Commission Regulation (EC) No 1193/2009 of 3 November 2009 correcting Regulations (EC) No 1762/2003, (EC) No 1775/2004, (EC) No 1686/2005, (EC) No 164/2007 and fixing the production levies in the sugar sector for marketing years 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006

Published date08 December 2009
Subject MatterSugar
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 321, 08 December 2009
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8.12.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 321/1

REGOLAMENTO (CE) N. 1193/2009 DELLA COMMISSIONE

del 3 novembre 2009

che rettifica i regolamenti (CE) n. 1762/2003, (CE) n. 1775/2004, (CE) n. 1686/2005 e (CE) n. 164/2007 e fissa gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero per le campagne di commercializzazione 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 8, primo trattino, e l’articolo 16, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) In conformità dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 314/2002 della Commissione, del 20 febbraio 2002, che stabilisce modalità d’applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero (2), i contributi alla produzione sono stati stabiliti nel seguente modo:
per la campagna di commercializzazione 2002-2003 dal regolamento (CE) n. 1762/2003 della Commissione (3),
per la campagna di commercializzazione 2003-2004 dal regolamento (CE) n. 1775/2004 della Commissione (4),
per la campagna di commercializzazione 2004-2005 dal regolamento (CE) n. 1686/2005 della Commissione (5) e
per la campagna di commercializzazione 2005-2006 dal regolamento (CE) n. 164/2007 della Commissione (6).
(2) L’8 maggio 2008 la Corte di giustizia delle Comunità europee ha pronunciato la sentenza relativa alle cause riunite C-5/06 e da C-23/06 a C-36/06, nella quale si afferma che occorre interpretare l’articolo 15, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1260/2001, nel senso che tutti i quantitativi di prodotti esportati considerati da detto articolo, a prescindere dalla circostanza che siano state effettivamente versate o meno restituzioni, devono essere presi in considerazione per stabilire la perdita media stimata per tonnellata di prodotto. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato invalidi i regolamenti della Commissione (CE) n. 1762/2003, del 7 ottobre 2003, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2002-2003, gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero, e (CE) n. 1775/2004, del 14 ottobre 2004, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2003-2004, gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero.
(3) Nella stessa ottica, al fine di calcolare la perdita media stimata per tonnellata di prodotto ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1260/2001, con le ordinanze in data 6 ottobre 2008 nelle cause riunite da C-175/07 a C-184/07 nonché nelle cause C-466/06 e C-200/06, la Corte ha dichiarato invalido il regolamento (CE) n. 1686/2005 della Commissione, del 14 ottobre 2005, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2004-2005, gli importi dei contributi alla produzione e il coefficiente del contributo complementare nel settore dello zucchero.
(4) Il metodo dichiarato invalido dalla Corte per le campagne di commercializzazione 2002-2003, 2003-2004 e 2004-2005 è stato applicato anche alla campagna 2005-2006. Pertanto, per tale campagna di commercializzazione devono essere fissati nuovi contributi alla produzione dello zucchero in base al nuovo metodo di calcolo.
(5) Nella sentenza dell’8 maggio 2008 relativa alle cause riunite C-5/06 e da C-23/06 a C-36/06, la Corte è giunta alla conclusione che l’esame del regolamento (CE) n. 1837/2002, del 15 ottobre 2002, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2001-2002, gli importi dei contributi alla produzione nonché il coefficiente del contributo complementare nel settore dello zucchero (7), non ha rivelato l’esistenza di elementi tali da inficiarne la validità. Per stabilire gli importi dei contributi alla produzione in tale campagna di commercializzazione, è opportuno che la Commissione calcoli la perdita media in base ai quantitativi complessivi di zucchero esportato sotto forma di prodotti trasformati, indipendentemente dall’ammissibilità o meno alle restituzioni.
(6) Occorre pertanto che la Commissione stabilisca gli importi dei contributi alla produzione, incluso eventualmente un coefficiente per il contributo complementare, facendo uso dello stesso metodo di calcolo utilizzato per la campagna di commercializzazione 2001-2002.
(7) La stima della perdita complessiva constatata nella campagna di commercializzazione 2002-2003, in applicazione dell’articolo 15, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, ha portato a calcolare il contributo di base e il contributo B in conformità dei paragrafi 3 e 4 di detto articolo. Il contributo di base è stato fissato al 2 % e il contributo B al 19,962 %. Nel contempo, la perdita complessiva constatata sulla base dei dati disponibili e in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001, è stata interamente coperta dal gettito del contributo di base e del contributo B e per la campagna di commercializzazione 2002-2003 non è stato necessario fissare il coefficiente di cui all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento summenzionato. Dall’applicazione del metodo di calcolo indicato al considerando 5 risulta un contributo di base del 2 % e un contributo B del 19,958 %. La perdita complessiva constatata sulla base dei dati disponibili e in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001, è interamente coperta dal gettito del contributo di base e del contributo B. Per la campagna di commercializzazione 2002-2003, non occorre pertanto stabilire il coefficiente di cui all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento summenzionato.
(8) La stima della perdita complessiva in origine constatata per la campagna di commercializzazione 2003-2004 in applicazione dell’articolo 15, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, ha richiesto il calcolo del contributo di base e del contributo B, in conformità dei paragrafi 3 e 4 di detto articolo. Il contributo di base è stato fissato al 2 % e il contributo B al 27,050 %. Nel contempo, la perdita complessiva constatata sulla base dei dati disponibili e in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001 è stata interamente coperta dal gettito del contributo di base e del contributo B e per la campagna di commercializzazione 2003-2004 non è stato necessario fissare il coefficiente di cui all’articolo 16,
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