Commission Regulation (EC) No 2376/94 of 27 September 1994 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of colour television receivers originating in Malaysia, the people's Republic of China, the Republic of Korea, Singapore and Thailand

Published date01 October 1994
Subject MatterDumping,Commercial policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 255, 1 October 1994
EUR-Lex - 31994R2376 - IT

REGOLAMENTO (CE) N. 2376/94 DELLA COMMISSIONE del 27 settembre 1994 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione, a colori, originari della Malaysia, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea, di Singapore e della Tailandia

Gazzetta ufficiale n. L 255 del 01/10/1994 pag. 0050 - 0069
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 33 pag. 0014
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 33 pag. 0014


REGOLAMENTO (CE) N. 2376/94 DELLA COMMISSIONE del 27 settembre 1994 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione, a colori, originari della Malaysia, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea, di Singapore e della Tailandia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 522/94 (2) e in particolare l'articolo 11,

sentito il Comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO (1) Nel novembre 1992, la Commissione ha annunciato, con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (3), l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di apparecchi riceventi per la televisione, a colori, originari della Malaysia, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea, di Singapore, della Thailandia e della Turchia ed ha aperto un'inchiesta.

Il procedimento è stato avviato in base ad una denuncia presentata dalla Society for Coherent Anti-dumping Norms (SCAN), a nome dei produttori che assertivamente producono la maggior parte del prodotto in oggetto nella Comunità.

La denuncia conteneva elementi di prova in merito all'esistenza di pratiche di dumping su questi prodotti originari dei paesi sopra indicati o da essi esportati, e del conseguente notevole pregiudizio, che sono stati considerati sufficienti per giustificare l'avvio di un procedimento nei confronti della Malaysia, della Repubblica popolare cinese, della Corea, di Singapore, della Tailandia e della Turchia.

(2) La denuncia riguardava anche il Giappone e Hong Kong. Tuttavia, data l'evidente diminuzione e la scarsa rilevanza delle importazioni in oggetto, gli elementi di prova di pregiudizio notevole sono stati considerati, all'epoca, insufficienti per iniziare un procedimento nei confronti di questi due paesi.

(3) La Commissione ha informato ufficialmente i produttori, gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori e i denunzianti, ed ha offerto alle parti direttamente interessate la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.

(4) Le autorità thailandesi, turche e di Hong Kong, la maggior parte degli esportatori, alcuni importatori, tutti i produttori denunzianti ed alcuni produttori non denunzianti hanno comunicato le loro osservazioni per iscritto. Tutte le parti che ne hanno fatto richiesta hanno ottenuto audizioni.

(5) La Commissione ha inviato un questionario alle parti notoriamente interessate ed ha ricevuto informazioni dettagliate dai produttori comunitari denunzianti, da alcuni produttori dei paesi esportatori e da alcuni importatori nella Comunità. La Commissione ha ricevuto altresì alcune informazioni da cinque produttori comunitari che appoggiano la denuncia pur non essendo membri dello SCAN.

(6) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione preliminare del dumping e del conseguente pregiudizio, ed ha svolto inchieste in loco presso i seguenti stabilimenti:

a) Produttori comunitari denunzianti:

- Bang & Olufsen AS, Struer, Danimarca;

- Grundig AG, Fuerth, Germania, e le sue consociate in Francia, Italia e nel Regno Unito;

- Nokia GmbH, Pforzheim, Germania e le sue consociate in Francia, Italia e nel Regno Unito;

- Philips Consumer Electronics B.V., Eindhoven, Paesi Bassi, e i suoi stabilimenti e/o consociate in Belgio, Francia, Germania, Italia, Spagna e nel Regno Unito;

- Seleco SpA, Pordenone, Italia;

- Thomson CE, SA, Courbevoie, Francia, e i suoi stabilimenti e/o consociate in Francia, Germania, Italia e nel Regno Unito.

b) Produttori nei cinque paesi ad economia di mercato interessati:

Malaysia:

- Makonka Electronics SDN.BHD, Ehsan;

- Orion Electric SDN.BHD, Melaka;

- Technol Silver (M) SDN.BHD, Ehsan.

Repubblica di Corea:

- Daewoo Electronics Co. Ltd, Seul e Kumi;

- GoldStar Co. Ltd, Seul;

- Samsung Electronics Co. Ltd, Seul e Suwon City.

Singapore:

- Funai Electric (Singapore) Pte. Ltd;

- Hitachi Consumer Products (S.) Pte. Ltd;

- Philips Singapore Pte. Ltd;

- Sanyo Electronics (Singapore) Pte. Ltd;

- Thomson Television Singapore Pte. Ltd.

Tailandia:

- European-Thai Electronics Co. Ltd, Pathumthani;

- GoldStar Mitr Co. Ltd, Samutsakorn;

- Tatung (Thailandia) Co. Ltd, Bangkok;

- Teletech (Thailandia) Ltd, Chonburi;

- Thai Samsung Electronics Co. Ltd, Chonburi;

- Thomson Television (Tailandia) Co. Ltd, Pathumthani;

- World Electric (Tailandia) Ltd, Chonburi.

Turchia:

- Bekoteknik Sanayi AS, Istanbul;

- Cihan Electronik Sanayi AS, Istanbul;

- Izmir Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS, Smirne;

- Profilo Telra Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS, Istanbul;

- Vestel Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS, Istanbul e Smirne.

c) Esportatori a Hong Kong di televisori a colori cinesi:

- Cony Electronic Products Ltd;

- Great Wall Electronic International Ltd;

- Hanwah Electronics Ltd;

- Kong Wah Electronic Enterprise Ltd e Kong Wah Video Co. Ltd;

- Luks (HK) Industrial Company Ltd;

- Sanyo Electric (HK) Ltd.

d) Importatori collegati nella Comunità:

- Daewoo Electronics SA, Roissy, Francia;

- GoldStar Deutschland GmbH, Willich, Germania;

- GoldStar UK, Slough, Regno Unito;

- Hitachi Sales (Hellas) SA, Atene, Grecia;

- Nordmende GmbH, Brema, Germania;

- Philips Consumer Electronics GmbH, Amburgo, Germania;

- Philips Consumer Electronics SpA, Milano, Italia;

- Philips Consumer Electronics, Ltd, Croydon, Regno Unito;

- Philips Electronique Grand Public SA, Parigi, Francia;

- Samsung Electronics U.K., Ltd, Londra, Regno Unito;

- Samsung Electronics France SA, Roissy, Francia;

- Samsung Electronics SpA Italia, Milano, Italia;

- Samsung Electronics GmbH, Francoforte sul Meno, Germania;

- Samsung Electrónica Comercial Ibérica SA, Barcellona, Spagna;

- Sanyo Fischer Vertriebs GmbH, Monaco, Germania;

- Sanyo UK Sales Ltd, Watford, Regno Unito;

- Sanyo España SA, Barcellona, Spagna;

- Sanyo Italiana SpA, Italia;

- Tatung (UK) Ltd., Telford, Regno Unito;

- Telefunken Fernsehen und Rundfunk GmbH, Hannover, Germania;

- Thomson Consumer Electronics Marketing France SA, Courbevoie, Francia;

- Thomson Consumer Electronics Marketing Italia SpA, Trezzano sul Naviglio, Italia;

- Thomson Video Europe GmbH, Hannover, Germania.

e) Importatori comunitari indipendenti:

- ITS Electronics Handels GmbH, Siek, Germania.

f) Ufficio di collegamento di un esportatore:

- Daewoo U.K., Ltd, Londra, Regno Unito.

(7) L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguardava il periodo dal 1o luglio 1991 al 30 giugno 1992 (« periodo di riferimento »).

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE i) Descrizione del prodotto in esame

(8) I prodotti oggetto della denuncia, per i quali è stato avviato il procedimento, sono apparecchi riceventi per la televisione, a colori, con tubo incorporato e con la diagonale dello schermo superiore a 15,5 cm. Poiché erano già in vigore misure antidumping relative ad apparecchi riceventi per la televisione a colori, con la diagonale dello schermo superiore a 15,5 cm ma non superiore a 42 cm (televisori a colori con schermo di piccole dimensioni) originari della Corea e della Repubblica popolare cinese [in virtù del regolamento (CEE) n. 1048/90 del Consiglio (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 2900/91 (5) e del regolamento (CEE) n. 2093/91 del Consiglio (6) rispettivamente], il campo di applicazione dell'inchiesta relativa ai due paesi suddetti è stato limitato ai televisori a colori con la diagonale dello schermo superiore a 42 cm. Nel corso del periodo di inchiesta, i prodotti in esame rientravano nei codici NC ex 8528 10 71 (ex significa che la diagonale dello schermo è superiore a 15,5 cm), 8528 10 73, 8528 10 75 e 8528 10 78.

(9) La nomenclatura combinata relativa ai televisori a colori è stata modificata con effetto dal 1o gennaio 1993. Questa modifica ha introdotto alcune distinzioni, relative sia al rapporto tra l'altezza e la larghezza dello schermo (che può essere convenzionale, cioè non superiore a 1.5, o superiore a questo rapporto e commercialmente nota come televisori a colori 16: 9), sia relativa alla definizione dell'immagine (convenzionale oppure migliorata, come nel caso degli apparecchi D2MAC e dei televisori ad alta definizione - HDTV). Conseguentemente, a partire dal 1o gennaio 1993, i televisori a colori oggetto del procedimento rientravano nei codici NC ex 8528 10 52 (ex significa che la diagonale dello schermo è superiore a 15,5 cm), 8528 10 54, 8528 10 56, 8528 10 58, ex 8528 10 62 (ex significa che la diagonale dello schermo è superiore a 15,5 cm), 8528 10 66, 8528 10 72 e 8528 10 76.

(10) Il procedimento era stato avviato nei confronti di tutti televisori a colori con tubo incorporato; tuttavia, gli apparecchi D2MAC e HDTV, che ora rientrano in nuovi distinti Codici NC (rispettivamente 8528 10 72 e 8528 10 76), non hanno potuto essere esaminati, dal momento che questi prodotti...

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