L_2011053IT.01004101.xml
26.2.2011 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 53/41 |
REGOLAMENTO (UE) N. 186/2011 DELLA COMMISSIONE
del 25 febbraio 2011
recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sull’esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose (1), in particolare l’articolo 22, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) | Il regolamento (CE) n. 689/2008 attua la convenzione di Rotterdam concernente la procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, firmata l’11 settembre 1998 e approvata, a nome della Comunità, con decisione 2003/106/CE del Consiglio (2). |
(2) | L’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 deve essere modificato per tenere conto di atti normativi adottati in relazione ad alcune sostanze chimiche a norma della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (3), della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (4) e del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (5). |
(3) | L’iscrizione del clorato come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE è stata oggetto di una decisione negativa e l’iscrizione del clorato come sostanza attiva nell’allegato I, IA o IB della direttiva 98/8/CE è stata parimenti oggetto di una decisione negativa. Pertanto, il clorato non può essere utilizzato come pesticida e deve essere iscritto negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008. |
(4) | L’iscrizione del benfuracarb, del cadusafos, del carbofuran e del triciclazolo come sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE è stata oggetto di una decisione negativa e pertanto dette sostanze attive non possono essere utilizzate come pesticidi e devono essere iscritte negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008. L’iscrizione di dette sostanze nella parte 2 dell’allegato I è stata sospesa a causa della nuova domanda di autorizzazione ai sensi della direttiva 91/414/CEE, presentata in base all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell’allegato I (6). Poiché la nuova domanda è stata ritirata dai richiedenti, viene a cadere il motivo della sospensione dell’iscrizione nella parte 2 dell’allegato I. Occorre pertanto inserire le sostanze benfuracarb, cadusafos, carbofuran e triciclazolo nell’elenco di sostanze chimiche di cui alla parte 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008. |
(5) | L’iscrizione del methomyl come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE è stata oggetto di una decisione positiva, per cui il methomyl non è più vietato per l’impiego nella sottocategoria «pesticidi» del gruppo «prodotti fitosanitari». Occorre quindi modificare in tal senso la voce corrispondente nella parte 1 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008. |
(6) | L’iscrizione del malathion come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE è stata oggetto di una decisione positiva, per cui il malathion non è più vietato per l’impiego nella sottocategoria «pesticidi» del gruppo «prodotti fitosanitari». L’iscrizione del malathion come sostanza attiva nell’allegato I, IA o IB della direttiva 98/8/CE è stata oggetto di una decisione negativa, per cui il malathion non può essere utilizzato nella sottocategoria «altri pesticidi, compresi i biocidi». Occorre quindi modificare in tal senso la voce corrispondente nella parte 1 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008. |
(7) | Per il flurprimidol è stata presentata una nuova domanda ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 33/2008, che richiederà una nuova decisione circa la sua iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE; il flurprimidol deve essere pertanto cancellato dall’elenco di sostanze |
...