Commission Regulation (EC) No 1098/2009 of 16 November 2009 amending Regulation (EC) No 2535/2001 laying down detailed rules for applying Council Regulation (EC) No 1255/1999 as regards the import arrangements for milk and milk products and opening tariff quotas

Published date17 November 2009
Subject MatterMilk products
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 301, 17 November 2009
L_2009301IT.01002301.xml
17.11.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 301/23

REGOLAMENTO (CE) N. 1098/2009 DELLA COMMISSIONE

del 16 novembre 2009

recante modifica del regolamento (CE) n. 2535/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l’apertura di contingenti tariffari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 144, paragrafo 1, e l’articolo 148, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) Nell’ambito delle concessioni tariffarie previste nella decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 25 febbraio 1998, relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli (2), la Comunità si è impegnata ad aprire un contingente d’importazione annuo a dazio zero di 2 300 tonnellate per i formaggi originari della Turchia di cui ai codici NC 0406 90 29, 0406 90 50, ex 0406 90 86, ex 0406 90 87 e ex 0406 90 88.
(2) Le modalità d’applicazione per la gestione di tale contingente tariffario d’importazione, di seguito il «contingente», sono attualmente stabilite dal regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione (3).
(3) La gestione dei contingenti tariffari secondo il metodo basato sull’ordine cronologico di presentazione delle domande, di cui all’articolo 144, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007, si è dimostrato positivo in altri settori agricoli. A fini di semplificazione amministrativa, è opportuno che d’ora innanzi questo metodo sia applicato per il contingente oggetto del presente regolamento. Tali modalità di gestione devono essere applicate conformemente agli articoli 308 bis e 308 ter e all’articolo 308 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (4).
(4) Date le peculiarità inerenti al passaggio da un metodo di gestione all’altro, è necessario che l’articolo 308 quater, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93 non si applichi nel periodo contingentale dal 1o gennaio al 31 dicembre 2010.
(5) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2535/2001.
(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2535/2001 è così modificato:

1) all’articolo 5, la lettera d) è soppressa;
2) all’articolo 19, la lettera c) è soppressa;
3) l’articolo 19 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 19 bis 1. Gli articoli 308 bis e 308 ter e l’articolo 308 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 si applicano ai contingenti indicati nell’allegato VII bis di cui:
a) al regolamento (CE) n. 312/2003 del Consiglio (5);
b) al regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio (6);
c) all’allegato IV, elenco 4, dell’accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione con la Repubblica sudafricana (7);
d) al protocollo n. 1, allegato I, della decisione n. 1/98 del
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