Council Directive of 19 November 1991 on the protection of animals during transport and amending Directives 90/425/EEC and 91/496/EEC

Coming into Force01 January 1001,01 January 1993
End of Effective Date04 January 2007
Celex Number31991L0628
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1991/628/oj
Published date11 December 1991
Date19 November 1991
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 340, 11 December 1991
EUR-Lex - 31991L0628 - IT

Direttiva 91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE

Gazzetta ufficiale n. L 340 del 11/12/1991 pag. 0017 - 0027


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 19 novembre 1991

relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE

(91/628/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che, con la risoluzione del 20 febbraio 1987, relativa alla politica in materia di benessere degli animali (4), il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a presentare proposte concernenti la protezione degli animali durante il trasporto;

considerando che, per eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi di animali vivi e per agevolare il corretto funzionamento delle organizzazioni di mercato interessato, garantendo un livello soddisfacente di protezione degli animali, la Comunità ha adottato delle norme in questo settore;

considerando che tutti gli Stati membri hanno ratificato la convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali ed hanno firmato il protocollo supplementare che abilita la Comunità in quanto tale ad aderire a tale convenzione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativo all'applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (5), in appresso denominata CITES, disciplina le condizioni di trasporto di talune specie;

considerando che la direttiva 77/489/CEE (6) ha stabilito le norme relative alla protezione degli animali nei trasporti internazionali; che la direttiva 81/389/CEE (7) ha stabilito le misure di applicazione della direttiva 77/489/CEE, istituendo, in particolare, i controlli alle frontiere interne della Comunità;

considerando che, per il conseguimento di tali obiettivi, in particolare la protezione degli animali durante il trasporto, occorre, nel quadro del completamento del mercato interno, modificare le norme della direttiva 90/425/CEE (8) al fine, in particolare, di armonizzare i controlli anteriori relativi al benessere degli animali durante il trasporto;

considerando che dette norme debbono applicarsi al trasporto di animali sia nell'ambito del territorio comunitario che in provenienza e in partenza dalla Comunità e che debbono essere aboliti i controlli sistematici alle frontiere interne della Comunità;

considerando che per ragioni di benessere degli animali il trasporto su lunghe distanze di animali, compresi gli animali destinati al macello, dovrebbe essere il più possibile ridotto;

considerando che le norme previste devono garantire una più efficace protezione degli animali durante il trasporto;

considerando che conviene del pari modificare la direttiva 91/496/CEE (9) per adeguarla alla presente direttiva; che conviene inoltre abrogare le direttive 77/489/CEE e 81/389/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO I Disposizioni generali

Articolo 1

1. La presente direttiva si applica al trasporto di:

a) solipedi domestici e animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina;

b)

pollame, volatili e conigli domestici;

c)

cani e gatti domestici;

d)

altri mammiferi e volatili;

e)

altri animali vertebrati e animali a sangue freddo.

( 7) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29. Direttiva modificata, da ultimo, dalla direttiva 91/496/CEE (GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56).

(§) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56.

2. La presente direttiva non si applica:

a)

ai viaggiatori che trasportano senza scopo lucrativo animali da compagnia;

b)

fatte salve le disposizioni nazionali applicabili in materia, ai trasporti di animali

- effettuati su una distanza massima di 50 km a partire dall'inizio del trasporto degli animali fino al luogo di destinazione; o

- effettuati dagli allevatori o dagli ingrassatori con veicoli agricoli o mezzi di trasporto di loro proprietà nel caso in cui le circostanze geografiche impongano una transumanza stagionale senza scopo lucrativo per alcuni tipi di animali.

Articolo 2

1. Ai fini della presente direttiva sono applicabili, all'occorrenza, le definizioni di cui all'articolo 2 delle direttive 89/662/CEE (1), 90/425/CEE, 90/675/CEE (2) e 91/496/CEE.

2. Si intende inoltre per:

a) «mezzo di trasporto»: le parti di veicoli stradali, veicoli su rotaia, navi ed aerei utilizzati per il carico e il trasporto di animali, nonché i contenitori per il trasporto terrestre, marittimo o aereo;

b)

«trasporto»: ogni trasferimento di animali, effettuato con un mezzo di trasporto, che comprenda il carico e lo scarico degli animali;

c)

«punto di sosta»: un luogo in cui il viaggio è interrotto a scopo di riposo, alimentazione o abbeveraggio degli animali;

d)

«punto di trasferimento»: il luogo in cui il trasporto è interrotto allo scopo di trasferire gli animali da un mezzo di trasporto ad un altro;

e)

«luogo di partenza»: il luogo in cui, fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), gli animali sono caricati per la prima volta su un mezzo di trasporto, nonché tutti i luoghi in cui gli animali sono stati scaricati e stabulati per almeno dieci ore, abbeverati, nutriti, nonché, se necessario, curati, ad eccezione di qualsiasi punto di sosta o di trasferimento.

Possono essere parimenti considerati «luoghi di partenza» i mercati ed i centri di raduno autorizzati in base alla legislazione comunitaria,

- quando il primo luogo di carico degli animali è distante meno di 50 km dai summenzionati mercati o centri;

- quando, nel caso in cui la distanza di cui al primo trattino sia superiore a 50 km, gli animali hanno beneficiato di un periodo di riposo di una durata da stabilirsi secondo la procedura prevista all'articolo 17 e sono stati abbeverati e nutriti prima di essere nuovamente caricati sul mezzo di trasporto;

f)

«luogo di destinazione»: il luogo in cui gli animali sono scaricati definitivamente da un mezzo di trasporto; il luogo di destinazione non comprende un punto di sosta o un punto di trasferimento;

g)

«viaggio»: il trasporto dal luogo di partenza al luogo di destinazione.

CAPITOLO II Trasporto e controlli nel territorio della Comunità

Articolo 3

1. Gli Stati membri vigilano affinché:

a) il trasporto di animali all'interno di uno Stato membro e/o da uno Stato membro ad un altro sia effettuato conformemente alla presente direttiva e rispettando, per quanto riguarda gli animali di cui:

- all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), le disposizioni del capitolo I dell'allegato;

- all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), le disposizioni del capitolo II dell'allegato;

- all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), le disposizioni del capitolo III dell'allegato;

- all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), le disposizioni del capitolo IV dell'allegato;

- all'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), le disposizioni del capitolo V dell'allegato;

b)

possano essere trasportati soltanto animali idonei a sopportare il viaggio previsto e unicamente qualora siano state prese disposizioni adeguate per la cura degli animali durante il viaggio e al loro arrivo nel luogo di destinazione. Gli animali malati o feriti non sono considerati idonei al trasporto. Tuttavia questa disposizione non si applica:

ii) agli animali lievemente feriti o malati, per i quali il trasporto non sia causa di sofferenze inutili;

ii) agli animali trasportati ai fini di ricerche scientifiche approvate dall'autorità competente;

c)

gli animali che si ammalano o si feriscono durante il trasporto beneficino, appena possibile, di cure di pronto soccorso e, ove occorra, di un trattamento veterinario appropriato e, se necessario, siano macellati con urgenza, evitando loro sofferenze inutili.

2. In deroga al paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri possono consentire il trasporto di animali destinati ad un trattamento veterinario di emergenza o alla macellazione di emergenza in condizioni non conformi alla presente direttiva. Gli Stati membri si accertano che tali trasporti siano permessi soltanto a condizione che gli animali interessati non debbano subire indebite sofferenze o maltrattamenti. Se del caso saranno adottate, secondo la procedura prevista all'articolo 17, norme specifiche di applicazione del presente paragrafo.

3. Fatte salve le prescrizioni del paragrafo 1, lettere a) e b) e dell'allegato, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce le opportune condizioni supplementari per assicurare il benessere durante il trasporto di alcuni tipi di animali quali i solipedi, gli uccelli selvaggi ed i mammiferi marini.

In attesa dell'attuazione di queste disposizioni, gli Stati membri possono, nel rispetto delle disposizioni generali del trattato, applicare le pertinenti norme nazionali supplementari.

Articolo 4

Gli Stati membri vigilano affinché, durante il viaggio, gli animali siano identificati e registrati, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 90/425/CEE, ed accompagnati dai documenti previsti dalla normativa comunitaria o nazionale, che consentano all'autorità competente di controllare:

- l'origine e il proprietario degli animali;

- il luogo di partenza e il luogo di destinazione;

- la data e l'ora di partenza.

Articolo 5

Gli Stati membri provvedono affinché:

1) qualsiasi persona fisica o giuridica che proceda al trasporto di animali a scopo di lucro:

a) sia stata registrata in modo da permettere alla competente autorità di controllare il rispetto delle prescrizioni della presente direttiva;

b)

...

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