Règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d'engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et le règlement (UE) n° 648/2012 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

Published date07 June 2019
Subject MatterLiberté d'établissement,Marché intérieur - Principes
Official Gazette PublicationJournal officiel de l'Union européenne, L 150, 7 juin 2019
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7.6.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 150/1

REGOLAMENTO (UE) 2019/876 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 maggio 2019

che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1) All'indomani della crisi finanziaria scoppiata nel 2007-2008, l'Unione ha attuato una riforma sostanziale del quadro regolamentare dei servizi finanziari per aumentare la resilienza degli enti finanziari. Questa riforma era basata in larga parte su norme internazionali concordate nel 2010 dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB), note come quadro di Basilea III. Tra le numerose misure, il pacchetto di riforme comprendeva l'adozione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), che hanno rafforzato i requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (enti).
(2) Pur avendo reso il sistema finanziario più stabile e resiliente a numerosi tipi di shock e crisi che potrebbero verificarsi in futuro, la riforma non ha affrontato in modo esauriente tutti i problemi individuati. Una ragione importante alla base di ciò è il fatto che all'epoca gli organismi di normazione internazionali, come il CBVB e il Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB), non avevano ancora terminato i lavori per giungere a soluzioni concordate a livello internazionale su queste tematiche. Ora che sono stati completati i lavori su importanti riforme supplementari è opportuno affrontare i problemi ancora da risolvere.
(3) Nella comunicazione del 24 novembre 2015, dal titolo «Verso il completamento dell'Unione bancaria», la Commissione ha riconosciuto la necessità di un'ulteriore riduzione del rischio e si è impegnata a portare avanti una proposta legislativa basata su norme concordate a livello internazionale. L'esigenza di adottare ulteriori misure legislative concrete in termini di riduzione dei rischi nel settore finanziario è stata riconosciuta dal Consiglio nelle conclusioni del 17 giugno 2016 e dal Parlamento europeo nella risoluzione del 10 marzo 2016 sull'Unione bancaria — Relazione annuale 2015 (6).
(4) Oltre a rafforzare ulteriormente la resilienza del sistema bancario europeo e la fiducia dei mercati nei suoi confronti, le misure di riduzione del rischio dovrebbero permettere di progredire ulteriormente verso il completamento dell'Unione bancaria. Queste misure dovrebbero essere considerate anche nel contesto delle sfide di più ampia portata a cui deve far fronte l'economia dell'Unione, in particolare la necessità di promuovere la crescita e l'occupazione in un contesto di prospettive economiche incerte. In questo quadro sono state varate diverse iniziative strategiche importanti, come il piano di investimenti per l'Europa e l'Unione dei mercati dei capitali, per rafforzare l'economia dell'Unione. È pertanto importante che tutte le misure di riduzione del rischio interagiscano agevolmente sia con queste iniziative che con le recenti riforme di portata più vasta che riguardano il settore finanziario.
(5) Le disposizioni del presente regolamento dovrebbero essere equivalenti alle norme concordate a livello internazionale e garantire il mantenimento dell'equivalenza della direttiva 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 575/2013 con il quadro di Basilea III. Gli adeguamenti mirati per rispecchiare le specificità dell'UE e tener conto di considerazioni strategiche di più ampio respiro dovrebbero essere limitati in termini di portata o di durata al fine di non interferire con la generale solidità del quadro prudenziale.
(6) È inoltre opportuno migliorare le misure di riduzione del rischio nonché, in particolare, gli obblighi di segnalazione e informativa in vigore al fine di garantirne un'applicazione più proporzionata e tale da non creare un onere di conformità eccessivo, in particolare per gli enti più piccoli e meno complessi.
(7) Allo scopo di introdurre requisiti mirati e meno rigorosi quanto all'applicazione del principio di proporzionalità, è necessaria una definizione esatta degli enti piccoli e non complessi. Un'unica soglia assoluta non risponde di per sé alle specificità dei mercati bancari nazionali. Occorre dunque che gli Stati membri possano avvalersi di discrezionalità per adeguare la soglia al contesto nazionale e, se del caso, modificarla al ribasso. Poiché le dimensioni di un ente non sono di per sé determinanti per il suo profilo di rischio, occorre inoltre garantire, mediante ulteriori criteri qualitativi, che solo gli istituti che soddisfano tutti i criteri pertinenti siano considerati piccoli e non complessi e possano beneficiare di norme più proporzionate.
(8) I coefficienti di leva finanziaria contribuiscono a preservare la stabilità finanziaria agendo come meccanismo di protezione nel quadro dei requisiti patrimoniali basati sul rischio e impedendo la costituzione di un eccesso di leva finanziaria durante i periodi di crescita economica. Il CBVB ha rivisto la norma internazionale sul coefficiente di leva finanziaria per precisare ulteriormente alcuni aspetti della struttura di tale coefficiente. Il regolamento (UE) n. 575/2013 dovrebbe essere allineato alla norma rivista in modo da garantire condizioni di parità a livello internazionale agli enti stabiliti nell'Unione che operano al di fuori dell'Unione, e da garantire che il coefficiente di leva finanziaria rimanga un'efficace integrazione ai requisiti di fondi propri basati sul rischio. Pertanto, è opportuno introdurre un requisito di coefficiente di leva finanziaria che integri l'attuale sistema di segnalazione e informativa per quanto concerne il coefficiente di leva finanziaria.
(9) Per non limitare inutilmente l'erogazione di prestiti da parte degli enti ad imprese e famiglie ed evitare ingiustificati effetti negativi sulla liquidità del mercato, il requisito di coefficiente di leva finanziaria dovrebbe essere fissato a un livello tale da costituire un meccanismo di protezione credibile contro il rischio di leva finanziaria eccessiva, senza ostacolare la crescita economica.
(10) L'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (ABE), istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), ha concluso nella sua relazione del 3 agosto 2016 sul requisito di coefficiente di leva finanziaria, che un coefficiente di leva finanziaria del capitale di classe 1 calibrato al 3 % per qualsiasi tipo di ente creditizio costituirebbe un meccanismo di protezione credibile. Un requisito di coefficiente di leva finanziaria pari al 3 % è stato concordato anche a livello internazionale dal CBVB. Il requisito di coefficiente di leva finanziaria dovrebbe pertanto essere calibrato al 3 %.
(11) Tuttavia un requisito di coefficiente di leva finanziaria del 3 % limiterebbe determinati modelli aziendali e linee di business più di altri. In particolare sarebbero colpiti in modo sproporzionato i prestiti pubblici da parte delle banche pubbliche di sviluppo e i crediti all'esportazione che beneficiano di un sostegno pubblico. Il coefficiente di leva finanziaria dovrebbe pertanto essere corretto per tali tipi di esposizioni. Di conseguenza, dovrebbero essere stabiliti criteri chiari che consentano di accertare il mandato pubblico di tali enti creditizi e che coprano aspetti quali la loro istituzione, il tipo di attività svolte, i loro obiettivi, i meccanismi di garanzia da parte degli enti pubblici e i limiti alle attività di raccolta dei depositi. La forma e le modalità di istituzione di tali enti creditizi dovrebbero tuttavia rimanere a discrezione dell'amministrazione centrale, dell'amministrazione regionale o dell'autorità locale dello Stato membro e possono consistere nella creazione di un nuovo ente creditizio o nell'acquisizione, anche attraverso concessioni e nel contesto di procedure di risoluzione, di un'entità già esistente da parte di tali autorità pubbliche.
(12) Inoltre il coefficiente di leva non dovrebbe compromettere l'erogazione ai clienti di servizi centrali di compensazione da parte degli enti. Pertanto i margini iniziali sulle operazioni in strumenti derivati compensate a livello centrale che gli enti ricevono dai loro clienti e trasmettono alle controparti centrali (CCP) dovrebbero essere esclusi dalla misura dell'esposizione complessiva.
(13) In circostanze eccezionali che giustificano l'esclusione di talune esposizioni verso le banche centrali dal coefficiente di leva finanziaria e al fine di agevolare l'attuazione delle politiche monetarie, è opportuno che le autorità competenti possano escludere temporaneamente tali esposizioni dalla misura dell'esposizione complessiva. A tal fine, previa consultazione con la pertinente banca centrale, le suddette autorità dovrebbero dichiarare pubblicamente l'esistenza di tali circostanze eccezionali. Il
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