Council Regulation (EEC) No 1637/91 of 13 June 1991 fixing compensation with regard to the reduction of the reference quantities referred to in Article 5c of Regulation (EEC) No 804/68 and compensation for the definitive discontinuation of milk production

Published date15 June 1991
Subject MatterMilk products
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 150, 15 June 1991
EUR-Lex - 31991R1637 - IT

Regolamento (CEE) n. 1637/91 del Consiglio, del 13 giugno 1991, che fissa un'indennità relativa alla riduzione dei quantitativi di riferimento previsti all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 e un'indennità per l'abbandono definitivo della produzione lattiera

Gazzetta ufficiale n. L 150 del 15/06/1991 pag. 0030 - 0033
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 38 pag. 0010
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 38 pag. 0010


REGOLAMENTO (CEE) N. 1637/91 DEL CONSIGLIO del 13 giugno 1991 che fissa un'indennità relativa alla riduzione dei quantitativi di riferimento previsti all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 e un'indennità per l'abbandono definitivo della produzione lattiera

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del

27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1630/91 (2), in particolare l'articolo 5 quater, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'evoluzione del mercato del latte ha reso necessaria una riduzione immediata del 2 % dei quantitativi globali garantiti di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 e all'allegato del regolamento (CEE) n. 857/84 (3) relativo alle norme generali per l'applicazione del regime del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1635/91 (4); che detta riduzione è stata decisa con effetto a decorrere dall'ottavo periodo di dodici mesi;

considerando inoltre che il regolamento (CEE) n. 857/84, nella versione modificata dal regolamento (CEE) n. 1635/91, prevede l'attribuzione a breve scadenza di nuovi quantitativi di riferimento ai produttori che hanno preso un impegno di non commercializzazione o di riconversione e, a questo fine, l'aumento delle riserve nazionali; che, in funzione della situazione del mercato, i quantitativi di riferimento degli altri produttori negli Stati membri interessati dovranno, nell'immediato, essere colpiti da una riduzione che si aggiunge alla riduzione del 2 % dei quantitativi globali garantiti;

considerando che appare quindi necessario prevedere un'indennità di 10 ecu per 100 chilogrammi proporzionale allo sforzo di adattamento richiesto ai produttori nel corso dell'ottavo periodo di dodici mesi; che l'indennità massima è tuttavia limitata al 3 % del quantitativo di riferimento disponibile, fatta salva la possibilità che gli Stati membri hanno di contribuire al finanziamento e, pagando la stessa indennità per una riduzione superiore al 3 %;

considerando tuttavia che, per facilitare, da un lato, la diminuzione delle consegne e delle vendite dirette risultante dalla riduzione dei quantitativi globali garantiti, e, dall'altro, la mobilizzazione dei quantitativi necessari per i produttori che hanno preso un impegno di non commercializzazione o di riconversione o, secondo gli Stati membri, per i produttori la

cui situazione resta preoccupante, occorre stabilire un regime comunitario di finanziamento per l'abbandono della produzione lattiera mediante assegnazione a ciascun produttore, a sua richiesta e sempreché soddisfi talune condizioni per beneficiare della misura in questione, di un'indennità, da pagare dopo la cessazione totale e definitiva della produzione lattiera; che gli Stati membri devono tener conto dell'esistenza di affitti rurali;

considerando che occorre peraltro permettere agli Stati membri di decidere se applicare detto prgramma o in quale regione applicarlo, per motivi attinenti alla necessità di facilitare le evoluzioni e gli adattamenti strutturali o ai requisiti di sviluppo regionale o alla possibilità, nelle condizioni di mercato della regione o delle regioni interessate, di liberare quantitativi di riferimento significativi o a necessità amministrative imperative;

considerando che, tenuto conto dell'esperienza acquisita, l'indennità può essere fissata a 10 ecu per 100 chilogrammi e per anno, pagabili durante cinque anni se il regime del prelievo supplementare è...

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