Council Regulation (EEC) No 2641/84 of 17 September 1984 on the strengthening of the common commercial policy with regard in particular to protection against illicit commercial practices

Published date20 September 1984
Subject MatterCommercial policy,Quantitative restrictions and measures of equivalent effect,Competition
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 252, 20 September 1984
EUR-Lex - 31984R2641 - IT

Regolamento (CEE) n. 2641/84 del Consiglio del 17 settembre 1984 relativo al rafforzamento della politica commerciale comune, particolarmente in materia di difesa contro le pratiche commerciali illecite

Gazzetta ufficiale n. L 252 del 20/09/1984 pag. 0001 - 0006
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 11 pag. 0151
edizione speciale spagnola: capitolo 11 tomo 21 pag. 0078
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 11 pag. 0151
edizione speciale portoghese: capitolo 11 tomo 21 pag. 0078


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 2641/84 DEL CONSIGLIO

del 17 settembre 1984

relativo al rafforzamento della politica commerciale comune, particolarmente in materia di difesa contro le pratiche commerciali illecite

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

viste le regolamentazioni relative all'organizzazione comune dei mercati agricoli, nonché le regolamentazioni adottate ai sensi dell'articolo 235 del trattato e applicabili alle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, in particolare le loro disposizioni che permettono di derogare al principio generale della sostituzione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente con le sole misure istituite da dette normative,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che la politica commerciale comune deve essere fondata su principi uniformi, soprattutto per quanto riguarda la difesa commerciale; che il regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (3), nonché i regimi applicabili alle importazioni istituiti dal regolamento (CEE) n. 288/82 (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 899/83 (5), dal regolamento (CEE) n. 1765/82 (6) e dal regolamento (CEE) n. 1766/82 (7), modificato dai regolamenti (CEE) n. 35/83 (8) e (CEE) n. 101/84 (9), costituiscono elementi importanti di siffatta politica;

considerando che, alla luce dell'esperienza acquisita e viste le conclusioni tratte dal Consiglio europeo nel giugno 1982, secondo il quale è essenziale difendere vigorosamente gli interessi legittimi della Comunità nelle sedi appropriate, segnatamente nel GATT, e fare quanto necessario affinché la Comunità, nella gestione della politica commerciale, agisca con la stessa rapidità ed efficacia dei suoi partner commerciali, è parso necessario rafforzare la politica commerciale comune, soprattutto nei settori non contemplati dalla normativa già adottata;

considerando che a tal fine è opportuno dotare la Comunità di procedure che le consentano:

- di reagire a qualsiasi pratica commerciale illecita al fine di eliminare il conseguente pregiudizio;

- di garantire il pieno esercizio dei diritti della Comunità, tenuto conto delle pratiche commerciali dei paesi terzi;

considerando che è soprattutto importante permettere alla Comunità di eliminare il pregiudizio risultante da pratiche di paesi terzi il cui carattere illecito sia evidenziato dalla loro incompatibilità, in materia di commercio internazionale, con il diritto internazionale oppure con le norme generalmente ammesse;

considerando che le misure adottate nell'ambito di tali procedure non dovrebbero comunque pregiudicare altri provvedimenti per casi non contemplati dal presente regolamento che possono eventualmente essere adottati direttamente secondo l'articolo 113 del trattato;

considerando che la Comunità è tenuta ad agire nell'osservanza dei suoi obblighi internazionali e, quando detti obblighi derivano da accordi, a mantenere l'equilibrio dei diritti e degli obblighi che essi istituiscono e a tener conto della loro interpretazione da parte dei principali partner della Comunità;

considerando che è opportuno confermare, istituendo una procedura formale di denuncia, il diritto dell'industria comunitaria di adire la Commissione con qualsiasi denuncia riguardante pratiche commerciali illecite da parte di paesi terzi;

considerando che, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, è opportuno instaurare una cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione e, a tal fine, organizzare consultazioni in seno ad un comitato consultivo;

considerando che è opportuno definire chiaramente le norme procedurali di esame, in particolare i diritti e gli obblighi delle autorità comunitarie e delle parti interessate, nonché le condizioni alle quali queste ultime possono accedere alle informazioni e chiedere di essere tenute al corrente circa i principali fatti e le considerazioni risultanti dalla procedura d'esame;

considerando che, ai fini della propria difesa commerciale, la Comunità deve dotarsi di un processo decisionale che le consenta un'azione rapida ed efficace,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivi

Il presente regolamento istituisce le procedure in materia di politica commerciale intese, nell'osservanza degli obblighi e delle procedure internazionali, a

a) reagire a qualsiasi pratica commerciale illecita al fine di eliminare il conseguente pregiudizio,

b) garantire il pieno esercizio dei diritti della Comunità, tenuto conto delle pratiche commerciali dei paesi terzi.

Articolo 2

Definizioni

1. Sono considerate illecite ai sensi del presente regolamento tutte le pratiche imputabili ad un paese terzo che siano...

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