Commission Regulation (EU) No 71/2012 of 27 January 2012 amending Annex I to Regulation (EC) No 689/2008 of the European Parliament and of the Council concerning the export and import of dangerous chemicals

Published date28 January 2012
Subject MatterPlant health legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 26, 28 January 2012
L_2012026IT.01002301.xml
28.1.2012 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 26/23

REGOLAMENTO (UE) N. 71/2012 DELLA COMMISSIONE

del 27 gennaio 2012

recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sull’esportazione ed importazione di prodotti chimici pericolosi (1), in particolare l’articolo 22, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 689/2008 attua la convenzione di Rotterdam concernente la procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, firmata l’11 settembre 1998 e approvata, a nome della Comunità, con decisione 2003/106/CE del Consiglio (2).
(2) È opportuno modificare l’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 per tenere conto di atti normativi adottati in relazione ad alcune sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (3), della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (4) e del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (5).
(3) L’iscrizione di diclobenil, dicloran, etossichina e propisocloro come sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (6), è stata oggetto di una decisione negativa e pertanto dette sostanze attive non possono essere utilizzate come pesticidi e devono essere iscritte negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008. L’iscrizione di diclobenil, dicloran, etossichina e propisocloro nell’allegato I è stata sospesa a causa di una nuova domanda di iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, presentata in virtù dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell’allegato I (7). Questa nuova domanda è stata nuovamente oggetto di una decisione di non includere diclobenil, dicloran, etossichina e propisocloro come sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e pertanto queste sostanze rimangono vietate come pesticidi e il motivo per sospenderne l’inclusione nell’allegato I è venuto meno. Occorre pertanto inserire le sostanze diclobenil, dicloran, etossichina e propisocloro nell’elenco di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008.
(4) L’iscrizione del bromuro di metile come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE è stata oggetto di una decisione negativa e l’iscrizione del bromuro di metile come sostanza attiva nell’allegato I, IA o IB della direttiva 98/8/CE è stata parimenti oggetto di una decisione negativa. Pertanto, il bromuro di metile non può essere utilizzato come pesticida e deve essere iscritto negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008. L’iscrizione del bromuro di metile nell’allegato I è stata sospesa a causa di una nuova domanda di iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE presentata in base all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 33/2008. Questa nuova domanda è stata nuovamente oggetto di una decisione di non includere il bromuro di metile come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e pertanto il bromuro di metile rimane vietato come pesticida e il motivo per sospenderne l’inclusione nell’allegato I è venuto meno. Occorre pertanto inserire la sostanza bromuro di metile nell’elenco di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008.
(5) L’iscrizione della cianamide come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE è stata oggetto di una decisione negativa e di conseguenza l’uso della cianamide come pesticida è soggetto a rigorose restrizioni e la sostanza deve essere iscritta negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 perché tutti i tipi di utilizzo sono teoricamente
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