Commission Regulation (EC) No 12/97 of 18 December 1996 amending Regulation (EEC) No 2454/93 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 2913/92 establishing the Community Customs Code

Published date13 January 1997
Subject MatterInternal market - Principles,Common customs tariff,Customs Union
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 9, 13 January 1997
EUR-Lex - 31997R0012 - IT

Regolamento (CE) n. 12/97 della Commissione del 18 dicembre 1996 recante modificazione del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario

Gazzetta ufficiale n. L 009 del 13/01/1997 pag. 0001 - 0177


REGOLAMENTO (CE) N. 12/97 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 1996 recante modificazione del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (1), modificato dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 249,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2153/96 del Consiglio (3), fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92;

considerando che alla data del 22 dicembre 1994, il Consiglio ha adottato la decisione 94/800/CE (4), relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per quanto riguarda le materie relative alle sue competenze, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994); che, in applicazione dell'allegato 1 A di tale decisione che riprende l'Accordo sulle regole di origine, la Comunità ha assunto l'obbligo di introdurre un sistema di informazioni vincolanti in materia di origine;

considerando che occorre migliorare, nel rispetto delle specificità di ciascun sistema di regole d'origine, la coerenza fra tali sistemi per facilitarne la comprensione globale, in particolare per le regole d'origine autonome; che occorre tener conto dell'entrata in vigore della nomenclatura combinata adottata a seguito della revisione del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci nonché dell'entrata in vigore del certificato di origine Forma A modificato dalla CNUCED;

considerando che deve essere chiaramente stabilito quali siano i documenti da allegare alla dichiarazione di vincolo a un regime doganale economico, al fine di ridurre le formalità connesse all'applicazione di queste procedure;

considerando che è opportuno determinare i dati minimi che devono figurare sulla quietanza rilasciata al pagamento dei dazi previa dichiarazione verbale, onde agevolare l'accertamento dell'avvenuto espletamento delle formalità doganali per le merci in questione;

considerando che il regolamento (CE) n. 482/96 della Commissione (5), che modifica il regolamento (CEE) n. 2454/93, ha introdotto nel regime del transito comunitario una maggiore flessibilità in materia di prove alternative che consentono lo scarico delle operazioni di transito comunitario in caso di non restituzione dell'esemplare n. 5 del documento amministrativo unico; che è opportuno prevedere la stessa flessibilità in materia di prove alternative in caso di non restituzione dell'esemplare di rinvio del carnet TIR o del carnet ATA;

considerando che il regolamento (CE) n. 482/96 ha altresì previsto l'imposizione di percorsi obbligatori nel quadro del regime del transito comunitario in particolare per quanto riguarda la circolazione delle merci per le quali è stata sospesa la garanzia globale; che è inoltre opportuno prevedere identiche misure di controllo per le stesse merci nel quadro del regime TIR;

considerando che occorre prevedere la possibilità di concedere il rimborso dei dazi all'importazione per l'esportazione delle merci tali e quali vincolate al regime del perfezionamento attivo, sistema del rimborso;

considerando che, in applicazione degli articoli 871 e 905 del regolamento (CEE) n. 2454/93, la Commissione deve decidere, sulla base delle pratiche trasmesse dagli Stati membri, da un lato, in merito a situazioni che possono consentire di non procedere alla contabilizzazione dei dazi all'importazione o all'esportazione e, dall'altro, su domande di rimborso o di sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione;

considerando che occorre assicurarsi che sia stato effettivamente garantito alle persone interessate da una decisione relativa alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all'importazione o all'esportazione, e a coloro che richiedono un rimborso o uno sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione, dall'altro, il diritto di essere ascoltati;

considerando che è necessario, per evitare un'azione di ripetizione nei casi in cui sia probabile che un rimborso dovrà essere accordato in un secondo tempo, prevedere la sospensione dell'obbligo del debitore di pagare i dazi in questi casi, conformemente, in particolare, all'articolo 222, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2913/92;

considerando che l'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2913/92 fissa le condizioni relative alla determinazione dell'origine delle merci; che numerosi componenti possono essere originari di più paesi; che essi possono essere preassemblati in un paese diverso da quello dove ha luogo l'assemblaggio finale dei dischi magnetici non registrati; che l'assemblaggio di dischi a partire da elementi preassemblati non può essere considerato come conferente l'origine; che in tali condizioni e allo scopo di garantire una interpretazione e una applicazione uniforme dell'articolo 24 anzidetto occorre modificare l'allegato 11 del regolamento (CEE) n. 2454/93;

considerando che le decisioni n. 4/92 del comitato di cooperazione CEE-San Marino, del 22 dicembre 1992 (6), e n. 1/96 del comitato misto CE-Andorra, del 1° luglio 1996 (7) consentono l'uso del transito comunitario fra, da un lato, la Comunità e, dall'altro, Andorra e San Marino; che pertanto è opportuno completare l'elenco dei codici utilizzati nei riquadri 51, 52 e 53 del documento amministrativo unico (DAU);

considerando che per ragioni di ordine economico pare opportuno completare l'elenco dell'allegato 87;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è così modificato:

1) Il titolo II della parte I è sostituito dal seguente:

«TITOLO II

INFORMAZIONI VINCOLANTI

CAPITOLO 1

Definizioni

Articolo 5

Ai sensi del presente titolo, si intende per:

1) informazione vincolante:

un'informazione tariffaria o un'informazione in materia d'origine che impegna le amministrazioni di tutti gli Stati membri della Comunità, quando siano soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 6 e 7;

2) richiedente:

- in materia tariffaria: qualsiasi persona che abbia presentato all'autorità doganale una richiesta di informazione tariffaria vincolante;

- in materia d'origine: qualsiasi persona che abbia motivi validi e che abbia presentato all'autorità doganale una richiesta di informazione vincolante in materia d'origine;

3) titolare:

la persona a nome della quale l'informazione vincolante viene fornita.

CAPITOLO 2

Procedura per l'ottenimento delle informazioni vincolanti - Notifica al richiedente e trasmissione alla Commissione

Articolo 6

1. La richiesta di informazione vincolante dev'essere formulata per iscritto e presentata all'autorità doganale competente dello Stato membro o degli Stati membri in cui detta informazione deve essere utilizzata, oppure all'autorità doganale competente dello Stato membro in cui è stabilito il richiedente.

2. La richiesta d'informazione tariffaria vincolante può riguardare un solo tipo di merci; la domanda d'informazione vincolante in materia d'origine può riguardare un solo tipo di merci e di circostanze atte all'acquisizione dell'origine.

3. A) La richiesta di informazione tariffaria vincolante deve contenere, in particolare, i seguenti elementi d'informazione:

a) nome e indirizzo del titolare;

b) nome e indirizzo del richiedente nel caso in cui questi non sia il titolare;

c) nomenclatura doganale nella quale dev'essere effettuata la classificazione. Qualora il richiedente desideri ottenere la classificazione di una merce in una delle nomenclature di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettera b) e paragrafo 6, lettera b) del codice, la nomenclatura in questione dev'essere menzionata espressamente nella sua domanda d'informazione tariffaria vincolante;

d) descrizione dettagliata della merce che ne permetta l'identificazione e determinazione della sua classificazione nella nomenclatura doganale;

e) composizione della merce e metodi di analisi eventualmente utilizzati per la sua determinazione, qualora siano determinanti per la sua classificazione;

f) eventuale fornitura sotto forma di allegati di campioni, fotografie, schemi, cataloghi o altra documentazione per consentire all'autorità doganale di determinare la corretta classificazione della merce nella nomenclatura doganale;

g) classificazione prevista;

h) disponibilità a fornire, su richiesta dell'autorità doganale, una traduzione della documentazione eventualmente acclusa, nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro interessato;

i) indicazione degli elementi d'informazione da considerare "riservati"

j) indicazione da parte del richiedente se, per quanto gli risulta, è stata già chiesta o fornita nella Comunità un'informazione tariffaria vincolante per una merce identica o simile;

k) accettazione che le informazioni fornite siano inserite in una banca dati della Commissione; tuttavia, oltre al disposto dell'articolo 15 del codice, si applicano le disposizioni in materia di protezione delle informazioni in vigore negli Stati membri.

B) La richiesta d'informazione vincolante in materia d'origine deve contenere in particolare i seguenti elementi d'informazione:

a) nome e indirizzo del titolare;

b) nome e indirizzo del richiedente nel caso in cui questi non sia il...

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