Commission Regulation (EU) 2016/2119 of 2 December 2016 amending Regulation (EC) No 471/2009 of the European Parliament and of the Council and Commission Regulation (EU) No 113/2010 as regards the adaptation of the list of customs procedures and the definition of the data (Text with EEA relevance )

Published date03 December 2016
Subject MatterInformation and verification,Commercial policy,Common customs tariff
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 329, 3 December 2016
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3.12.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 329/66

REGOLAMENTO (UE) 2016/2119 DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 2016

che modifica il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 113/2010 della Commissione per quanto riguarda l'adeguamento dell'elenco dei regimi doganali e la definizione dei dati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, l'articolo 5, paragrafo 2, e l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 471/2009 stabilisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche europee relative agli scambi di beni con i paesi terzi. La principale fonte di dati per tali statistiche è costituita dai dati ottenuti dalle dichiarazioni in dogana. Tale regolamento è stato istituito per tenere conto di nuove e specifiche modalità semplificate di sdoganamento da attuare in forza del regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) (il «codice doganale aggiornato»). Ciò riguardava in particolare una «autovalutazione» che avrebbe dovuto prevedere una deroga alla presentazione di una dichiarazione in dogana e un sistema di sdoganamento centralizzato nei casi in cui le formalità doganali d'importazione o d'esportazione potessero essere espletate in più di uno Stato membro.
(2) Il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) (il «codice doganale dell'Unione») ha abrogato il codice doganale aggiornato e sostituito, a decorrere dal 1o maggio 2016, le disposizioni doganali di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (4).
(3) Occorre allineare l'ambito di applicazione delle statistiche sul commercio estero alle procedure doganali del codice doganale dell'Unione.
(4) Il regolamento (CE) n. 471/2009 è stato attuato dal regolamento (UE) n. 113/2010 della Commissione (5) e ha ripreso le disposizioni doganali stabilite nel codice doganale aggiornato. In seguito alla piena applicazione del codice doganale dell'Unione dal 1o maggio 2016, le modifiche alle disposizioni doganali dovrebbero essere riprese nel regolamento (CE) n. 471/2009 e nel regolamento (UE) n. 113/2010 per quanto riguarda la raccolta dei dati statistici e la compilazione delle statistiche del commercio estero.
(5) La decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione (6) stabilisce il programma di lavoro di cui all'articolo 280 del regolamento (UE) n. 952/2013 e fa riferimento ai sistemi doganali elettronici da sviluppare nell'ambito del codice doganale dell'Unione.
(6) Fino a quando tali sistemi elettronici non diventeranno disponibili, il regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione (7) (l'«atto delegato transitorio») prevede misure transitorie per lo scambio di informazioni tra le autorità doganali e tra gli operatori economici e le autorità doganali, e per l'archiviazione di tali informazioni.
(7) Per quanto riguarda la semplificazione doganale dello sdoganamento centralizzato di cui all'articolo 179 del codice doganale dell'Unione, le importazioni e le esportazioni disciplinate da questo regime non devono, per ragioni metodologiche, essere necessariamente assegnate allo Stato membro di destinazione o allo Stato membro di effettiva esportazione in quanto i rispettivi movimenti intracomunitari di merci tra i suddetti Stati membri e lo Stato membro nel quale si trovano le merci al momento dello svincolo nell'ambito della procedura doganale potrebbero essere trattati meglio e in modo più coerente nell'ambito delle statistiche sugli scambi intra-UE.
(8) È tuttavia opportuno modificare le definizioni statistiche degli Stati membri interessati allo scopo di individuare un movimento economicamente rilevante che sia successivo allo sdoganamento, per le importazioni, o precedente, per le esportazioni.
(9) Inoltre le definizioni statistiche degli Stati membri interessati andrebbero coerentemente adeguate alle disposizioni di sdoganamento nell'ambito dello sdoganamento centralizzato, le quali dispongono che soltanto lo Stato membro individuato quale Stato membro partecipante durante il processo di sdoganamento riceva informazioni relative allo sdoganamento dallo Stato membro incaricato della supervisione di tali procedure.
(10) Ai fini della compilazione armonizzata delle statistiche sul commercio estero, le definizioni di alcuni altri dati dovrebbero essere adeguate per tenere conto delle modifiche introdotte dal codice doganale dell'Unione.
(11) I regolamenti (CE) n. 471/2009 e (UE) n. 113/2010 dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza.
(12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle statistiche degli scambi di beni con i paesi terzi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 3, il paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 471/2009 è sostituito dal seguente:

«1. Le statistiche del commercio estero registrano le importazioni e le esportazioni di merci.

Gli Stati membri registrano un'esportazione allorché le merci lasciano il territorio statistico della Comunità:

a) nel quadro di uno dei seguenti regimi doganali stabiliti nel regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) (il «codice
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