Commission Regulation (EU) No 186/2011 of 25 February 2011 amending Annex I to Regulation (EC) No 689/2008 of the European Parliament and of the Council concerning the export and import of dangerous chemicals

Published date26 February 2011
Subject MatterEnvironment,Consumer protection,Commercial policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 53, 26 February 2011
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26.2.2011 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 53/41

REGOLAMENTO (UE) N. 186/2011 DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 2011

recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sull’esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose (1), in particolare l’articolo 22, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 689/2008 attua la convenzione di Rotterdam concernente la procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, firmata l’11 settembre 1998 e approvata, a nome della Comunità, con decisione 2003/106/CE del Consiglio (2).
(2) L’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 deve essere modificato per tenere conto di atti normativi adottati in relazione ad alcune sostanze chimiche a norma della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (3), della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (4) e del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (5).
(3) L’iscrizione del clorato come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE è stata oggetto di una decisione negativa e l’iscrizione del clorato come sostanza attiva nell’allegato I, IA o IB della direttiva 98/8/CE è stata parimenti oggetto di una decisione negativa. Pertanto, il clorato non può essere utilizzato come pesticida e deve essere iscritto negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008.
(4) L’iscrizione del benfuracarb, del cadusafos, del carbofuran e del triciclazolo come sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE è stata oggetto di una decisione negativa e pertanto dette sostanze attive non possono essere utilizzate come pesticidi e devono essere iscritte negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008. L’iscrizione di dette sostanze nella parte 2 dell’allegato I è stata sospesa a causa della nuova domanda di autorizzazione ai sensi della direttiva 91/414/CEE, presentata in base all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell’allegato I (6). Poiché la nuova domanda è stata ritirata dai richiedenti, viene a cadere il motivo della sospensione dell’iscrizione nella parte 2 dell’allegato I. Occorre pertanto inserire le sostanze benfuracarb, cadusafos, carbofuran e triciclazolo nell’elenco di sostanze chimiche di cui alla parte 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008.
(5) L’iscrizione del methomyl come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE è stata oggetto di una decisione positiva, per cui il methomyl non è più vietato per l’impiego nella sottocategoria «pesticidi» del gruppo «prodotti fitosanitari». Occorre quindi modificare in tal senso la voce corrispondente nella parte 1 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008.
(6) L’iscrizione del malathion come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE è stata oggetto di una decisione positiva, per cui il malathion non è più vietato per l’impiego nella sottocategoria «pesticidi» del gruppo «prodotti fitosanitari». L’iscrizione del malathion come sostanza attiva nell’allegato I, IA o IB della direttiva 98/8/CE è stata oggetto di una decisione negativa, per cui il malathion non può essere utilizzato nella sottocategoria «altri pesticidi, compresi i biocidi». Occorre quindi modificare in tal senso la voce corrispondente nella parte 1 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008.
(7) Per il flurprimidol è stata presentata una nuova domanda ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 33/2008, che richiederà una nuova decisione circa la sua iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE; il flurprimidol deve essere pertanto cancellato dall’elenco di sostanze
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