Commission Regulation (EC) No 86/2008 of 30 January 2008 amending Regulation (EC) No 318/2007 laying down animal health conditions for imports of certain birds into the Community and the quarantine conditions thereof (Text with EEA relevance )

Published date31 January 2008
Subject MatterVeterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 27, 31 January 2008
L_2008027IT.01000801.xml
31.1.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 27/8

REGOLAMENTO (CE) N. 86/2008 DELLA COMMISSIONE

del 30 gennaio 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 318/2007 della Commissione che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, secondo comma, e l'articolo 10, paragrafo 4, primo comma,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (2), in particolare l'articolo 18, paragrafo 1, quarto trattino,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 318/2007 della Commissione (3) stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili diversi dal pollame e le condizioni di quarantena applicabili a detti volatili dopo l'importazione.
(2) L'allegato V del regolamento (CE) n. 318/2007 stabilisce un elenco di impianti e stazioni di quarantena riconosciuti dalle autorità competenti degli Stati membri per l'importazione di determinati volatili diversi dal pollame.
(3) La Repubblica ceca, la Germania e la Spagna hanno riesaminato i rispettivi impianti e stazioni di quarantena riconosciuti ed hanno trasmesso alla Commissione un elenco aggiornato di tali impianti e stazioni. Occorre pertanto modificare di conseguenza l'elenco di impianti e stazioni di quarantena riconosciuti di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 318/2007.
(4) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 318/2007.
(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato V del regolamento (CE) n. 318/2007 è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2008.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).

(2) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2007/265/CE della Commissione (GU L 114 dell'1.5.2007, pag. 17).

(3) GU L 84 del 24.3.2007, pag. 7. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1278/2007 (GU L 284 del 30.10.2007, pag. 20).


ALLEGATO

«ALLEGATO V

Elenco degli impianti e delle stazioni riconosciuti di cui all'articolo 6, paragrafo 1

Codice ISO del paese Denominazione del paese Numero di riconoscimento dell'impianto o della stazione di quarantena
AT AUSTRIA AT OP Q1
AT AUSTRIA AT-KO-Q1
AT AUSTRIA AT-3-ME-Q1
AT AUSTRIA AT-4-KI-Q1
AT AUSTRIA AT 4 WL Q 1
AT AUSTRIA AT-4-VB-Q1
AT AUSTRIA AT 6 10 Q 1
AT AUSTRIA AT 6 04 Q 1
BE BELGIO BE VQ 1003
BE BELGIO BE VQ 1010
BE BELGIO BE VQ 1011
BE BELGIO BE VQ 1012
BE BELGIO BE VQ 1013
BE BELGIO BE VQ 1016
BE BELGIO BE VQ 1017
BE BELGIO BE VQ 3001
BE BELGIO BE VQ 3008
BE BELGIO BE VQ 3014
BE BELGIO BE VQ 3015
BE BELGIO BE VQ 4009
BE BELGIO BE VQ 4017
BE BELGIO BE VQ 7015
CY CIPRO CB 0011
CY CIPRO CB 0012
CY CIPRO CB 0061
CY CIPRO CB 0013
CY CIPRO CB 0031
CZ REPUBBLICA CECA 21750016
CZ REPUBBLICA CECA 21750027
CZ REPUBBLICA CECA 61750009
DE GERMANIA BB-1
DE GERMANIA BW-1
DE GERMANIA BY-1
DE GERMANIA BY-2
DE GERMANIA BY-3
DE GERMANIA BY-4
DE GERMANIA HE-1
DE GERMANIA HE-2
DE GERMANIA NI-1
DE GERMANIA NI-2
DE GERMANIA NI-3
DE GERMANIA NW-1
DE GERMANIA NW-2
DE GERMANIA
...

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