Council Directive 88/289/EEC of 3 May 1988 amending Directive 72/462/EEC on health and veterinary inspection problems upon importation of bovine animals and swine and fresh meat from third countries

Published date18 May 1988
Subject MatterVeterinary legislation,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 124, 18 May 1988
EUR-Lex - 31988L0289 - IT

Direttiva 88/289/CEE del Consiglio del 3 maggio 1988 che modifica la direttiva 72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi

Gazzetta ufficiale n. L 124 del 18/05/1988 pag. 0031 - 0032
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 26 pag. 0177
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 26 pag. 0177


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 3 maggio 1988

che modifica la direttiva 72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi

(88/289/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la direttiva 72/462/CEE (4), modificata da ultimo dalla direttiva 87/64/CEE (5), stabilisce disposizioni sanitarie e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dei paesi terzi;

considerando che la direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (6), è stata modificata dalla direttiva 88/288/CEE (7) per quanto riguarda il commercio delle frattaglie e la possibilità di ricorrere ad altri nel contesto dell'ispezione ante e post mortem per tener conto di particolari situazioni locali; che alle importazioni provenienti dai paesi terzi dovrebbero applicarsi le stesse garanzie sanitarie offerte dalla direttiva 64/433/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 72/462/CEE è modificata come segue:

1) Il testo dell'articolo 4, paragrafo 1, seconda frase è sostituito dal testo seguente:

« Secondo modalità d'applicazione che dovrà stabilire la Commissione, conformemente alla procedura prevista all'articolo 30, l'elenco o gli elenchi possono essere modificati o completati dalla Commissione in funzione del risultato dei controlli previsti all'articolo 5, dopo averne informato gli Stati membri.

In caso di difficoltà si adisce il comitato conformemente alla procedura prevista all'articolo 29.

Prima del 1o gennaio 1990 il...

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