Commission Regulation (EC) No 994/2008 of 8 October 2008 for a standardised and secured system of registries pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council and Decision No 280/2004/EC of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)

Published date11 October 2008
Subject MatterEnvironment,External relations
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 271, 11 October 2008
L_2008271IT.01000301.xml
11.10.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 271/3

REGOLAMENTO (CE) N. 994/2008 DELLA COMMISSIONE

dell'8 ottobre 2008

relativo a un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 19, paragrafo 3,

vista la decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1) Per evitare irregolarità nel rilascio, nel trasferimento e nella cancellazione delle quote di emissioni e assicurare la compatibilità delle operazioni con gli obblighi derivanti dalla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (United Nations Framework Convention on Climate Change — «UNFCCC») e dal protocollo di Kyoto, è necessario un sistema comunitario integrato di registri, composto dai registri istituiti dalla Comunità e dagli Stati membri a norma dell'articolo 6 della decisione n. 280/2004/CE, che comprendono i registri istituiti a norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/87/CE e il catalogo indipendente comunitario delle operazioni (Community Independent Transaction Log — «CITL») istituito a norma dell'articolo 20 della citata direttiva.
(2) In conformità della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (3) e della decisione 13/CMP.1 della conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC che funge da riunione delle Parti del protocollo di Kyoto (di seguito «decisione 13/CMP.1»), occorre pubblicare periodicamente rapporti specifici destinati ad assicurare l'accesso del pubblico alle informazioni contenute nel sistema integrato dei registri, nel rispetto di alcuni requisiti in materia di riservatezza.
(3) Occorre rispettare, ove applicabile alle informazioni detenute e trattate in conformità del presente regolamento, la normativa comunitaria sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, e in particolare la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (4), la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (5) e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (6).
(4) Ciascun registro deve contenere almeno un conto di deposito della Parte, un conto dei ritiri e i conti delle cancellazioni e delle sostituzioni previsti dalla decisione 13/CMP.1 e ciascun registro istituito a norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/87/CE deve contenere i conti nazionali e i conti di deposito dei gestori e di altre persone necessari per dare attuazione alle disposizioni della direttiva in questione. Ciascuno dei suddetti conti deve essere creato secondo procedure standardizzate, al fine di assicurare l'integrità del sistema dei registri e l'accesso del pubblico alle informazioni contenute nel sistema.
(5) Ai fini dell'istituzione e della gestione dei registri e del CITL, l'articolo 6 della decisione n. 280/2004/CE impone alla Comunità e ai suoi Stati membri di applicare le specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati tra i sistemi di registri nell'ambito del protocollo di Kyoto, adottate con decisione 12/CMP.1 della conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC che funge da riunione delle Parti del protocollo di Kyoto (di seguito «decisione 12/CMP.1»). L'applicazione e l'elaborazione di tali specifiche in relazione al sistema comunitario integrato dei registri consente l'integrazione dei registri istituiti a norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/87/CE nei registri istituiti a norma dell'articolo 6 della decisione n. 280/2004/CE.
(6) Il CITL deve effettuare controlli automatici su tutte le procedure del sistema comunitario dei registri riguardanti le quote di emissioni, le emissioni verificate, i conti e le unità di Kyoto, mentre il catalogo internazionale delle operazioni dell'UNFCCC (di seguito «ITL») deve effettuare controlli automatici sulle procedure relative alle unità di Kyoto, onde verificare che non siano viziate da irregolarità. Le procedure che non superano i controlli sono interrotte, in modo da assicurare che le operazioni effettuate nel sistema comunitario dei registri soddisfino i requisiti stabiliti dalla direttiva 2003/87/CE e i requisiti elaborati in conformità della convenzione UNFCCC e del protocollo di Kyoto.
(7) Tutte le operazioni del sistema comunitario dei registri devono essere eseguite secondo procedure standardizzate e, se necessario, secondo un calendario armonizzato, al fine di assicurare il rispetto dei requisiti stabiliti dalla direttiva 2003/87/CE e dei requisiti elaborati in conformità della convenzione UNFCCC e del protocollo di Kyoto, e di proteggere l'integrità del sistema.
(8) Per garantire la sicurezza delle informazioni contenute nel sistema comunitario integrato dei registri occorre applicare requisiti adeguati e armonizzati in materia di autenticazione e diritti di accesso.
(9) L'amministratore centrale e l'amministratore di ciascun registro devono provvedere affinché le interruzioni del funzionamento del sistema comunitario integrato dei registri siano limitate al minimo, e a tal fine devono adottare tutte le misure ragionevoli per assicurare la disponibilità dei registri e del CITL e prevedere sistemi e procedure efficaci per la protezione di tutti i dati.
(10) Tutti i dati contenuti nel sistema comunitario dei registri riguardanti le procedure, i gestori degli impianti e le persone devono essere conservati nel rispetto delle norme in materia di registrazione dei dati definite nelle specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati tra i sistemi di registri nell'ambito del protocollo di Kyoto, elaborate in conformità della decisione 12/CMP.1.
(11) È opportuno che la Comunità provveda a garantire che tutti i registri degli Stati membri, il CITL e il catalogo internazionale delle operazioni dell'UNFCCC siano collegati tra loro entro il 1o dicembre 2008.
(12) Ciascun registro deve rilasciare unità di quantità assegnate (di seguito «AAU») a norma della decisione 13/CMP.1 e rilasciare quote come previsto dall'articolo 11 della direttiva 2003/87/CE. È opportuno che i registri conservino una riserva di AAU pari al quantitativo di quote che rilasciano onde garantire che a qualsiasi operazione riguardante le quote faccia seguito un corrispondente trasferimento di AAU attraverso un meccanismo annuo di compensazione (clearing). Le operazioni riguardanti le quote che avvengono tra due registri devono essere effettuate attraverso un collegamento con il CITL, mentre le operazioni riguardanti le unità di Kyoto devono essere effettuate tramite un collegamento con il CITL e l'ITL. Occorre adottare provvedimenti per garantire che gli Stati membri che non sono in grado di rilasciare AAU a norma del protocollo di Kyoto in quanto non hanno vincoli di riduzione delle emissioni possano continuare a partecipare alla pari al sistema comunitario di scambio delle quote di emissione. Tale situazione non sarebbe consentita nel periodo 2008-2012 perché, a differenza di tutti gli altri Stati membri, questi non sarebbero in grado di rilasciare quote connesse alle AAU riconosciute a norma del protocollo di Kyoto. Tale partecipazione in condizioni di parità dovrebbe essere consentita grazie a un meccanismo specifico da introdurre nel registro comunitario.
(13) Il presente regolamento rispecchia il fatto che le specifiche funzionali e tecniche attualmente in vigore relative alle norme per lo scambio dei dati tra i sistemi di registri nell'ambito del protocollo di Kyoto elaborate dal segretariato dell'UNFCCC non prevedono ancora modalità per consentire ai registri di collegarsi al catalogo internazionale delle operazioni attraverso il CITL. Se tali modalità fossero previste la Comunità potrebbe istituire molto più facilmente l'infrastruttura di registri richiesta; in particolare, non sarebbero necessari due collegamenti tra i registri e il CITL. Pertanto, se, sulla base della richiesta presentata a tal fine dalla Commissione nel 2007, le suddette modalità fossero inserite e disciplinate adeguatamente dal segretariato dell'UNFCCC nell'ambito delle specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati entro sei mesi dalla data del collegamento all'ITL, la Commissione potrebbe proporre rapidamente una modifica del regolamento per semplificare l'infrastruttura del sistema di registri prima che gli Stati membri e la Commissione debbano
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