Règlement (UE) 2019/268 de la Commission du 15 février 2019 portant modification des règlements (UE) n° 200/2010, (UE) n° 517/2011, (UE) n° 200/2012 et (UE) n° 1190/2012 en ce qui concerne certaines méthodes de test et d'échantillonnage pour la détection de la présence de Salmonella dans les volailles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

Published date18 February 2019
Subject Mattertutela dei consumatori,legislazione veterinaria,protection des consommateurs,législation vétérinaire
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 46, 18 febbraio 2019,Journal officiel de l'Union européenne, L 46, 18 février 2019
L_2019046IT.01001101.xml
18.2.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 46/11

REGOLAMENTO (UE) 2019/268 DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 2019

che modifica i regolamenti (UE) n. 200/2010, (UE) n. 517/2011, (UE) n. 200/2012 e (UE) n. 1190/2012 per quanto riguarda taluni metodi di analisi e di campionamento per la ricerca della Salmonella nel pollame

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, l'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, e l'articolo 13, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2160/2003 ha come obiettivo l'adozione di misure per individuare e combattere la Salmonella e altri agenti zoonotici in tutte le fasi pertinenti della produzione, della trasformazione e della distribuzione, in particolare a livello di produzione primaria, in modo da ridurne la prevalenza e il rischio che essi presentano per la sanità pubblica.
(2) Il regolamento (CE) n. 2160/2003 prevede in particolare la fissazione di obiettivi dell'Unione per la riduzione della prevalenza delle zoonosi e degli agenti zoonotici elencati nel suo allegato I nelle popolazioni animali ivi elencate. Detto regolamento stabilisce inoltre alcune prescrizioni relative a questi obiettivi.
(3) I regolamenti (UE) n. 200/2010 (2), (UE) n. 517/2011 (3), (UE) n. 200/2012 (4) e (UE) n. 1190/2012 (5) della Commissione stabiliscono prescrizioni relative al campionamento e all'analisi che sono necessarie per garantire il controllo armonizzato nella realizzazione degli obiettivi dell'Unione per la Salmonella nelle diverse popolazioni avicole fissati nel regolamento (CE) n. 2160/2003.
(4) Di recente il Comitato europeo di normazione e l'Organizzazione internazionale per la standardizzazione hanno riveduto una serie di metodi di riferimento e un protocollo per verificare la conformità con i regolamenti (UE) n. 200/2010, (UE) n. 517/2011, (UE) n. 200/2012 e (UE) n. 1190/2012 della Commissione ed è pertanto opportuno aggiornare di conseguenza tali regolamenti. L'aggiornamento dovrebbe riguardare in particolare le prescrizioni relative all'uso di metodi alternativi alla luce del nuovo protocollo standard di riferimento EN ISO 16140-2 (convalida di metodi alternativi) e del nuovo metodo di riferimento di rilevazione della salmonella (EN ISO 6579-1).
(5) I metodi alternativi adeguatamente convalidati in base ai metodi di riferimento dovrebbero essere considerati equivalenti ai metodi di riferimento. L'utilizzo di metodi alternativi è attualmente limitato agli operatori del settore alimentare conformemente al punto 3.4 degli allegati dei regolamenti (UE) n. 200/2010, (UE) n. 517/2011, (UE) n. 200/2012 e (UE) n. 1190/2012 della Commissione. Le autorità competenti dovrebbero tuttavia avere la possibilità di ricorrere a metodi alternativi, in quanto non vi è alcun motivo per limitare l'uso di metodi alternativi adeguatamente convalidati solo agli operatori del settore alimentare.
(6) Non risulta sempre pratico effettuare un campionamento rappresentativo per il controllo della Salmonella negli allevamenti di galline ovaiole e da riproduzione della specie Gallus gallus in gabbie modificate e in pollai a più livelli senza gabbie, con nastri trasportatori per le deiezioni a ogni livello, che sono sempre più utilizzati per l'allevamento di tali animali. È pertanto opportuno consentire l'uso di una procedura di campionamento alternativa che fornisca una soluzione pratica per il campionamento di tali allevamenti, mantenendo nel contempo una sensibilità almeno equivalente alle attuali procedure di campionamento.
(7) È opportuno stabilire una disposizione transitoria che conceda agli operatori del settore alimentare un tempo sufficiente per adeguarsi alle norme CEN/ISO nuove o riviste. La disposizione transitoria consentirebbe inoltre agli operatori del settore alimentare di ridurre l'onere di convalida dei metodi alternativi conformemente alla nuova norma EN ISO 16140-2 relativa ai laboratori e ai fabbricanti di kit di prova, poiché alcuni certificati basati sulla precedente norma ISO 16140:2003 possono essere ancora validi fino alla fine del 2021.
(8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 200/2010, (UE) n. 517/2011, (UE) n. 200/2012 e (UE) n. 1190/2012 della Commissione.
(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (UE) n. 200/2010

L'allegato del regolamento (UE) n. 200/2010 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Modifica del regolamento (UE) n. 517/2011

L'allegato del regolamento (UE) n. 517/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Modifica del regolamento (UE) n. 200/2012

L'allegato del regolamento (UE) n. 200/2012 è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento.

Articolo 4

Modifica del regolamento (UE) n. 1190/2012

L'allegato del regolamento (UE) n. 1190/2012 è modificato conformemente all'allegato IV del presente...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT