Commission Regulation (EEC) No 2271/91 of 29 July 1991 amending Regulation (EEC) No 3827/90 on transitional arrangements for the description of certain quality wines produced in specified areas

Published date30 July 1991
Subject MatterAccession,Wine,Agriculture and Fisheries
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 208, 30 July 1991
EUR-Lex - 31991R2271 - IT 31991R2271

REGOLAMENTO (CEE) N. 2271/91 DELLA COMMISSIONE del 29 luglio 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 3827/90 recante misure transitorie per la designazione di taluni vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.) -

Gazzetta ufficiale n. L 208 del 30/07/1991 pag. 0036 - 0036


REGOLAMENTO (CEE) N. 2271/91 DELLA COMMISSIONE del 29 luglio 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 3827/90 recante misure transitorie per la designazione di taluni vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 257, paragrafo 1,

considerando che, in virtù dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, entrano in vigore, in Portogallo, all'inizio della seconda tappa dell'adesione, le disposizioni particolari applicabili ai vini di qualità prodotti in regioni determinate previste dal regolamento (CEE) n. 823/87 del Consiglio (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (2), nonché le norme generali per la designazione e la presentazione di tali vini previste dal regolamento (CEE) n. 2392/89 del Consiglio (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3886/89 (4);

considerando che il regolamento (CEE) n. 3827/90 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1940/91 (6), prevede all'articolo 1 una deroga all'articolo 40, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2392/89, secondo cui il titolare di un marchio notorio registrato per un vino o un mosto d'uva, in cui figurino termini identici al nome di una regione determinata dal Portogallo per la denominazione di un v.q.p.r.d. anteriormente al 1o gennaio 1991, può continuare ad usare tale marchio se è identico al nome proprio del titolare del marchio; che, a norma del secondo comma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3827/90, tale deroga si applica fino al 31 luglio 1991;

considerando che, per evitare interruzioni nelle correnti di scambio ormai consolidate e in attesa dell'adeguamento della normativa comunitaria in materia di designazione della regione determinata, nonché di utilizzazione dei marchi contenenti termini identici alle designazioni geografiche, è opportuno prorogare di tre mesi la deroga di cui sopra;

considerando che le misure previste dal...

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