Commission Regulation (EC) No 1883/2006 of 19 December 2006 laying down methods of sampling and analysis for the official control of levels of dioxins and dioxin-like PCBs in certain foodstuffs (Text with EEA relevance)

Published date01 December 2007
Subject MatterFoodstuffs,Consumer protection
L_2006364IT.01003201.xml
20.12.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 364/32

REGOLAMENTO (CE) N. 1883/2006 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2006

che stabilisce i metodi di campionamento e d’analisi per il controllo ufficiale dei livelli di diossine e di PCB diossina-simili in alcuni prodotti alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (2) stabilisce i tenori massimi per le diossine e per i furani e per la somma di diossine, furani e PCB diossina-simili in alcuni prodotti alimentari.
(2) La direttiva 2002/69/CE della Commissione, del 30 luglio 2002, che stabilisce i metodi di campionamento e d’analisi per il controllo ufficiale di diossine e la determinazione di PCB diossina-simili nei prodotti alimentari (3) stabilisce disposizioni specifiche relative ai metodi di campionamento e di analisi da applicare ai fini del controllo ufficiale.
(3) Per applicare i nuovi livelli massimi per la somma di diossine, furani e PCB diossina-simili è necessario modificare la direttiva 2002/69/CE. A fini di chiarezza, è opportuno sostituire la direttiva 2002/69/CE con il presente regolamento.
(4) Le disposizioni stabilite nel presente regolamento si riferiscono unicamente al prelievo di campioni e all’analisi di diossine e PCB diossina-simili ai fini dell’attuazione del regolamento (CE) n. 1881/2006 e non pregiudicano la strategia di campionamento, i livelli e la frequenza dei prelievi quali indicati negli allegati III e IV della direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (4). Esse non pregiudicano peraltro i criteri per il prelievo mirato di campioni prescritto dalla decisione 98/179/CE della Commissione, del 23 febbraio 1998, recante modalità d’applicazione per il prelievo ufficiale di campioni al fine della sorveglianza su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei prodotti di origine animale (5).
(5) Sarebbe opportuno impiegare un metodo di screening ad alto rendimento, di comprovata validità e ampiamente accettato per selezionare i campioni che presentano livelli significativi di diossine e di PCB diossina-simili, livelli che occorre poi determinare tramite un metodo di conferma. Occorre pertanto stabilire criteri severi per il metodo di conferma e criteri minimi per il metodo di screening.
(6) Per il campionamento di pesci di grandi dimensioni, è necessario specificare le modalità di campionamento al fine di garantire un’impostazione armonizzata in tutta la Comunità.
(7) Nei pesci della stessa specie e originari della medesima regione, il livello di diossine e di PCB diossina-simili può variare in funzione delle dimensioni o dell’età dei pesci. Inoltre, il livello di diossine e di PCB diossina-simili non risulta necessariamente identico in tutte le parti del pesce. Per il campionamento dei pesci, è pertanto necessario specificare le modalità di campionamento e di preparazione dei campioni al fine di garantire un’impostazione armonizzata in tutta la Comunità.
(8) È estremamente importante che i risultati analitici siano riferiti e interpretati in modo uniforme per assicurare un’attuazione armonizzata in tutta la Comunità.
(9) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I campioni destinati al controllo ufficiale dei livelli di diossine, furani e PCB diossina-simili nei prodotti alimentari di cui alla sezione 5 dell’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 devono essere prelevati secondo le modalità descritte nell’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

I campioni destinati al controllo ufficiale dei livelli di diossine, furani e PCB diossina-simili nei prodotti alimentari di cui alla sezione 5 dell’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 devono essere preparati ed analizzati secondo le modalità descritte nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

La direttiva 2002/69/CE è abrogata. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o marzo 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1) GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 776/2006 della Commissione (GU L 136 del 24.5.2006, pag. 3).

(2) Cfr. pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale.

(3) GU L 209 del 6.8.2002, pag. 5. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/44/CE (GU L 113 del 20.4.2004, pag. 17).

(4) GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1).

(5) GU L 65 del 5.3.1998, pag. 31. Decisione modificata dall’atto di adesione del 2003.


ALLEGATO I

METODI DI CAMPIONAMENTO PER IL CONTROLLO UFFICIALE DEI LIVELLI DI DIOSSINE (PCDD/PCDF) E DI PCB DIOSSINA-SIMILI IN ALCUNI PRODOTTI ALIMENTARI

1. CAMPO D’APPLICAZIONE

I campioni destinati al controllo ufficiale dei livelli di diossine (PCDD/PCDF) e di PCB diossina-simili nei prodotti alimentari sono prelevati secondo le modalità indicate nel presente allegato. I campioni globali così ottenuti sono considerati rappresentativi delle partite o sottopartite da cui sono prelevati. Il rispetto dei livelli massimi stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006, che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari, viene stabilito in base ai livelli determinati nei campioni di laboratorio.

2. DEFINIZIONI

Partita: quantità identificabile di prodotto alimentare, consegnato in una sola volta e per il quale è accertata dall’addetto al controllo ufficiale la presenza di caratteristiche comuni, quali l’origine, la varietà, il tipo d’imballaggio, il confezionatore, lo speditore o la marcatura. Nel caso del pesce e dei prodotti della pesca, devono essere comparabili anche le dimensioni. Qualora le dimensioni e/o il peso del pesce non siano comparabili all’interno di una stessa consegna, quest’ultima può ancora essere considerata una partita, ma è necessario applicare modalità di campionamento specifiche.

Sottopartita: porzione di una partita di grandi dimensioni designata per essere sottoposta a campionamento secondo le modalità stabilite. Ogni sottopartita deve essere fisicamente separata e identificabile.
Campione elementare: quantitativo di materiale prelevato in un solo punto della partita o della sottopartita.
Campione globale: campione ottenuto riunendo tutti i campioni elementari prelevati dalla partita o dalla sottopartita.
Campione di laboratorio: parte/quantità rappresentativa del campione globale destinata al laboratorio.

3. DISPOSIZIONI GENERALI

3.1. Personale

Il prelievo deve essere effettuato da personale qualificato, secondo le norme vigenti nello Stato membro.

3.2. Prodotto da campionare

Ciascuna partita o sottopartita da analizzare è oggetto di campionamento separato.

3.3. Precauzioni da prendere

Durante il campionamento e la preparazione dei campioni, occorre prendere precauzioni per evitare qualsiasi alterazione che possa modificare il tenore di diossine e di PCB diossina-simili, compromettendo le analisi o la rappresentatività dei campioni globali.

3.4. Campioni elementari

I campioni elementari devono essere prelevati per quanto possibile in vari punti distribuiti nell’insieme della partita o della sottopartita. Qualsiasi deroga a tale norma va segnalata nel verbale di cui al punto 3.8 del presente allegato.

3.5. Preparazione del campione globale

Il campione globale viene ottenuto mescolando i campioni elementari. È di almeno 1 kg, a meno che ciò sia poco pratico, ad esempio, nel caso di campionamento di una singola confezione.

3.6. Campioni replicati

I campioni replicati in esecuzione di provvedimenti amministrativi o giudiziari, a fini commerciali o per procedure arbitrali sono prelevati dal campione globale omogeneizzato, a condizione che tale procedura sia conforme alla legislazione vigente nello Stato membro in materia di diritti degli operatori del settore alimentare. Le dimensioni dei campioni di laboratorio devono essere tali da consentire almeno lo svolgimento di analisi duplici.

3.7. Confezionamento e invio dei campioni

Ciascun campione va collocato in un recipiente pulito, di materiale inerte, che lo protegga adeguatamente contro qualsiasi fattore di contaminazione, dalla perdita di analiti per assorbimento nella parete interna del recipiente e dai danni che potrebbero essere causati dal trasporto. Sono prese tutte le precauzioni...

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