Commission Regulation (EC) No 897/2009 of 25 September 2009 amending Regulations (EC) No 1447/2006, (EC) No 186/2007, (EC) No 188/2007 and (EC) No 209/2008 as regards the terms of the authorisation of the feed additive Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 (Text with EEA relevance)

Published date29 September 2009
Subject MatterAnimal feedingstuffs,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 256, 29 September 2009
L_2009256IT.01000801.xml
29.9.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 256/8

REGOLAMENTO (CE) N. 897/2009 DELLA COMMISSIONE

del 25 settembre 2009

che modifica i regolamenti (CE) n. 1447/2006, (CE) n. 186/2007, (CE) n. 188/2007 e (CE) n. 209/2008 in merito ai termini dell'autorizzazione dell'additivo per mangimi Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) L'additivo Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47), con denominazione commerciale Biosaf (di seguito «Biosaf») appartenente alla categoria degli additivi zootecnici, è stato autorizzato per dieci anni a determinate condizioni in conformità del regolamento (CE) n. 1831/2003, per agnelli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1447/2006 della Commissione (2), per cavalli dal regolamento (CE) n. 186/2007 della Commissione (3), per capre e pecore da latte dal regolamento (CE) n. 188/2007 della Commissione (4) e per suini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 209/2008 della Commissione (5). Tale additivo è stato notificato come prodotto esistente in conformità dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Poiché tutte le informazioni richieste a norma di tale disposizione sono state presentate, l'additivo è stato inserito nel registro comunitario degli additivi per mangimi.
(2) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 contempla la possibilità di modificare l'autorizzazione di un additivo in seguito ad una richiesta da parte del titolare dell'autorizzazione e ad un parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare. LFA Lesaffre Feed Additives, titolare dell'autorizzazione per il Biosaf, ha inviato una domanda per modificare la denominazione commerciale dell'additivo da «Biosaf» a «Actisaf».
(3) La modifica proposta dei termini dell'autorizzazione è di natura puramente amministrativa e non comporta una nuova valutazione dell'additivo in questione. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare è stata informata della domanda.
(4) Per consentire al richiedente di sfruttare i suoi diritti di commercializzazione con la denominazione commerciale Actisaf è necessario
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