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17.11.2009 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 301/23 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1098/2009 DELLA COMMISSIONE
del 16 novembre 2009
recante modifica del regolamento (CE) n. 2535/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l’apertura di contingenti tariffari
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 144, paragrafo 1, e l’articolo 148, in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) | Nell’ambito delle concessioni tariffarie previste nella decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 25 febbraio 1998, relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli (2), la Comunità si è impegnata ad aprire un contingente d’importazione annuo a dazio zero di 2 300 tonnellate per i formaggi originari della Turchia di cui ai codici NC 0406 90 29, 0406 90 50, ex 0406 90 86, ex 0406 90 87 e ex 0406 90 88. |
(2) | Le modalità d’applicazione per la gestione di tale contingente tariffario d’importazione, di seguito il «contingente», sono attualmente stabilite dal regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione (3). |
(3) | La gestione dei contingenti tariffari secondo il metodo basato sull’ordine cronologico di presentazione delle domande, di cui all’articolo 144, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007, si è dimostrato positivo in altri settori agricoli. A fini di semplificazione amministrativa, è opportuno che d’ora innanzi questo metodo sia applicato per il contingente oggetto del presente regolamento. Tali modalità di gestione devono essere applicate conformemente agli articoli 308 bis e 308 ter e all’articolo 308 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (4). |
(4) | Date le peculiarità inerenti al passaggio da un metodo di gestione all’altro, è necessario che l’articolo 308 quater, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93 non si applichi nel periodo contingentale dal 1o gennaio al 31 dicembre 2010. |
(6) | Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 2535/2001 è così modificato:
1) | all’articolo 5, la lettera d) è soppressa; |
2) | all’articolo 19, la lettera c) è soppressa; |
3) | l’articolo 19 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 19 bis 1. Gli articoli 308 bis e 308 ter e l’articolo 308 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 si applicano ai contingenti indicati nell’allegato VII bis di cui:
c) | all’allegato IV, elenco 4, dell’accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione con la Repubblica sudafricana (7); |
d) | al protocollo n. 1, allegato I, della decisione n. 1/98 del |
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