Commission Regulation (EEC) No 1546/88 of 3 June 1988 laying down detailed rules for the application of the additional levy referred to in Article 5c of Regulation (EEC) No 804/68

Published date04 June 1988
Subject MatterMilk products,Agriculture and Fisheries
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 139, 4 June 1988
EUR-Lex - 31988R1546 - IT 31988R1546

Regolamento (CEE) n. 1546/88 della Commissione del 3 giugno 1988 che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all' articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68

Gazzetta ufficiale n. L 139 del 04/06/1988 pag. 0012 - 0021


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1546/88 DELLA COMMISSIONE

del 3 giugno 1988

che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1109/88 (2), in particolare l'articolo 5 quater, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 857/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1110/88 (4), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, l'articolo 3, punto 3, ultimo comma, l'articolo 6, paragrafo 3, l'articolo 7, paragrafo 1, l'articolo 9, paragrafo 3, l'articolo 11, lettere b) e c), e l'articolo 13, secondo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 (6), in particolare l'articolo 12,

considerando che, con l'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68, è stato istituito un prelievo supplementare a carico dei produttori o degli acquirenti di latte di vacca allo scopo di frenare l'incremento della produzione lattiera; che il regolamento (CEE) n. 1371/84 della Commissione (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 430/88 (8), ha adottato le relative modalità di applicazione, conformemente al regolamento (CEE) n. 857/84; che il regolamento (CEE) n. 1371/84 è stato ripetutamente modificato; che, ai fini di una maggiore chiarezza, e in occasione di nuove modifiche è opportuno procedere alla codificazione della normativa applicabile;

considerando che è d'uopo provvedere alla ripartizione della riserva comunitaria di cui all'articolo 5 quater, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 804/68, fissata a 393 000 t per i primi tre periodi di applicazione del regime del prelievo supplementare e a 443 000 t per il quarto periodo; che, tenuto conto degli scopi per i quali è stata costituita tale riserva, è opportuno completare i quantitativi garantiti dei paesi in cui l'attuazione del regime di prelievo supplementare crea particolari difficoltà, tali da incidere negativamente sulle loro strutture di approvvigionamento o di produzione; che nella Repubblica d'Irlanda e nell'Irlanda del Nord l'industria lattiero-casearia contribuisce, direttamente o indirettamente, al prodotto nazionale lordo in misura notevolmente superiore alla media registrata nelle altre regioni della Comunità; che la possibilità di sviluppare, nelle due parti dell'Irlanda, attività alternative alla produzione lattiero-casearia si rivela assai limitata; che anche in Spagna e nel Lussemburgo l'attuazione del nuovo regime può essere facilitata con la concessione di quantitativi supplementari;

considerando che, per consentire agli Stati membri di avvalersi - a norma dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 857/84 - della facoltà di adeguare i quantitativi di riferimento assegnati ai produttori e agli acquirenti onde tener conto di situazioni specifiche, occorre stabilire le condizioni di applicazione di tale disposizione; che, a tal fine, è opportuno disporre che ogni Stato membro possa adeguare i quantitativi di riferimento, determinando le categorie di soggetti passivi del prelievo secondo la quantità da essi consegnata annualmente, raffrontata alla media delle consegne annue rilevate, per singola di soggetti nello Stato membro in questione; che le categorie di soggetti passivi possono essere determinate anche in funzione dell'andamento medio delle consegne nello Stato membro ; che sembra pertanto opportuno che gli Stati membri possano adeguare i quantitativi di riferimento per regione, se l'andamento delle consegne di tali regioni diverge in modo rilevante dall'andamento medio registrato nello Stato membro; che tali possibilità di modulare la percentuale applicabile nel determinare i quantitativi di riferimento valgono anche per le vendite dirette;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 857/84 autorizza gli Stati membri a concedere un'indennità ai produttori che abbandonano definitivamente, in tutto o in parte, la produzione lattiera; che occorre precisare che, in caso di cessazione totale dell'attività, questa può effettuarsi in una o più tappe; che, in caso di cessazione parziale, il produttore può avere diritto all'indennità soltanto se il livello minimo del suo quantitativo di riferimento è di 250 000 kg e se l'abbandono della produzione lattiera avviene in una sola volta e concerne almeno il 50 % di tale quantitativi;

considerando che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 857/84, riguardante la determinazione dei quantitativi di riferimento da assegnare ai produttori sulla base delle loro vendite destinate direttamente al consumo, e più particolarmente al fine di conciliare le esigenze di cui ai paragrafi 1 e 2 di detto articolo,

è opportuno accordare agli Stati membri la facoltà di correggere, applicando una percentuale uniforme, i quantitativi di riferimento ottenuti a norma del paragrafo 1 dello stesso articolo, in modo da rispettare il disposto del paragrafo 2;

considerando che, ai fini della determinazione dei quantitativi di riferimento dei produttori che detengono un numero estremamente limitato di vacche lattiere e che vendono la loro produzione direttamente per il consumo, è opportuno, per motivi d'ordine amministrativo e nell'interesse stesso dei produttori, autorizzare gli Stati membri a determinare un quantitativo di riferimento su base forfettaria;

considerando che è d'uopo favorire per quanto possibile l'evoluzione delle strutture del settore lattiero-caseario, facilitando ai soggetti passivi del prelievo il passaggio dall'una all'altra delle categorie definite all'articolo 5 quater, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 804/68, ferma restando l'osservanza delle norme di questo regolamento;

considerando che i regolamenti (CEE) n. 804/68 e (CEE) n. 587/84 hanno reso possibile gli adeguamenti dei quantitativi globali garantiti, sempreché l'importo totale dei due quantitativi non venga superato; che tali adeguamenti avranno l'effetto di maggiorare uno dei due quantitativi globali garantiti iniziali; che è opportuno prevedere che questi ultimi siano assegnati ai produttori di cui all'articolo 5, paragrafo 5 o 6 del presente regolamento o prevedere, se del caso, che siano destinati alla riserva di cui all'articolo 5 o all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 857/84;

considerando che a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma e paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 857/84, in caso di trasferimento di terre alle autorità pubbliche e nel caso di contratti agrari che stanno per scadere, qualora l'affittuario non abbia il diritto alla riconferma del contratto in condizioni analoghe, gli Stati membri possono prevedere che la totalità o una parte del quantitativo di riferimento sia messa a disposizione del produttore uscente; che tale facoltà costituisce una deroga al principio enunciato all'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, secondo cui un trasferimento di quantitativo di riferimento non può essere effettuato indipendentemente da un trasferimento di terre; che tale deroga è stata ammessa per risolvere situazioni difficili sul piano economico e sociale e per consentire al produttore di proseguire la propria attività che è pertanto opportuno precisare i limiti di tale disposizioni derogatoria;

considerando che occorre stabilire, a norma dell'articolo 11, lettera c) del regolamento (CEE) n. 857/84, le caratteristiche del latte, e in particolare il tenore di materie grasse, considerato rappresentativo al fine di fissare i quantitativi di latte consegnati o acquistati; che per raggiungere più facilmente l'obiettivo del controllo della produzione lattiera occorre, da un lato, sanzionare l'aumento del tenore di materie grasse non accordando il beneficio della franchigia e, dall'altro, rapportarsi ad un periodo di riferimento fisso; che nel quadro della formula B è necessario, per rispettare l'equilibrio degli elementi di confronto tra un periodo di applicazione del regime di prelievo supplementare e il periodo di riferimento, tener conto dei movimenti di produttori avvenuti dopo tale periodo; che l'esperienza acquisita dimostra che sarebbe stato opportuno prevedere la possibilità di utilizzare come periodo di riferimento un periodo alternativo in modo da tener conto delle situazioni particolari di alcuni produttori nel quadro della formula B; che le differenze strutturali esistenti tra gli Stati membri in cui si applica la formula B richiedono tuttavia che ci si riferisca al produttore per la domanda del periodo alternativo;

considerando che uno dei principi sanciti dall'articolo 5 quarter del regolamento (CEE) n. 804/68 e, da un lato, che la durata dei periodi di applicazione del regime del prelievo supplementare, salvo l'esplicita...

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