Council Regulation (EEC) No 777/85 of 26 March 1985 on the granting, for the 1985/86 to 1989/90 wine years, of permanent abandonment premiums in respect of certain areas under vines

Published date28 March 1985
Subject MatterWine,European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF),Agriculture and Fisheries,Agricultural structures
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 88, 28 March 1985
EUR-Lex - 31985R0777 - IT

Regolamento (CEE) n. 777/85 del Consiglio del 26 marzo 1985 relativo alla concessione, per le campagne vitivinicole 1985/1986 - 1989/1990, di premi di abbandono definitivo di talune superfici vitate

Gazzetta ufficiale n. L 088 del 28/03/1985 pag. 0008 - 0013
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 34 pag. 0053
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 34 pag. 0053


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REGOLAMENTO (CEE) N. 777/85 DEL CONSIGLIO

del 26 marzo 1985

relativo alla concessione, per le campagne vitivinicole 1985/1986 - 1989/1990, di premi di abbandono definitivo di talune superfici vitate

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che il crescente squilibrio del mercato vitivinicolo e l'esperienza acquisita soprattutto con il regolamento (CEE) n. 456/80 del Consiglio, del 18 febbraio 1980, relativo alla concessione di premi di abbandono temporaneo e di abbandono definitivo di talune superfici vitate nonché di premi di rinuncia al reimpianto (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1597/83 (5), esigono che vengano intensificati gli sforzi intesi a ridurre il potenziale viticolo comunitario; che, per conseguire tale obiettivo, è essenziale che la riduzione riguardi le categorie 2 e 3 definite agli articoli 29 e 29 bis del regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 775/85 (7), e per le superfici della categoria 1, quelle stabilite dagli Stati membri in base ad alcune caratteristiche sociostrutturali da definire a livello comunitario;

considerando che a tale scopo occorre promuovere l'abbandono delle superfici viticole mediante la concessione nelle prossime cinque campagne viticole di premi il cui importo sarà articolato secondo la produttività delle superfici in questione e della perdita del diritto di reimpianto, sia della perdita di redditi futuri;

considerando che è necessario evitare il rischio che la diminuzione di produzione provocata dall'abbandono definitivo di alcune superifici sia compensata con l'aumento della produttività delle restanti superfici dell'azienda; che a questo scopo occorre prevedere, con le necessarie compensazioni, una limitazione dell'esercizio dei diritti di reimpianto inerenti alle suddette superfici;

considerando che una riduzione del numero di aziende viticole consente di limitare la dispersione dell'offerta sul mercato e di semplificare la gestione del medesimo; che è quindi opportuno prevedere un incentivo supplementare per i viticoltori che abbandonano la totalità della loro superficie viticola;

considerando che, onde evitare spese ingiustificate, occorre proibire il cumulo di tali premi con altri premi previsti dalla regolamentazione comunitaria;

considerando che, ai fini di una buona gestione amministrativa della concessione dei premi di abbandono, è opportuno fissare date limite per la presentazione delle domande e stabilire le condizioni cui deve ottemperare il richiedente; che, per conseguire effetti duraturi, occorre in particolare che il beneficiario del premio di abbandono si impegni a non aumentare le superfici vitate della sua azienda per un periodo di sedici campagne viticole;

considerando che l'abbandono di superfici viticole da parte di viticoltori membri di associazioni cooperative che procedono alla trasformazione in comune delle uve raccolte dai membri di queste può ridurre i quantitativi d'uva conferiti e provocare un aumento dei costi di trasformazione; che è quindi giusto prevedere che gli effetti negativi possano essere compensati; che, viste le differenze esistenti a livello di strutture viticole all'interno della Comunità e l'attuale situazione del bilancio comunitario, è opportuno prevedere che l'eventuale regime di compensazione sia adottato dagli Stati membri;

considerando che il premio di abbandono definitivo riveste interesse comunitario ed è volto al conseguimento degli obiettivi definiti dall'articolo 39, paragrafo 1, lettera a), del trattato; che esso costituisce un'azione

comune ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 929/79 (2);

considerando che, per garantire la massima efficacia dell'azione, occorre fissare i termini per il versamento dei premi ai beneficiari e prevedere la possibilità di anticipi su cauzione nonché il versamento da parte del FEAOG di anticipi agli Stati membri, corrispondenti alla partecipazione comunitaria, provvedendo al tempo stesso che il versamento dei premi ed il contributo definitivo del FEAOG siano subordinati all'attuazione dell'estirpazione alle condizioni richieste,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I conduttori di superfici viticole:

a) destinate alla produzione di:

- vino da tavola,

- uve da tavola,

- uve secche,

- vini idonei a produrre un'acquavite di vino a denominazione di origine nella regione delle Charentes,

o

b) utilizzate come vigneti di viti madri di portinnesto piantate con varietà di portinnesto che figurano nella classificazione delle varietà di viti,

beneficiano, durante le campagne viticole dal 1985/1986 al 1989/1990...

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