Commission Regulation (EC) No 1162/2001 of 14 June 2001 establishing measures for the recovery of the stock of hake in ICES sub-areas III, IV, V, VI and VII and ICES divisions VIII a, b, d, e and associated conditions for the control of activities of fishing vessels

Published date15 June 2001
Subject MatterFisheries policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 159, 15 June 2001
EUR-Lex - 32001R1162 - IT

Regolamento (CE) n. 1162/2001 della Commissione, del 14 giugno 2001, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di naselli nelle sottozone CIEM III, IV, V, VI e VII, e nelle divisioni CIEM VIII a, b, d, e, e le condizioni ad esse associate per il controllo delle attività di pesca

Gazzetta ufficiale n. L 159 del 15/06/2001 pag. 0004 - 0009


Regolamento (CE) n. 1162/2001 della Commissione

del 14 giugno 2001

che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di naselli nelle sottozone CIEM III, IV, V, VI e VII, e nelle divisioni CIEM VIII a, b, d, e, e le condizioni ad esse associate per il controllo delle attività di pesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1181/98(2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Nel novembre 2000, il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare ha segnalato che lo stock di naselli nelle sottozone CIEM III, IV, V, VI e VII, e nelle divisioni CIEM VIII a, b, d, e, era gravemente minacciato.

(2) La maggior parte di questo stock vive nelle sottozone CIEM V, VI, e VII, e nelle divisioni CIEM VIII a, b, d, e.

(3) Nella riunione del Consiglio del 14 e 15 dicembre 2000, la Commissione ed il Consiglio hanno rilevato l'urgente necessità di stabilire un piano di ricostituzione dello stock in questione.

(4) Nell'immediato occorre ridurre le catture di novellame di nasello:

- imponendo un aumento generale della dimensione delle maglie delle reti trainate utilizzate per la cattura del nasello, e derogando quindi alle disposizioni relative alle dimensioni delle maglie degli attrezzi trainati stabilite negli allegati I e II del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 973/2000(4),

- delimitando delle zone geografiche in cui il novellame di nasello è molto abbondante e stabilendo che in tale zone è consentita la pesca con attrezzi trainati solo se le reti utilizzate hanno maglie di grandi dimensioni, e

- definendo condizioni supplementari che consentano di ridurre le catture di novellame di nasello effettuate con sfogliare.

(5) Per avere informazioni sulle catture di novellame di nasello effettuate da navi che pescano nasello e da altri navi che pescano scampi, a bordo delle navi suddette dovranno essere imbarcati degli osservatori, secondo modalità connesse al livello di attività di pesca di ciascuno Stato membro che opera nelle zone corrispondenti.

(6) Per garantire l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento occorrono misure di controllo aggiuntive a complemento di quelle previste dal regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98 del Consiglio(6), nonché programmi di controllo specifici, definiti conformemente al disposto dell'articolo 34 quater del regolamento suddetto.

(7) Ulteriori misure di conservazione per quanto riguarda la pesca dello scampo (Nephrops), che determina significative catture accessorie di nasello, potranno essere proposte alla luce sia delle recenti informazioni scientifiche fornite dall'ICES sia dei risultati delle prove di attrezzi da pesca più selettivi che sono attualmente in fase di realizzazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento si applica ai pescherecci che operano nelle sottozone CIEM V e VI e nelle divisioni CIEM VII b, c, f, g, h, j, k, e CIEM VIII a, b, d, e.

Articolo 2

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 4, e dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 850/98, le catture di nasello (Merluccius merluccius) detenute a bordo di un peschereccio su cui si trovano attrezzi trainati aventi una dimensione di maglia compresa tra 55 e 99 mm non possono costituire più del 20 % in peso delle catture totali di organismi marini detenute a bordo.

2. Le condizioni del paragrafo 1 non si applicano ai pescherecci di lunghezza fuori tutto...

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