Opinion of Advocate General Richard de la Tour delivered on 2 December 2021.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:979
Date02 December 2021
Celex Number62020CC0319
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

JEAN RICHARD DE LA TOUR

presentate il 2 dicembre 2021 (1)

Causa C319/20

Facebook Ireland Limited

contro

Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania)]

«Rinvio pregiudiziale – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 80, paragrafo 2 – Diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo – Rappresentanza degli interessati da parte di un’associazione senza scopo di lucro – Legittimazione ad agire di un’associazione per la tutela degli interessi dei consumatori»






I. Introduzione

1. Nell’economia moderna, caratterizzata dalla crescita dell’economia digitale, il trattamento dei dati personali può ledere le persone non solo nella loro veste di persone fisiche beneficiarie dei diritti conferiti dal regolamento (UE) 2016/679 (2), ma anche nella loro veste di consumatori.

2. Tale status implica che le associazioni per la tutela degli interessi dei consumatori siano sempre più frequentemente promotrici di azioni volte ad ottenere l’inibitoria di condotte tenute da taluni titolari del trattamento lesive, contemporaneamente, dei diritti tutelati dal regolamento di cui trattasi e da altre disposizioni emanate a livello sia di diritto dell’Unione, sia di diritto nazionale, in materia, segnatamente, di tutela dei diritti dei consumatori e di lotta contro le pratiche commerciali sleali.

3. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale è stata presentata nel quadro di una controversia che oppone il Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. (Unione federale delle organizzazioni e associazioni di consumatori; in prosieguo: l’«Unione federale») a Facebook Ireland Limited, con sede in Irlanda. L’Unione federale addebita a detta società la violazione della normativa tedesca in materia di protezione dei dati personali integrante, nel contempo, una pratica commerciale sleale, una violazione di norme poste a tutela dei consumatori e una violazione del divieto di applicare condizioni generali invalide.

4. La domanda di cui trattasi invita essenzialmente la Corte a interpretare l’articolo 80, paragrafo 2, del regolamento 2016/679 al fine di stabilire se detta disposizione osti, a seguito dell’entrata in vigore di tale regolamento, al mantenimento da parte delle associazioni per la tutela degli interessi dei consumatori della legittimazione ad agire che il diritto nazionale riconosce loro al fine di ottenere l’inibitoria di condotte integranti, contemporaneamente, una violazione dei diritti conferiti dal suddetto regolamento e una violazione di disposizioni finalizzate a tutelare i diritti dei consumatori e contrastare le pratiche commerciali sleali. Posto che la compatibilità di una siffatta legittimazione ad agire con la direttiva 95/46/CE (3) è stata riconosciuta dalla Corte (4), spetterà a quest’ultima determinare se il regolamento 2016/679 abbia o meno modificato lo stato del diritto al riguardo.

II. Contesto normativo

A. Regolamento 2016/679

5. L’articolo 80 del regolamento 2016/679, recante il titolo «Rappresentanza degli interessati», è formulato come segue (5):

«1. L’interessato ha il diritto di dare mandato a un organismo, un’organizzazione o un’associazione senza scopo di lucro, che siano debitamente costituiti secondo il diritto di uno Stato membro, i cui obiettivi statutari siano di pubblico interesse e che siano attivi nel settore della protezione dei diritti e delle libertà degli interessati con riguardo alla protezione dei dati personali, di proporre il reclamo per suo conto e di esercitare per suo conto i diritti di cui agli articoli 77, 78 e 79 nonché, se previsto dal diritto degli Stati membri, il diritto di ottenere il risarcimento di cui all’articolo 82.

2. Gli Stati membri possono prevedere che un organismo, organizzazione o associazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, indipendentemente dal mandato conferito dall’interessato, abbia il diritto di proporre, in tale Stato membro, un reclamo all’autorità di controllo competente [in forza dell’articolo 77], e di esercitare i diritti di cui agli articoli 78 e 79, qualora ritenga che i diritti di cui un interessato gode a norma del presente regolamento siano stati violati in seguito al trattamento».

B. Diritto tedesco

6. L’articolo 3, paragrafo 1, del Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (legge contro la concorrenza sleale) (6), del 3 luglio 2004, nella versione applicabile al procedimento principale, enuncia quanto segue:

«Le pratiche commerciali sleali sono illecite».

7. L’articolo 3a dell’UWG è formulato come segue:

«Commette un atto di concorrenza sleale chiunque violi una disposizione di legge destinata, tra l’altro, a regolamentare il comportamento sul mercato nell’interesse dei suoi operatori, quando la violazione sia di natura tale da ledere in modo sensibile gli interessi dei consumatori, degli altri operatori del mercato o dei concorrenti».

8. L’articolo 8, paragrafi 1 e 3, dell’UWG così dispone:

«(1) Ogni pratica commerciale illecita ai sensi dell’articolo 3 o dell’articolo 7 può dar luogo a un’ingiunzione di cessazione e, nell’ipotesi di rischio di recidiva, a inibitoria. Il diritto di ottenere un provvedimento inibitorio sorge non appena sussista il rischio di violazione degli articoli 3 o 7.

(...)

(3) Legittimati ad agire ai sensi del paragrafo 1 sono:

(...)

3. gli enti legittimati previa prova di iscrizione nel relativo elenco ai sensi dell’articolo 4 del [Gesetz über Unterlassungsklagen bei Verbraucherrechts- und anderen Verstößen (legge relativa alle azioni inibitorie in caso di violazioni della normativa a tutela dei consumatori e altre violazioni (7), del 26 novembre 2001, nella versione applicabile nella controversia principale] o nell’elenco della Commissione europea di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori [(8)];

(...)».

9. L’articolo 2 dell’UKlaG prevede quanto segue:

«(1) Chiunque violi disposizioni volte a tutelare i consumatori (legge sulla tutela dei consumatori), con modalità diverse dall’applicazione o dalla raccomandazione di condizioni generali, può essere soggetto a un’ingiunzione di cessazione e a inibitoria nell’interesse della tutela dei consumatori (...).

(2) Ai fini della presente disposizione, per leggi sulla tutela dei consumatori, si intendono in particolare:

(...)

11. le disposizioni che disciplinano l’ammissibilità

a) della raccolta dei dati personali di un consumatore da parte di un’impresa oppure

b) del trattamento o dell’utilizzo di dati personali di un consumatore raccolti da un imprenditore,

qualora i dati siano raccolti, trattati o utilizzati per fini pubblicitari, per ricerche di mercato e sondaggi, gestione di un’agenzia di informazioni, realizzazione di profili personali o profili utente, qualsiasi altro commercio di dati o per scopi commerciali analoghi.

(...)».

10. Il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) osserva che, in forza dell’articolo 3, paragrafo 1, prima frase, punto 1, dell’UKlaG, gli organismi legittimati ad agire ai sensi di detta disposizione possono agire per ottenere l’inibitoria delle violazioni della normativa in materia di protezione dei consumatori, che comprende altresì, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, prima frase, punto 11, di detta legge, le disposizioni sull’ammissibilità della raccolta, del trattamento e dell’utilizzo, da parte di un imprenditore, dei dati personali di un consumatore per fini pubblicitari. Inoltre, sempre in forza dell’articolo 3, paragrafo 1, prima frase, punto 1, dell’UKlaG, gli organismi legittimati ad agire possono chiedere, a norma dell’articolo 1 dell’UKlaG, la cessazione dell’utilizzo di condizioni generali invalide in forza dell’articolo 307 del Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile) ove ritengano che esse violino una disposizione in materia di protezione dei dati.

11. L’articolo 13, paragrafo 1, del Telemediengesetz (legge sui media elettronici) (9), del 26 febbraio 2007, è così formulato:

«Il fornitore di servizi è tenuto, all’inizio della sessione, ad informare l’utente in forma generalmente comprensibile in merito alla tipologia, alla portata e agli obiettivi della raccolta e dell’utilizzo dei dati personali nonché del trattamento dei suoi dati in Stati non rientranti nell’ambito di applicazione della [direttiva 95/46] salvo che una tale informativa abbia già avuto luogo. In caso di procedura automatizzata che consenta una successiva identificazione dell’utente e predisponga una raccolta o un utilizzo di dati personali, l’utente deve essere informato all’inizio della procedura. L’utente deve poter aver accesso in ogni momento al contenuto dell’informativa».

III. Fatti del procedimento principale e questione pregiudiziale

12. L’Unione federale è iscritta, in Germania, nell’elenco degli enti legittimati ad agire ai sensi dell’articolo 4 dell’UKlaG. Facebook Ireland gestisce, all’indirizzo www.facebook.de, la piattaforma Internet Facebook, che consente lo scambio di dati personali e di altri dati.

13. La piattaforma Internet Facebook contiene uno spazio denominato «App-Zentrum» («app center») in cui Facebook Ireland mette a disposizione dei suoi utenti, in particolare, giochi gratuiti forniti da terzi. Il 26 novembre 2012, accedendo a taluni giochi nell’app center, l’utente poteva veder comparire una serie di informazioni sotto al pulsante «Sofort spielen» (Gioca). Da dette informazioni risulta, sostanzialmente, che l’utilizzo dell’applicazione di cui trattasi consentiva alla società fornitrice dei giochi di ottenere un certo numero di dati personali e l’autorizzava a procedere alla...

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