Council Directive 84/218/EEC of 10 April 1984 amending Directive 66/403/EEC on the marketing of seed potatoes
Published date | 17 April 1984 |
Subject Matter | Seeds and seedlings,Approximation of laws |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 104, 17 April 1984 |
Direttiva 84/218/CEE del Consiglio del 10 aprile 1984 che modifica la direttiva 66/403/CEE relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate
Gazzetta ufficiale n. L 104 del 17/04/1984 pag. 0019 - 0019
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 30 pag. 0117
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 30 pag. 0117
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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 10 aprile 1984
che modifica la direttiva 66/403/CEE relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate
(84/218/CEE)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando che, a norma della direttiva 66/403/CEE (2), modificata da ultimo dalla direttiva 81/561/CEE (3), a decorrere dal 1o luglio 1975 gli Stati membri non possono più, in linea di massima, constatare sotto la propria responsabilità l'equivalenza dei tuberi-seme di patate raccolti in paesi terzi ai tuberi-semi di base o ai tuberi-semi certificati raccolti all'interno della Comunità e conformi alla suddetta direttiva;
considerando tuttavia che, non essendo ancora conclusi i lavori avviati per rendere possibile una constatazione comunitaria d'equivalenza per tutti i paesi terzi interessati, l'articolo 15, paragrafo 2 bis, della direttiva suddetta autorizza gli Stati membri a prorogare sino al 31 dicembre 1982 la validità delle constatazioni d'equivalenza da essi già effettuate per taluni paesi ai quali non si applicano le constatazioni comunitarie; che, sul piano pratico, si è fatto uso di tale facoltà di proroga soltanto nei confronti del Canada;
considerando che, poiché tali lavori non sono tuttora terminati, occorre aggiornare al 31 gennaio 1984 detta data limite;
considerando che la presente misura lascia impregiudicati gli obblighi derivanti per gli Stati membri dal regime fitosanitario comune instaurato dalla direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali (4), modificata da ultimo dalla direttiva 81/7/CEE (5),
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
All'articolo 15, paragrafo 2 bis, della direttiva 66/403/CEE, la data del 31 dicembre 1982 è sostituita da quella del 31...
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