Commission Regulation (EEC) No 1033/89 of 20 April 1989 amending Regulation (EEC) No 1546/88 laying down detailed rules for the application of the additional levy referred to in article 5c of Council Regulation (EEC) No 804/68
Published date | 21 April 1989 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 110, 21 April 1989 |
REGOLAMENTO (CEE) N. 1033/89 DELLA COMMISSIONE del 20 aprile 1989 che modifica il regolamento (CEE) n. 1546/88, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all' articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio -
Gazzetta ufficiale n. L 110 del 21/04/1989 pag. 0027 - 0030
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REGOLAMENTO (CEE) N. 1033/89 DELLA COMMISSIONE
del 20 aprile 1989
che modifica il regolamento (CEE) n. 1546/88, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 763/89 (2), in particolare l'articolo 5 quater, paragrafo 7,
visto il regolamento (CEE) n. 857/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 764/89 (4), in particolare l'articolo 3 bis, para- grafo 4, secondo comma, l'articolo 7, paragrafo 5, e l'articolo 11, lettera c),
considerando che l'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 857/84 stabilisce condizioni alle quali determinati quantitativi di riferimento specifici sono attribuiti ai produttori che, in conseguenza dell'impegno assunto ai sensi del regolamento (CEE) n. 1078/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione delle mandrie bovine ad orientamento lattiero (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1300/84 (6), non hanno potuto ottenere siffatti quantitativi nell'ambito del regime generale del prelievo supplementare; che occorre modificare conseguentemente il regolamento (CEE) n. 1546/88 della Commissione (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 215/89 (8);
considerando che il regolamento (CEE) n. 766/89 del Consiglio (9), che stabilisce, per il periodo dal 1o aprile 1989 al 31 marzo 1990, la riserva comunitaria ai fini dell'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68, ha determinato tale riserva in 1 043 000 t; che è opportuno assegnare 443 000 t agli stessi Stati membri ai quali erano già stati assegnati siffatti quantitativi nei precedenti periodi di applicazione e negli stessi modi, poiché gli elementi che hanno motivato la ripartizione iniziale non hanno subito variazioni di sorta; che la parte restante della riserva comunitaria, pari a 600 000 t, è destinata ai produttori ai quali è stato riconosciuto, in forza dell'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 857/84, il diritto all'assegnazione di un quantitativo di riferimento specifico e, nei limiti di tale diritto, in misura proporzionale alle domande presentate;
considerando che occorre che la domanda possa emanare soltanto da un produttore in grado di gestire, almeno parzialmente, le stesse unità di produzione gestite al momento della domanda volta alla concessione del premio per la non commercializzazione o per la riconversione; se il produttore infatti non disponesse più della stessa azienda, avrebbe manifestato, secondo la logica del sistema dei premi, l'intenzione di cessare la produzione lattiera e non sarebbe pertanto interessato dal regime speciale istituito in seguito alle sentenze emesse dalla Corte di giustizia il 28 aprile 1988, ai termini dell'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 857/84; che tale regime speciale concerne soltanto i produttori che non avevano potuto ottenere per la propria azienda l'attribuzione di un tale quantitativo di riferimento in quanto l'azienda stessa era gravata da un determinato onere durante l'anno di riferimento prescelto dallo Stato membro; che tale regime può ovviare alle conseguenze derivanti da questa situazione soltanto se quest'ultima resta invariata;
considerando che è...
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