Commission Regulation (EU) No 71/2012 of 27 January 2012 amending Annex I to Regulation (EC) No 689/2008 of the European Parliament and of the Council concerning the export and import of dangerous chemicals
Published date | 28 January 2012 |
Subject Matter | Plant health legislation |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 26, 28 January 2012 |
28.1.2012 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 26/23 |
REGOLAMENTO (UE) N. 71/2012 DELLA COMMISSIONE
del 27 gennaio 2012
recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sull’esportazione ed importazione di prodotti chimici pericolosi (1), in particolare l’articolo 22, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) | Il regolamento (CE) n. 689/2008 attua la convenzione di Rotterdam concernente la procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, firmata l’11 settembre 1998 e approvata, a nome della Comunità, con decisione 2003/106/CE del Consiglio (2). |
(2) | È opportuno modificare l’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 per tenere conto di atti normativi adottati in relazione ad alcune sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (3), della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (4) e del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (5). |
(3) | L’iscrizione di diclobenil, dicloran, etossichina e propisocloro come sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (6), è stata oggetto di una decisione negativa e pertanto dette sostanze attive non possono essere utilizzate come pesticidi e devono essere iscritte negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008. L’iscrizione di diclobenil, dicloran, etossichina e propisocloro nell’allegato I è stata sospesa a causa di una nuova domanda di iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, presentata in virtù dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell’allegato I (7). Questa nuova domanda è stata nuovamente oggetto di una decisione di non includere diclobenil, dicloran, etossichina e propisocloro come sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e pertanto queste sostanze rimangono vietate come pesticidi e il motivo per sospenderne l’inclusione nell’allegato I è venuto meno. Occorre pertanto inserire le sostanze diclobenil, dicloran, etossichina e propisocloro nell’elenco di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008. |
(4) | L’iscrizione del bromuro di metile come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE è stata oggetto di una decisione negativa e l’iscrizione del bromuro di metile come sostanza attiva nell’allegato I, IA o IB della direttiva 98/8/CE è stata parimenti oggetto di una decisione negativa. Pertanto, il bromuro di metile non può essere utilizzato come pesticida e deve essere iscritto negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008. L’iscrizione del bromuro di metile nell’allegato I è stata sospesa a causa di una nuova domanda di iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE presentata in base all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 33/2008. Questa nuova domanda è stata nuovamente oggetto di una decisione di non includere il bromuro di metile come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e pertanto il bromuro di metile rimane vietato come pesticida e il motivo per sospenderne l’inclusione nell’allegato I è venuto meno. Occorre pertanto inserire la sostanza bromuro di metile nell’elenco di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008. |
(5) | L’iscrizione della cianamide come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE è stata oggetto di una decisione negativa e di conseguenza l’uso della cianamide come pesticida è soggetto a rigorose restrizioni e la sostanza deve essere iscritta negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 perché tutti i tipi di utilizzo sono teoricamente |
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