Commission Regulation (EC) No 1787/2006 of 4 December 2006 amending Commission Regulation (EC) 809/2004 implementing Directive 2003/71/EC of the European Parliament and of the Council as regards information contained in prospectuses as well as the format, incorporation by reference and publication of such prospectuses and dissemination of advertisements

Published date01 December 2007
Subject MatterApproximation of laws,Freedom of establishment,Internal market - Principles
L_2006337IT.01001701.xml
5.12.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 337/17

REGOLAMENTO (CE) N. 1787/2006 DELLA COMMISSIONE

del 4 dicembre 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 809/2004 recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l'inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (2), prescrive alle società soggette alla legislazione di uno Stato membro i cui titoli siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di qualsiasi Stato membro di redigere i propri conti consolidati conformemente ai principi contabili internazionali adottati, attualmente comunemente denominati International Financial Reporting Standards («IFRS»), per ciascun esercizio finanziario avente inizio il 1o gennaio 2005 o dopo tale data.
(2) Il regolamento (CE) n. 809/2004, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l'inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari (3), prevede che le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati fornite dagli emittenti di paesi terzi nei prospetti per l’offerta al pubblico di titoli o l'ammissione di titoli alla negoziazione su un mercato regolamentato vengano redatte conformemente agli IFRS adottati a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1606/2002 o ai principi contabili nazionali di un paese terzo equivalenti a tali principi. Qualora non siano conformi ai predetti principi, le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati devono essere presentate nel prospetto in forma di bilancio riesposto.
(3) Tuttavia l’articolo 35 del regolamento (CE) n. 809/2004 contiene disposizioni transitorie che esentano, in taluni casi specifici, gli emittenti di paesi terzi dall’obbligo di riesporre le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati che non sono state redatte conformemente agli IFRS o ai principi contabili di un paese terzo equivalenti agli IFRS. In base a tali disposizioni transitorie, l’obbligo di riesposizione delle informazioni finanziarie relative agli esercizi passati non si applica ai prospetti depositati prima del 1o gennaio 2007 dall’emittente di un paese terzo che abbia preparato le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati conformemente a principi riconosciuti internazionalmente o ai principi contabili nazionali di un paese terzo e i cui titoli siano stati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato prima di tale data. In quest’ultimo caso, se le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati non forniscono un quadro fedele e corretto delle attività e delle passività, della situazione finanziaria e dei profitti e delle perdite dell’emittente, tali informazioni devono essere altresì accompagnate da informazioni più dettagliate o aggiuntive in modo da assicurare che venga fornito un quadro fedele e corretto.
(4) In applicazione del regolamento (CE) n. 809/2004, nella sua versione attuale, tali disposizioni transitorie non si applicano più ai prospetti depositati dopo il 1o gennaio 2007 e le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati che non sono conformi né agli IFRS né ai principi contabili equivalenti di paesi terzi dovranno essere ripresentate.
(5) Dopo l’adozione del regolamento (CE) n. 1606/2002 molti paesi hanno adottato gli IFRS direttamente nei loro principi contabili nazionali. Ciò dimostra chiaramente che si sta raggiungendo uno degli obiettivi di tale regolamento, ovvero incoraggiare la convergenza dei principi contabili affinché gli IFRS siano riconosciuti internazionalmente e diventino realmente principi mondiali. Di conseguenza è opportuno che gli emittenti di paesi terzi siano esenti dall’obbligo di riesporre le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati preparate conformemente ai principi contabili nazionali o di fornire una descrizione delle differenze rispetto agli IFRS, come previsto all'articolo 1, punto 2, paragrafo 5 bis, del presente regolamento, se, conformemente allo IAS 1 Presentazione del bilancio, dette informazioni contengono una dichiarazione di conformità agli IFRS esplicita e senza riserve.
(6) Il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (CAERVM), istituito con la decisione 2001/527/CE della Commissione (4), ha considerato nella consulenza fornita nel giugno 2005 che i Generally Accepted Accounting Principles (principi contabili generalmente accettati, di seguito «GAAP») del Canada, del Giappone e degli Stati Uniti, intesi come singoli corpus di principi, sono equivalenti agli IFRS adottati in conformità dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1606/2002, fatti salvi correttivi quali informazioni integrative e in taluni casi bilanci supplementari.
(7) Nel gennaio del 2005 l’Accounting Standards Board del Giappone (ASBJ) e l'International Accounting
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT