Regolamento di esecuzione (UE) n . 13/2012 del Consiglio del 6 gennaio 2012 che modifica il regolamento (CE) n. 1292/2007 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell’India

Published date12 January 2012
Subject MatterDumping
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 8, 12 January 2012
TESTO consolidato: 32012R0013 — IT — 13.01.2012

2012R0013 — IT — 13.01.2012 — 000.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 13/2012 DEL CONSIGLIO del 6 gennaio 2012 che modifica il regolamento (CE) n. 1292/2007 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell’India (GU L 008, 12.1.2012, p.17)


Rettificato da:

►C1 Rettifica, GU L 120, 5.5.2012, pag. 16 (13/2012)




▼B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 13/2012 DEL CONSIGLIO

del 6 gennaio 2012

che modifica il regolamento (CE) n. 1292/2007 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell’India



IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ( 1 ) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4, e l’articolo 11, paragrafi 3, 5 e 6,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea («la Commissione»), dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:PROCEDIMENTO Inchieste precedenti e misure antidumping in vigore
(1) Nell’agosto del 2001 il Consiglio ha istituito con il regolamento (CE) n. 1676/2001 ( 2 ) un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari, tra l’altro, dell’India. Le misure consistevano in un dazio antidumping ad valorem, compreso tra lo 0 % e il 62,6 %, applicabile alle importazioni provenienti da singoli produttori esportatori figuranti in un elenco, con un’aliquota di dazio residuo del 53,3 % applicata alle importazioni da tutte le altre società.
(2) Con la decisione 2001/645/CE ( 3 ) la Commissione ha accettato nell’agosto 2001 gli impegni sui prezzi offerti da cinque produttori indiani. Nel marzo del 2006 è stata successivamente ritirata l’accettazione degli impegni offerti ( 4 ).
(3) Con il regolamento (CE) n. 366/2006 ( 5 ) il Consiglio ha modificato nel marzo 2006 le misure prese mediante il regolamento (CE) n. 1676/2001. Il dazio antidumping così rivisto, la cui aliquota era compresa tra lo 0 % e il 18 %, teneva conto dei risultati del riesame in previsione della scadenza dei dazi compensativi definitivi di cui al regolamento (CE) n. 367/2006 del Consiglio ( 6 ).
(4) ►C1 In seguito alla richiesta di un nuovo produttore esportatore il Consiglio ha modificato nel settembre 2006 il regolamento (CE) n. 1676/2001 nei confronti di un esportatore indiano mediante il regolamento (CE) n. 1424/2006 ( 7 ). Il regolamento modificato stabilisce un margine di dumping del 15,5 % per le società non incluse nel campione e fissa un’aliquota di dazio antidumping del 3,5 % per la società in questione, tenendo conto del margine di sovvenzione all’esportazione accertato per la società medesima dall’inchiesta antisovvenzioni che ha determinato l’adozione del regolamento (CE) n. 367/2006. Giacché per la società non era stata fissata un’aliquota individuale per il dazio compensativo, si è applicata l’aliquota di dazio stabilita per tutte le altre società.
(5) Con il regolamento (CE) n. 1292/2007 ( 8 ) del Consiglio è stato imposto nel novembre 2007 un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell’India, in seguito a un riesame in previsione della scadenza condotto in ottemperanza all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. Con lo stesso regolamento è stato chiuso il riesame intermedio parziale in applicazione dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento antidumping di base, con portata limitata all’esame del dumping relativo a un produttore esportatore indiano.
(6) Il regolamento (CE) n. 1292/2007 ha inoltre mantenuto l’estensione delle misure a Brasile e Israele, con l’esenzione di alcune società. L’ultima modifica del regolamento (CE) n. 1292/2007 a questo proposito è stata introdotta con il regolamento d’esecuzione (UE) n. 806/2010 del Consiglio ( 9 ).
(7) In seguito a un riesame intermedio parziale avviato di propria iniziativa dalla Commissione in merito al sovvenzionamento di cinque produttori indiani di fogli di PET, il Consiglio ha modificato nel gennaio del 2009, mediante il regolamento (CE) n. 15/2009 ( 10 ), i dazi antidumping definitivi imposti a tali società dal regolamento (CE) n. 1292/2007 e i dazi compensativi imposti alle medesime dal regolamento (CE) n. 367/2006.
(8) Nel maggio 2011 il Consiglio ha modificato il regolamento (CE) n. 1292/2007 con il regolamento d’esecuzione (UE) n. 469/2011 ( 11 ), adattando così le aliquote di dazio antidumping in vista della scadenza, fissata per il 9 marzo 2011 ( 12 ), del dazio compensativo previsto dal regolamento (CE) n. 367/2006.
(9) Al richiedente considerato in questo esame intermedio, ovvero Ester Industries Limited, si applica attualmente un dazio antidumping definitivo del 29,3 %.
Domanda di riesame intermedio parziale
(10) ►C1 Nel luglio 2010 la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. La richiesta, limitata all’esame del dumping, è stata presentata dalla Ester Industries Limited, un produttore esportatore dell’India («Ester» o «il richiedente»). Il richiedente ha sostenuto nella sua domanda che le circostanze alla base delle misure siano mutate e che tali mutamenti avessero carattere duraturo. Il richiedente ha fornito elementi di prova prima facie del fatto che non sia più necessario mantenere la misura al livello attuale per compensare il dumping pregiudizievole.
Apertura di un riesame
(11) Dopo aver sentito il comitato consultivo e aver stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti per giustificare l’apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione ha avviato, con un avviso di apertura pubblicato il 29 ottobre 2010 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( 13 ) («avviso di apertura»), un riesame intermedio parziale, limitato all’esame del dumping concernente il richiedente, a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.
(12) Secondo l’avviso d’apertura lo scopo dell’inchiesta di riesame intermedio parziale era anche di valutare, in base ai risultati del riesame, la necessità di modificare l’aliquota del dazio applicabile alle importazioni del prodotto in esame effettuate dai produttori esportatori del paese interessato non citati singolarmente nell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1292/2007, ovvero l’aliquota del dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società» in India.
Inchiesta
(13) L’inchiesta relativa al livello di dumping riguarda il periodo compreso tra il 1o ottobre 2009 e il 30 settembre 2010 («il periodo dell’inchiesta ai fini del riesame» o «PIR»).
(14) La Commissione ha formalmente informato il richiedente, le autorità del Paese esportatore e i produttori comunitari dell’apertura del riesame intermedio parziale. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione.
(15) Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta la Commissione ha inviato un questionario al richiedente e ha ricevuto una risposta entro il termine fissato.
(16) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare la portata di un eventuale dumping. È stata effettuata una visita di verifica presso la sede del richiedente.
PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE Prodotto in esame
(17) Il prodotto in esame, ovvero i fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell’India attualmente classificati ai codici NC ex392062 19 ed ex392062 90, è lo stesso definito dal regolamento (CE) n. 1292/2007 nella sua
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