Regolamento (UE) n . 939/2010 della Commissione del 20 ottobre 2010 che modifica l’allegato IV del regolamento (CE) n. 767/2009 per quanto concerne le tolleranze ammesse per l’etichettatura riguardante la composizione delle materie prime per mangimi o dei mangimi composti di cui all’articolo 11, paragrafo 5 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Published date21 October 2010
Subject MatterAnimal feedingstuffs,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 277, 21 October 2010
TESTO consolidato: 32010R0939 — IT — 21.10.2010

2010R0939 — IT — 21.10.2010 — 000.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B REGOLAMENTO (UE) N. 939/2010 DELLA COMMISSIONE del 20 ottobre 2010 che modifica l’allegato IV del regolamento (CE) n. 767/2009 per quanto concerne le tolleranze ammesse per l’etichettatura riguardante la composizione delle materie prime per mangimi o dei mangimi composti di cui all’articolo 11, paragrafo 5 (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 277 dell'21.10.2010, pag. 4)


Rettificato da:

►C1 Rettifica, GU L 285, 29.10.2013, pag. 20 (939/2010)




▼B

REGOLAMENTO (UE) N. 939/2010 DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 2010

che modifica l’allegato IV del regolamento (CE) n. 767/2009 per quanto concerne le tolleranze ammesse per l’etichettatura riguardante la composizione delle materie prime per mangimi o dei mangimi composti di cui all’articolo 11, paragrafo 5

(Testo rilevante ai fini del SEE)



LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione ( 1 ), in particolare l’articolo 27, paragrafo 1,

considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 767/2009 prevede una serie di norme UE riguardanti le condizioni di commercializzazione delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti. L’allegato IV del presente regolamento include le tolleranze ammesse per l’etichettatura riguardante la composizione delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti.
(2) I dati statistici di controllo delle autorità competenti negli Stati membri in merito alle deroghe nei campioni di mangimi hanno indicato che occorre apportare modifiche sostanziali ai parametri fissati nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 767/2009 per tener conto degli sviluppi scientifici e tecnologici in materia di metodi di campionamento e di analisi. Dal momento che la Commissione ha completato la valutazione di tali dati, occorre modificare di conseguenza la struttura e i parametri dell’allegato IV.
(3) Le tolleranze modificate per il tenore di umidità dovrebbero tener conto di alcune materie prime per mangimi con un tenore di umidità pari o superiore al 50 %, dato che gli articoli 15 e 16 del regolamento (CE) n. 767/2009 hanno introdotto per tali materie prime per mangimi nuove disposizioni in merito all’etichettatura.
(4) In mancanza di metodi per determinare il valore energetico e il valore proteico a livello dell’Unione, occorre che gli Stati membri possano mantenere le proprie tolleranze nazionali per tali parametri.
(5) Quanto alle tolleranze recentemente introdotte per gli additivi per mangimi, occorre chiarire che esse si applicano soltanto alle deroghe tecniche, dato che la tolleranza analitica è già determinata conformemente al metodo ufficiale di accertamento del relativo additivo per mangimi. È opportuno che le tolleranze si applichino ai valori dichiarati nell’elenco degli additivi per mangimi e nell’elenco dei componenti analitici.
(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente della catena alimentare e della salute animale e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



Articolo 1

L’allegato IV del regolamento (CE) n. 767/2009 è modificato conformemente all’allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno...

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