Council Regulation (EEC) No 456/80 of 18 February 1980 on the granting of temporary and permanent abandonment premiums in respect of certain areas under vines and of premiums of the renunciation of replanting

Published date29 February 1980
Subject MatterAgricultural structures,Wine
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 57, 29 February 1980
EUR-Lex - 31980R0456 - IT 31980R0456

Regolamento (CEE) n. 456/80 del Consiglio, del 18 febbraio 1980, relativo alla concessione di premi di abbandono temporaneo e di abbandono definitivo di talune superfici vitate nonché di premi di rinuncia al reimpianto

Gazzetta ufficiale n. L 057 del 29/02/1980 pag. 0016 - 0022
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 11 pag. 0234
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 28 pag. 0023
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 11 pag. 0234
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 17 pag. 0158
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 17 pag. 0158


REGOLAMENTO (CEE) N. 456/80 DEL CONSIGLIO del 18 febbraio 1980 relativo alla concessione di premi di abbandono temporaneo e di abbandono definitivo di talune superfici vitate nonché di premi di rinuncia al reimpianto

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che il divario tra la produzione e il consumo di vino nella Comunità non può attribuirsi esclusivamente alle variazioni congiunturali ; che le misure d'intervento per ripristinare l'equilibrio del mercato, previste dal regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 454/80 (5), si sono rivelate insufficienti ; che l'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1163/76 del Consiglio, del 17 maggio 1976, relativo alla concessione di un premio per la riconversione nel settore della viticoltura (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 361/79 (7), ha dimostrato che occorre accentuare gli sforzi intesi a diminuire il potenziale viticolo comunitario ; che, per orientare in tal senso i produttori di vino, è necessario incoraggiare con la concessione di premi l'abbandono temporaneo o definitivo delle superfici vitate classificate nelle categorie 2 e 3 ai sensi degli articoli 29 e 29 bis del regolamento (CEE) n. 337/79, nonché l'abbandono definitivo di talune altre superfici vitate particolari;

considerando che, onde evitare spese ingiustificate, occorre proibire il cumulo di tali premi con taluni altri premi previsti dalla regolamentazione comunitaria;

considerando che l'incoraggiamento all'abbandono di superfici vitate dovrà contribuire ad una diminuzione dei quantitativi di vino di qualità inferiore esistenti sul mercato ; che occorre pertanto limitare la concessione del premio di abbandono temporaneo a determinate varietà di viti la cui coltura risulta inopportuna e che sono piantate in superfici della categoria 2, nonché a tutte le varietà piantate in superfici della categoria 3;

considerando che, onde incoraggiare i produttori ad abbandonare temporaneamente o, secondo il caso, definitivamente in tempi ravvicinati superfici vitate, accelerando così il ripristino dell'equilibrio del mercato, è opportuno disporre che la concessione dei premi di abbandono sia limitata nel tempo, segnatamente per talune superfici vitate particolari;

considerando che, ai fini di una buona gestione amministrativa della concessione dei premi di abbandono, è opportuno fissare date limite per la presentazione delle domande e stabilire le condizioni cui deve ottemperare il richiedente ; che, per conseguire effetti duraturi, occorre in particolare che il beneficiario del premio di abbandono temporaneo e il beneficiario del premio di abbandono definitivo s'impegnino a non aumentare le superfici vitate della loro azienda rispettivamente per periodo di otto campagne viticole e per un periodo di quindici campagne viticole;

considerando che l'importo del premio di abbandono temporaneo deve essere fissato ad un livello che tenga conto del costo dell'operazione di estirpazione e, entro certi limiti, della perdita di redditi futuri ; che è pertanto opportuno fissare per tale premio importi diversi secondo la produttività delle superfici vitate in questione ; che, poiché il premio di abbandono definitivo riguarda superfici sulle quali già si è effettuata l'estirpazione con il beneficio del premio di abbandono temporaneo o superfici vitate particolari, è opportuno fissarne l'importo allo stesso livello;

considerando che il fatto di incoraggiare la rinuncia al diritto di reimpianto il cui esercizio sia stato sospeso il 29 febbraio 1980 in virtù dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 348/79 del Consiglio, del 5 (1)GU n. C 209 del 2.9.1978, pag. 3, e GU n. C 232 del 30.9.1978, pag. 10. (2)GU n. C 6 dell'8.1.1979, pag. 66. (3)GU n. C 105 del 26.4.1979, pag. 46. (4)GU n. L 54 del 5.3.1979, pag. 1. (5)Vedi pag. 7 della presente Gazzetta ufficiale. (6)GU n. L 135 del 24.5.1976, pag. 34. (7)GU n. L 46 del 23.2.1979, pag. 2. febbraio 1979, recante misure intese ad adeguare il potenziale viticolo alle esigenze del mercato (1), costituisce un contributo alla riduzione del potenziale viticolo ; che è opportuno incitare i produttori interessati a rinunciare ai loro diritti, mediante la concessione di un premio;

considerando che, ai fini della corretta applicazione del regime di premi, occorre prevedere che aiuti nazionali possano essere concessi se hanno finalità analoghe a quelle perseguite da detto regime;

considerando che il complesso delle misure previste riveste interesse comunitario e mira all'attuazione degli obiettivi definiti dall'articolo 39, paragrafo 1, lettera a), del trattato ; che esso costituisce pertanto un'azione comune ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 929/79 (3);

considerando che la direttiva 78/627/CEE del Consiglio, del 19 giugno 1978, relativa al programma di accelerazione della ristrutturazione e di riconversione della viticoltura in alcune regioni mediterranee della Francia (4), è già in vigore in regioni che si trovano in una situazione sfavorevole per quanto riguarda i redditi agricoli e l'occupazione ; che una parte dell'azione in questione, concernente le operazioni di riconversione di vigneti che, fino alla campagna viticola 1978/1979, traevano il finanziamento dal regime di premi alla riconversione di cui al regolamento (CEE) n. 1163/76 ; che tale finanziamento deve essere ora garantito mediante la concessione del premio di abbandono temporaneo ; che è pertanto necessario evitare una sospensione di tale azione anticipando l'entrata in vigore del regime di premi d'abbandono al 1º marzo 1980,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I Abbandono temporaneo e abbandono...

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