Opinion of Advocate General Medina delivered on 29 June 2023.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:533
Date29 June 2023
Celex Number62022CC0207
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE

MEDINA

presentate il 29 giugno 2023 (1)

Cause riunite C-207/22, C-267/22 e C-290/22

Lineas – Concessões de Transportes SGPS, S.A. (C-207/22)

Global Roads Investimentos SGPS, Lda (C-267/22)

contro

Autoridade Tributária e Aduaneira (Amministrazione fiscale e doganale, Portogallo)

Domande di pronuncia pregiudiziale, proposte dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa) [Tribunale di arbitraggio fiscale (Centro di arbitrato amministrativo), Portogallo]

e

NOS-SGPS, S.A. (C-290/22)

contro

Autoridade Tributária e Aduaneira (Amministrazione fiscale e doganale, Portogallo)

[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Corte amministrativa suprema, Portogallo)]

«Rinvio pregiudiziale – Politica economica e monetaria – Supervisione del settore finanziario dell’Unione europea – Direttiva 2013/36/UEArticolo 3, paragrafo 1, punto – Regolamento (UE) n. 575/2013 – Articolo 4, paragrafo 1, punto 26 – Ente finanziario – Concetto – Società di gestione di partecipazioni sociali – Gestione di partecipazioni sociali in imprese che non sono soggette a supervisione e ai requisiti prudenziali previsti per le attività bancarie o finanziarie»






I. Introduzione

1. Le domande di pronuncia pregiudiziale in questione riguardano l’interpretazione della direttiva 2013/36/UE (2) e del regolamento (UE) n. 575/2013, (3) segnatamente dell'espressione «ente finanziario» contenuta in entrambi tali atti legislativi nella versione applicabile ai fatti di cui alle cause principali.

2. Le domande sono state presentate nell’ambito delle controversie tra, da un lato, Lineas – Concessões de Transportes SGPS (Causa C-207/22), Global Roads Investimentos SGPS (Causa C-267/22) e NOS SGPS (Causa C-290/22) e, dall’altro lato, Autoridade Tributária e Aduaneira (Amministrazione fiscale e doganale, Portogallo), in relazione alla previsione di un’imposta di bollo nella legislazione nazionale portoghese.

3. Le tre cause invitano la Corte a chiarire se una società di gestione di partecipazioni sociali, il cui unico scopo sia la gestione di azioni in imprese che non svolgono attività bancarie o finanziarie e che pertanto non sono soggette a supervisione e ai requisiti prudenziali previsti per tali attività, possa essere considerata un «ente finanziario» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, punto 22 della direttiva 2013/36 e dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 26 del regolamento n. 575/2013.

II. Contesto normativo

A. Diritto dell’Unione

1. Direttiva 2013/36

4. Ai sensi dei considerando 2, 20 e 54 della direttiva 2013/36:

«(2) La presente direttiva dovrebbe contenere tra l'altro disposizioni che disciplinano l'autorizzazione all'attività, l'acquisizione di partecipazioni qualificate, l'esercizio della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi, i poteri in materia delle autorità di vigilanza dello Stato membro d'origine e di quello ospitante e le disposizioni che disciplinano il capitale iniziale e la revisione prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento. La presente direttiva ha come obiettivo e come oggetto il coordinamento delle disposizioni nazionali relative all'accesso all'attività degli enti creditizi e delle imprese di investimento, le modalità della loro governance e il quadro di vigilanza (...) La presente direttiva dovrebbe pertanto essere letta in combinato disposto con il [regolamento (UE) n. 575/2013] e, unitamente a tale regolamento, formare il quadro normativo di disciplina delle attività bancarie, il quadro di vigilanza e le norme prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento.

(…)

(20) È opportuno estendere il beneficio del mutuo riconoscimento a tali attività qualora siano esercitate da enti finanziari che sono filiazioni di enti creditizi, purché tali filiazioni siano incluse nella vigilanza su base consolidata cui è sottoposta la loro impresa madre e soddisfino alcune rigorose condizioni.

(…)

(54) Per far fronte all'effetto dannoso che dispositivi di governo societario mal concepiti possono avere su una gestione del rischio sana, è opportuno che gli Stati membri introducano principi e norme volti ad assicurare una sorveglianza efficace da parte dell'organo di gestione, a promuovere una cultura del rischio sana a tutti i livelli degli enti creditizi e delle imprese di investimento e a consentire alle autorità competenti di monitorare l'adeguatezza dei dispositivi interni di governance. Occorre che tali principi e norme si applichino tenendo conto della natura, dell'ampiezza e della complessità delle attività degli «enti». Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di imporre ulteriori principi e norme di governo societario oltre a quelli prescritti dalla presente direttiva».

5. L’articolo 1 della direttiva 2013/36, rubricato «Oggetto», stabilisce quanto segue:

«1. La presente direttiva fissa norme concernenti:

(a) l'accesso all'attività degli enti creditizi e delle imprese di investimento (congiuntamente "enti");

(b) i poteri e gli strumenti di vigilanza per la vigilanza prudenziale sugli enti da parte delle autorità competenti;

(c) la vigilanza prudenziale sugli enti da parte delle autorità competenti in una maniera coerente con le norme fissate nel regolamento (UE) n. 575/2013;

(d) gli obblighi di pubblicazione per le autorità competenti nel settore della regolamentazione prudenziale e della vigilanza sugli enti».

6. L’articolo 3 della direttiva 2013/36, rubricato «Definizioni», prevede quanto segue:

«1. Ai fini della presente direttiva si intende per:

(…)

(22) "ente finanziario", un ente finanziario secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 26, del regolamento (UE) n. 575/2013;

(…)»

7. L’articolo 34 della direttiva 2013/36 stabilisce quanto segue:

«1. Gli Stati membri prevedono che le attività figuranti nell'elenco di cui all'allegato I possano essere esercitate nel loro territorio (...) tramite lo stabilimento di una succursale o mediante la prestazione di servizi, da parte di ogni ente finanziario di un altro Stato membro, filiazione di un ente creditizio o filiazione comune di più enti creditizi, il cui statuto consenta l'esercizio di tali attività e che soddisfi ciascuna delle seguenti condizioni:

(a) l'impresa madre o le imprese madri sono autorizzate come enti creditizi nello Stato membro dal cui diritto è disciplinato l'ente finanziario;

(b) le attività in questione sono già effettivamente esercitate nel territorio dello Stato membro medesimo;

(c) l'impresa madre o le imprese madri detengono almeno il 90% dei diritti di voto connessi con la detenzione di quote o azioni dell'ente finanziario;

(d) l'impresa madre o le imprese madri soddisfano le autorità competenti circa la prudente gestione dell'ente finanziario e si sono dichiarate garanti in solido degli impegni assunti dall'ente finanziario, con l'assenso delle autorità competenti dello Stato membro d'origine;

(e) l'ente finanziario è incluso effettivamente, in particolare per le attività in questione, nella vigilanza su base consolidata alla quale è sottoposta l'impresa madre, o ciascuna delle imprese madri (…)

(…)»

8. L’allegato I alla direttiva 2013/36 riporta l’elenco delle attività che beneficiano del mutuo riconoscimento.

2. Regolamento n. 575/2013

9. L’articolo 1 del regolamento n. 575/2013, rubricato «Ambito di applicazione», stabilisce quanto segue:

«Il presente regolamento stabilisce regole uniformi concernenti i requisiti prudenziali generali che gli enti sottoposti a vigilanza ai sensi della direttiva 2013/36/UE soddisfano per quanto riguarda i seguenti elementi:

(a) requisiti in materia di fondi propri relativi a elementi di rischio di credito, rischio di mercato, rischio operativo e rischio di regolamento interamente quantificabili, uniformi e standardizzati;

(b) requisiti che limitano le grandi esposizioni;

(c) dopo l'entrata in vigore dell'atto delegato di cui all'articolo 460, requisiti di liquidità relativi a elementi di rischio di liquidità interamente quantificabili, uniformi e standardizzati;

(d) obblighi di segnalazione dei dati di cui alle lettere a), b) e c) e di leva finanziaria;

(e) obblighi di informativa al pubblico.

Il presente regolamento non definisce obblighi di pubblicazione per le autorità competenti in materia di normativa prudenziale e vigilanza sugli enti di cui alla direttiva 2013/36»

10. L’articolo 4 del regolamento n. 575/2013, rubricato «Definizioni», dispone quanto segue:

«1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

(…)

(3) “ente”, un ente creditizio o un'impresa di investimento;

(…)

(26)”ente finanziario”, un'impresa diversa da un ente la cui attività principale consiste nell'assunzione di partecipazioni o nell'esercizio di una o più delle attività di cui ai punti da 2 a 12 e al punto 15 dell'allegato I della direttiva 2013/36/UE, comprese una società di partecipazione finanziaria, una società di partecipazione finanziaria mista, un istituto di pagamento (...) una società di gestione patrimoniale, ma escluse le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione assicurativa miste quali definite dall’articolo 212, paragrafo 1, lettere f) e g) rispettivamente, della [direttiva 2009/138/CE] [(4)];

(…)»

3. Regolamento (UE) 2019/876

11. Il regolamento (UE) 2019/876 (5) ha modificato il regolamento n. 575/2013.

12. In particolare l’articolo 1, punto 2 del regolamento 2019/876 dispone quanto segue:

«L'articolo 4 [del regolamento n. 575/2013] è così modificato:

(a) Il paragrafo 1 è così modificato:

(…)

(iii) il punto 26 è sostituito dal seguente:

(26) “ente finanziario”, un'impresa diversa da un ente e da una società di partecipazione industriale pura la cui attività principale consiste nell'assunzione di partecipazioni o nell'esercizio di una o più delle attività di cui ai punti da 2 a 12 e al punto 15 dell'allegato I della [direttiva 2013/36/UE], comprese una società di...

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