Council Directive 90/531/EEC of 17 September 1990 on the procurement procedures of entities operating in the water, energy, transport and telecommunications sectors
Published date | 29 October 1990 |
Court | Council of the European Union |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 297, 29 October 1990 |
Direttiva 90/531/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1990, relativa alle procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni
Gazzetta ufficiale n. L 297 del 29/10/1990 pag. 0001 - 0048
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 17 settembre 1990 relativa alle procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (90/531/CEE)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 57, paragrafo 2, ultima frase, nonché 66, 100 A e 113,
vista la proposta della Commissione(1),
in cooperazione con il Parlamento europeo(2),
visto il parere del Comitato economico e sociale(3),
considerando che occorre adottare le misure destinate all'instaurazione progressiva del mercato interno nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992 ; che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali ;
considerando che il Consiglio europeo ha formulato conclusioni sulla necessità di realizzare un mercato interno unico ;
considerando che a norma degli articoli 30 e 59 del trattato sono vietate le restrizioni alla libera circolazione delle merci
e alla libera prestazione di servizi per quanto riguarda gli appalti di forniture aggiudicati nei settori dell'erogazione di acqua e di energia nonché dei trasporti e delle telecomunicazioni ;
considerando che l'articolo 97 del trattato Euratom vieta ogni restrizione fondata sulla nazionalità, per quanto riguarda società sottoposte alla giurisdizione di uno Stato membro che siano desiderose di partecipare alla costruzione nella Comunità di impianti nucleari a carattere scientifico o industriale ;
procedure di aggiudicazione degli appalti applicate dagli enti che operano in questi settori ;
considerando che il Libro bianco sul completamento del mercato interno fissa un programma d'azione e un calendario per la liberalizzazione degli appalti pubblici nei settori esclusi dall'applicazione della direttiva 71/305/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici(4), modificata da ultimo dalla direttiva 89/440/CEE(5), e della direttiva 77/62/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture(6), modificata da ultimo dalla direttiva 88/295/CEE(7) ;
considerando che tra questi settori esclusi figurano quelli riguardanti l'acqua, l'energia ed i trasporti nonché, nel quadro della direttiva 77/62/CEE, il settore delle telecomunicazioni ;
considerando che la loro esclusione era principalmente giustificata dal fatto che gli enti che gestiscono tali servizi sono in alcuni casi disciplinati dal diritto pubblico, mentre in altri sono disciplinati dal diritto privato ;
considerando che la necessità di assicurare una effettiva liberalizzazione del mercato ed un giusto equilibrio nell'applicazione delle norme sull'aggiudicazione degli appalti in questi settori esige che gli enti interessati siano definiti in modo diverso dal semplice riferimento alla loro qualificazione giuridica ;
considerando che nei quattro settori contemplati dalla presente direttiva, i problemi che occorre risolvere sono di natura analoga ed è quindi possibile trattarli in un unico dispositivo ;
considerando che uno dei principali motivi per cui gli enti che operano in questi settori non procedono ad appelli alla concorrenza a livello europeo è la natura chiusa dei mercati nei quali essi operano, dovuta alla concessione, da parte delle autorità nazionali, di diritti speciali o esclusivi per l'approvvigionamento, la messa a disposizione o la gestione di reti che forniscono il servizio di cui trattasi, lo sfruttamento di una data area geografica per un fine determinato, la messa a disposizione o lo sfruttamento di reti pubbliche di telecomunicazioni o la fornitura di servizi pubblici di telecomunicazioni ;
considerando che un altro motivo importante per cui manca in tali settori una concorrenza a livello comunitario è costituito dai diversi modi che le autorità nazionali utilizzano per influenzare il comportamento di detti enti, ivi comprese l'assunzione di partecipazioni nei relativi capitali sociali o la rappresentanza negli organi amministrativi, direttivi o di vigilanza di tali enti ;
considerando che la presente direttiva non deve estendersi alle attività degli enti in questione che si svolgono al di fuori dei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti o delle telecomunicazioni, o che, pur rientrando in questi settori, sono nondimeno direttamente esposte alla concorrenza in mercati il cui accesso non è limitato ;
considerando che è opportuno che tali enti applichino disposizioni comuni in materia di procedure d'appalto per le loro attività relative all'acqua ; che alcuni enti sono finora rientrati nel campo d'applicazione delle direttive 71/305/CEE e 77/62/CEE relativamente alle loro attività in materia di progetti per opere di ingegneria idraulica, di irrigazione, di drenaggio e di eliminazione e trattamento delle acque di scarico ;
considerando, tuttavia, che le norme relative alle procedure di appalto del tipo di quelle che vengono proposte per gli appalti di forniture risultano inadeguate per gli acquisti d'acqua, tenuto conto della necessità di approvvigionarsi presso fonti vicino al luogo di utilizzo ;
considerando che, se sono soddisfatte particolari condizioni, lo sfruttamento di un'area geografica a fini di prospezione o estrazione di petrolio, gas, carbone o altri combustibili solidi può essere soggetto ad un regime alternativo che consenta di raggiungere lo stesso obiettivo di apertura dei mercati ; che la Commissione deve assicurare il controllo del rispetto di tali condizioni da parte degli Stati membri che applicano tale regime alternativo ;
considerando che la Commissione ha annunciato che proporrà misure volte ad eliminare, entro il 1992, gli ostacoli agli scambi transfrontalieri di elettricità ; che, norme sulle procedure d'appalto del tipo di quelle che sono proposte per gli appalti di forniture non permetterebbero di superare gli ostacoli esistenti per l'acquisto di energia e di combustibili nel settore dell'energia ; che non è opportuno, pertanto, includere tali acquisti di energia tra gli scopi della presente direttiva, pur considerando che tale situazione sarà riesaminata dal Consiglio sulla base di una relazione e delle proposte della Commissione ;
considerando che i regolamenti (CEE) n. 3975/87(8) e (CEE) n. 3976/87(9) del Consiglio, la direttiva 87/601/CEE del Consiglio(10) e la decisione 87/602 del Consiglio(11) mirano ad introdurre un maggior grado di concorrenza tra gli enti che forniscono servizi di trasporto aereo al pubblico e che, pertanto, non è opportuno, per il momento, includere tali enti nella sfera d'applicazione della presente direttiva, ma che la situazione dovrebbe essere ulteriormente riesaminata alla luce dei progressi realizzati riguardo a detta concorrenza ;
considerando che, vista la concorrenza esistente nei trasporti marittimi comunitari, non sarebbe opportuno sottoporre la maggior parte degli appalti in questo settore a procedure particolareggiate ; che la situazione dei trasportatori marittimi che gestiscono ferry marittimi deve essere sorvegliata ; che determinati servizi di ferry costieri o fluviali gestiti da autorità pubbliche non debbono più essere esclusi dal campo di applicazione delle direttive 71/305/CEE e 77/62/CEE ;
considerando che occorre facilitare il rispetto delle disposizioni relative alle attività non contemplate dalla presente direttiva ;
considerando che la presente direttiva non si applica agli appalti quando vengono dichiarati segreti o quando possono pregiudicare gli interessi essenziali della sicurezza dello Stato o quando sono aggiudicati in base ad altre norme stabilite da accordi internazionali vigenti o da organizzazioni internazionali ;
considerando che gli obblighi internazionali della Comunità o degli Stati membri non sono pregiudicati dalle disposizioni della presente direttiva ;
considerando che i prodotti, lavori o servizi devono essere descritti facendo riferimento a specifiche europee ; che, onde assicurare che un prodotto, un lavoro o un servizio risponda all'uso al quale è destinato dall'ente aggiudicatore, detto riferimento può essere completato da specifiche, che non devono modificare la natura della soluzione tecnica o delle soluzioni tecniche offerte dalle specifiche europee ;
considerando che nel quadro della presente direttiva trovano applicazione i principi dell'equivalenza e del reciproco riconoscimento delle norme, delle specifiche tecniche e di metodi di fabbricazione nazionali ;
considerando che gli enti aggiudicatori, nel definire di comune accordo con i candidati i termini per la ricezione delle offerte, rispettano il principio della non discriminazione ; che in mancanza di tale accordo è necessario prevedere disposizioni adeguate ;
considerando che potrebbe rivelarsi utile migliorare la trasparenza nel settore degli obblighi relativi alla tutela e alle condizioni di lavoro vigenti nello Stato membro nel quale verranno eseguiti i lavori ;
considerando che è opportuno che le disposizioni nazionali sull'aggiudicazione degli appalti pubblici a favorire lo sviluppo regionale rispondano agli obiettivi della Comunità e siano conformi ai principi del trattato ;
considerando che gli enti aggiudicatori possono respingere le offerte anormalmente basse soltanto dopo aver chiesto, per iscritto, spiegazioni sulla composizione...
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