Commission Regulation (EC) No 331/2008 of 11 April 2008 amending Regulation (EC) No 474/2006 establishing the Community list of air carriers which are subject to an operating ban within the Community (Text with EEA relevance)

Published date12 April 2008
Subject MatterTransport
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 102, 12 April 2008
L_2008102IT.01000301.xml
12.4.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 102/3

REGOLAMENTO (CE) N. 331/2008 DELLA COMMISSIONE

dell'11 aprile 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull'identità del vettore aereo effettivo e che abroga l'articolo 9 della direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, ha istituito l'elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità ai sensi del capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 (2).
(2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2111/2005, alcuni Stati membri hanno comunicato alla Commissione informazioni utili nel contesto dell'aggiornamento dell'elenco comunitario. Informazioni utili sono state comunicate anche da paesi terzi. Sulla base di tali informazioni è opportuno aggiornare l'elenco comunitario.
(3) La Commissione ha informato tutti i vettori aerei in questione, direttamente o, laddove ciò non era possibile, per il tramite delle autorità responsabili della sorveglianza regolamentare nei loro confronti, indicando i fatti salienti e le considerazioni atte a motivare una decisione volta a imporre loro un divieto operativo all'interno della Comunità o a modificare le condizioni di un divieto operativo imposto a un vettore aereo incluso nell'elenco comunitario.
(4) La Commissione ha offerto la possibilità ai vettori aerei interessati di consultare la documentazione fornita dagli Stati membri, di trasmettere osservazioni scritte e di essere ascoltati entro 10 giorni lavorativi dalla Commissione, nonché dal Comitato per la sicurezza aerea, istituito a norma del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile (3).
(5) La Commissione e, in casi specifici, alcuni Stati membri hanno consultato le autorità responsabili della sorveglianza regolamentare nei confronti dei vettori aerei interessati.
(6) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 474/2006.
(7) La Francia ha comunicato alla Commissione di aver adottato un divieto operativo immediato su tutte le attività del vettore Albatross Avia Ltd, certificato in Ucraina, in quanto si tratta in realtà del vettore ucraino Volare, già sottoposto a divieto operativo (4). La Francia ha inoltre presentato alla Commissione una richiesta di aggiornamento dell'elenco comunitario, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2111/2005 e dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 473/2006.
(8) Il vettore in questione non ha prodotto prove adeguate a dissipare le preoccupazioni sollevate dalla Francia.
(9) Facendo seguito a consultazioni con la Commissione e alcuni Stati membri, le autorità competenti dell'Ucraina hanno trasmesso alla Commissione la decisione con la quale revocano al vettore in questione il Certificato di operatore aereo (COA). Pertanto, sulla base dei criteri comuni, non sono necessarie ulteriori iniziative nei confronti di Albatross Avia Ltd.
(10) La Commissione, tuttavia, si preoccupa per la circostanza che le competenti autorità ucraine abbiano potuto rilasciare un Certificato di operatore aereo ad un'impresa che, sostanzialmente, è un vettore aereo già sottoposto a divieto operativo. Qualora tale situazione dovesse ripetersi essa verrebbe considerata come la prova che le suddette autorità non soddisfano i criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005.
(11) Sono state riscontrate gravi e comprovate carenze sotto il profilo della sicurezza a carico del vettore Ukraine Cargo Airways, certificato in Ucraina, che riguardano tutti i tipi di aeromobili. Tali carenze sono state individuate nel corso di ispezioni a terra effettuate da Austria, Ungheria, Francia, Germania, Italia, Lituania, Lussemburgo, Romania, Polonia, Paesi Bassi e Spagna (5), nell'ambito del programma SAFA.
(12) L'Austria ha comunicato alla Commissione di aver adottato un divieto operativo immediato per l'aeromobile del tipo AN-12 della Ukraine Cargo Airways, che ha operato finora verso l'Austria, tenendo conto dei criteri comuni, nell'ambito dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento(CE) n. 2111/2005 e ha presentato inoltre alla Commissione una richiesta di aggiornamento dell'elenco comunitario, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2111/2005 e dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 473/2006.
(13) La ragioni che hanno indotto l'Austria a imporre la suddetta misura sono le seguenti: a) gravi e comprovate carenze in materia di sicurezza da parte del vettore sulla base di rapporti indicanti gravi carenze in materia di sicurezza e persistente inadempienza da parte dello stesso a porre rimedio alle carenze rilevate dalle ispezioni a terra, effettuate nell'ambito del programma SAFA e precedentemente comunicate al vettore; b) mancanza di capacità del vettore di porre rimedio alle suddette carenze in materia di sicurezza dimostrata da inadeguate e insufficienti azioni correttive adottate in seguito all'individuazione delle suddette gravi carenze; c) mancanza di capacità e volontà delle autorità responsabili della supervisione del vettore in questione di porre rimedio alle carenze in materia di sicurezza, dimostrata dalla mancanza di cooperazione con le competenti autorità dell'Austria che hanno effettuato le ispezioni a terra e dalla insufficiente capacità di applicare e far rispettare le pertinenti norme di sicurezza.
(14) Le carenze in materia di sicurezza individuate dall'Austria e da altri Stati membri su aeromobili dei tipi AN-12, AN-26 e IL-76 riguardavano gli stessi settori. Inoltre, tali carenze hanno continuato a manifestarsi durante il periodo preso in esame. Ciò dimostra la natura sistemica di tali carenze.
(15) Nel corso delle consultazioni con la Commissione e alcuni Stati membri, Ukraine Cargo Airways ha presentato un piano di azione correttivo che, secondo il vettore, pone rimedio a tutte le carenze in materia di sicurezza nei settori della manutenzione, dell'engineering e dell'operatività, individuate su tutti i tre tipi di aeromobili con i quali il vettore opera nella Comunità. Tuttavia, nel corso di queste consultazioni il vettore non è stato in grado di dimostrare l'adeguatezza delle azioni correttive proposte. In particolare, il vettore non è stato in grado di dimostrare l'adeguatezza delle azioni proposte in materia di disciplina operativa e non è riuscito a spiegare come mai le ispezioni degli aeromobili utilizzati dal vettore per volare nella Comunità hanno rivelato le stesse carenze riscontrate prima dell'imposizione da parte dell'Austria del divieto operativo, nonostante l'attuazione di varie misure previste dal piano proposto nei settori di attività di tutti i tipi di aeromobili utilizzati dal vettore in questione.
(16) Durante le stesse consultazioni, le autorità competenti dell'Ucraina hanno trasmesso delle informazioni in merito alla loro decisione di limitare il COA del vettore, rimuovendo gli aeromobili AN-12 con i contrassegni di immatricolazione UR-UCK, UR-UDD e UR-UCN con i quali Ukraine Cargo Airways ha operato in Austria e in altri Stati membri, ponendoli in manutenzione e proibendo l'operatività degli aeromobili IL-76 con i contrassegni di immatricolazione UR-UCA, UR-UCC, UR-UCD, UR-UCH, UR-UCO, UR-UCQ UR-UCT, UR-UCU, UR-UCW e UR-UCX fino al 19 novembre 2008. Il vettore ha operato con alcuni di questi aeromobili (UR-UCA, UR-UCO e UR-UCU) nella Comunità. Le suddette autorità, inoltre, hanno confermato il loro avallo al piano di azione correttivo del vettore e si sono impegnate a verificare l'esecuzione delle azioni correttive da parte di Ukraine Cargo Airways prima di autorizzare il vettore a riprendere le operazioni di volo con gli aeromobili del tipo AN-12 nella Comunità.
(17) La Commissione prende atto delle misure adottate dalle competenti autorità dell'Ucraina per quanto riguarda gli aeromobili AN-12 e IL-76. Essa ritiene, tuttavia, che l'adozione delle misure correttive non sia sufficiente a porre rimedio alla natura sistemica delle carenze individuate che riguardano tutti i tipi di aeromobili finora utilizzati dal vettore nelle sue operazioni nella Comunità. Inoltre, la Commissione ritiene che i risultati delle ispezioni a terra (6) eseguite sull'aeromobile del tipo AN-26 dopo le consultazioni tenutesi con il vettore e le sue autorità e dopo che il vettore ha iniziato ad effettuare azioni correttive sotto il controllo delle sue autorità, indicano che tali azioni correttive non offrono una adeguata soluzione delle carenze comprovate in materia di sicurezza su questo tipo di aeromobile o su qualsiasi altro tipo di aeromobile operato da questo vettore nella Comunità.
(18) Il vettore ha presentato, il 1o aprile 2008, una documentazione contenente un piano di azione correttivo riveduto, che tiene conto delle modifiche richieste dalle autorità competenti dell'Ucraina in seguito ad un audit effettuato sulla compagnia. Il vettore ha inoltre avuto la possibilità di presentare alla Commissione e al
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