformazione di merci comunitarie analoghe;

considerando che è opportuno definire con maggiore precisione i casi in cui si applica la disposizione specifica relativa alla compensazione all'equivalenza per il riso;

considerando che l'elenco delle zone franche attive nella Comunità deve essere aggiornato alla luce delle informazioni comunicate dal Portogallo e dal Regno Unito;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è modificato come segue:

1. L'articolo 1 è modificato come segue:

a) Il punto 2 è sostituito dal seguente testo:

« 2. carnet ATA:

il documento doganale internazionale di ammissione temporanea rilasciato nel quadro delle convenzioni ATA o di Istanbul ».

b) È aggiunto il seguente punto:

« 11. Convenzione di Istanbul:

Convenzione relativa all'ammissione temporanea, conclusa a Istanbul il 26 giugno 1990 ».

2. L'articolo 147 è modificato come segue:

a) Al paragrafo 1, la seconda frase è sostituita dalle frasi seguenti:

« In caso di più vendite successive realizzate prima della valutazione, detta indicazione vale solo nei confronti dell'ultima vendita sulla cui base le merci sono state introdotte nel territorio doganale delle Comunità, o nei confronti di una vendita nel territorio doganale della Comunità anteriore all'immissione in libera pratica delle merci.

Qualora venga dichiarato un prezzo relativo ad una vendita anteriore all'ultima vendita sulla cui base le merci sono state introdotte nel territorio doganale della Comunità, deve essere dimostrato adeguatamente all'autorità doganale, che tale vendita è stata conclusa ai fini dell'esportazione verso il territorio doganale in questione.

Si applicano le disposizioni degli articoli da 178 a 181 bis. »

b) Al paragrafo 2 dell'articolo 147 è soppresso il termine « Tuttavia ».

3. L'articolo 233 è modificato nel seguente modo:

a) Il testo esistente diviene il paragrafo 1.

b) È aggiunto il seguente paragrafo:

« 2. Quando le merci di cui all'articolo 230, lettera a), all'articolo 231, lettera a), e all'articolo 232, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, purché contenute nel bagaglio di un viaggiatore, sono trasportate per ferrovia, non accompagnate dal viaggiatore e dichiarate in dogana senza che quest'ultimo sia presente, può essere usato il documento di cui all'allegato 38 bis, nei limiti e alle condizioni ivi enunciate. »

4. L'articolo 272, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

« 2. La procedura di domiciliazione non si applica ai depositi di tipo B ed F né al vincolo al regime doganale in qualsiasi tipo di deposito dei prodotti agricoli comunitari di cui agli articoli 529-534.

3. L'articolo 270 si applica mutatis mutandis. »

5. All'articolo 438, sono aggiunti i paragrafi 3 e 4 seguenti:

« 3. Quando le merci sono immesse in libera pratica o vincolate ad un altro regime doganale in una stazione intermedia, l'ufficio doganale da cui dipende la stazione assolve la funzione di ufficio di destinazione. L'ufficio doganale vista gli esemplari 1, 2 e 3 A del bollettino di consegna TR presentati dall'impresa di trasporto e appone sugli stessi almeno una...

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